AS 2020 4991
Ordinanza dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)
Ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell’innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)
Modifica del 16 settembre 2020 Approvata dal Consiglio federale il 4 novembre 2020
Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) ordina:
I L’ordinanza del 20 settembre 20171 sulle indennità di Innosuisse è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva, lett. abis, b, bbis, c ed f, nonché. 3 e 4 2 Con l’importo forfettario di base si indennizzano gli oneri seguenti, nei singoli casi in cui non è espressamente previsto un importo forfettario specifico: abis. adempimenti preliminari e conseguenti a riunioni; b. valutazione e accompagnamento di al massimo 30 progetti d’innovazione; bbis. valutazione e accompagnamento di altri progetti sussidiabili; c. attuazione di tutti i provvedimenti legati alla nomina di esperti, consulenti e mentori; f. Abrogata 3 All’importo forfettario di base si aggiungono 5000 franchi all’anno per ognuno dei seguenti compiti, attribuiti oltre a quelli ordinari a un membro del Consiglio dell’innovazione: a. dirigente nel Consiglio dell’innovazione; b. membro di un organismo che decide in merito alle domande di sussidio e ai provvedimenti di promozione; sono escluse le cariche di membro di unità
1 RS 420.233
2020-1767 4991
Onorari e altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell’innovazione RU 2020 nonché indennità riconosciute agli esperti. O di Innosuisse
tematiche ordinarie e di unità operanti per un periodo di tempo limitato e istituite ad hoc.
4 Abrogato
1 Se forniscono le prestazioni seguenti, in aggiunta all’importo forfettario di base i membri del Consiglio dell’innovazione hanno diritto agli importi forfettari specifici seguenti: a. 2000 franchi all’anno, per essere attivo in qualità di membro di un organi- smo speciale senza competenza decisionale propria, istituito dal Consiglio dell’innovazione per una durata determinata; se la prestazione dura meno di un anno, l’importo forfettario è ridotto in misura corrispondente; b. 500 franchi, per partecipare alla riunione di una giuria a composizione va- riabile senza competenza decisionale propria, allo scopo di preparare deci- sioni; se occorre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di
1000 franchi;
c. 500 franchi, per presentare una relazione oppure per partecipare a un evento pubblico su incarico di Innosuisse; se occorre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di 1000 franchi; d. 100 franchi, per valutare e accompagnare un progetto d’innovazione, a parti- re da 31o progetto in un anno civile; e. importi forfettari specifici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a–g, per valutare una domanda di sussidio o un provvedimento di promozione; f. da 500 a 1000 franchi, secondo la decisione del direttore di Innosuisse, per adempiere compiti speciali svolti da singoli membri del Consiglio dell’innovazione, non coperti da altri importi forfettari o da un aumento de- gli importi forfettari di base. 1bis Gli adempimenti preliminari e conseguenti a compiti per i quali è versato un importo forfettario specifico sono considerati indennizzati in ragione di quest’ultimo.
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
1 Gli esperti secondo l’articolo 10 capoverso 2 LASPI ricevono unicamente gli
importi forfettari specifici seguenti: a. 1000 franchi, per valutare a titolo preliminare un provvedimento di promo- zione specifico di grande portata e durata pluriennale;
Onorari e altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell’innovazione RU 2020 nonché indennità riconosciute agli esperti. O di Innosuisse
b. 500 franchi, per valutare a titolo preliminare una domanda di sussidio per un progetto d’innovazione o un evento tematico specifico; c. 100 franchi, per valutare a titolo preliminare una domanda per la concessio- ne di un assegno per l’innovazione e per valutare rapporti intermedi e finali inerenti ad assegni per l’innovazione; d. 250 franchi, per valutare a titolo preliminare domande e provvedimenti di promozione non considerati alle lettere a–c; e. 250 franchi, per esaminare le condizioni per tutti i tipi di provvedimenti di promozione, valutare i rapporti intermedi inerenti ad attività di consulenza e valutare rapporti intermedi e finali inerenti a progetti d’innovazione; f. 500 franchi, per valutare sul posto provvedimenti di promozione in corso o terminati; se occorre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di 1000 franchi; g. 500 franchi, per svolgere valutazioni intermedie o finali non considerate alle lettere c, e od f; se la valutazione è particolarmente gravosa, la segreteria di Innosuisse può raddoppiare l’importo; h. 50 franchi, per svolgere accertamenti necessari ai fini del proseguimento dei provvedimenti di promozione e che non vengono effettuati nel quadro delle valutazioni secondo le lettere a–g; i. 100 franchi, per spiegare oralmente le valutazioni ai richiedenti; j. 500 franchi, per presentare una relazione per Innosuisse o partecipare a un evento su incarico di Innosuisse, nonché per partecipare a riunioni ed eventi se la partecipazione è necessaria ai fini dell’adempimento dei compiti; se oc- corre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di 1000 franchi; k. da 500 a 1000 franchi, secondo la decisione del direttore di Innosuisse, per valutare le qualifiche di consulenti e mentori oppure per svolgere compiti speciali analoghi non coperti da altri importi forfettari specifici. 1bis Le valutazioni preliminari secondo il capoverso 1 lettere a–d comprendono una valutazione scritta nonché un’eventuale spiegazione orale della valutazione all’organismo di decisione. 1ter Gli adempimenti preliminari e conseguenti a compiti di cui al capoverso 1 sono considerati indennizzati mediante l’importo forfettario specifico.
Art. 5 Indennità massima
1 L’indennità massima di un esperto ammonta a:
a. 30 000 franchi all’anno; b. 45 000 franchi all’anno per esperti che dispongono di competenze speciali- stiche particolari che non possono essere garantite impiegando altri esperti.
Onorari e altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell’innovazione RU 2020 nonché indennità riconosciute agli esperti. O di Innosuisse
2 Se per ragioni qualitative o di tempistica non si possono reclutare altri esperti per realizzare un programma speciale di durata limitata, il consiglio d’amministrazione può aumentare fino a 45 000 franchi all’anno l’indennità massima per tutti gli esper- ti, limitando da durata dell’aumento a un anno.
Art. 6 Obbligo contributivo I contributi LAVS/LAI/LIPG e LADI relativi agli onorari dei membri del Consiglio d’amministrazione e alle indennità degli esperti sono versati pariteticamente, i contributi LAINF in base alle regole vigenti per il personale di Innosuisse; il conteg- gio è effettuato da Innosuisse.
Art. 7 Previdenza professionale I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti sono assicurati obbligatoria- mente contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’in- validità secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 6 dicembre 20112 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione, se i requisiti legali sono soddisfatti.
Art. 8 cpv. 4
4 Le spese sono rimborsate in base a un conteggio scritto. A quest’ultimo vanno
allegati tutti i giustificativi di spesa pertinenti.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
16 settembre 2020 In nome del consiglio d’amministrazione di Innosuisse: Il presidente, André Kudelski
2 RS 172.220.141.2