AS 2020 5087
Ordinanza sulla protezione della popolazione
Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop)
dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 dicembre 20191 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visti gli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 3 e 20 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione (LRaP), ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: a. gli organi tecnici trasversali delle autorità; b. le organizzazioni d’intervento specializzate della Confederazione; c. la Centrale nazionale d’allarme (CENAL); d. i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; e. l’inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; f. l’istruzione. 2 Disciplina inoltre i sistemi federali per l’allerta, l’allarme e l’informazione della popolazione in caso d’evento.
RS 520.12
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Capitolo 2: Collaborazione nella protezione della popolazione Sezione 1: Collaborazione e coordinamento
Art. 2 Organizzazione d’intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività
1 L’organizzazione d’intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della
radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. 2 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore fede- rale Protezione della popolazione chiede l’adozione delle misure necessarie al Con- siglio federale tramite il competente dipartimento.
3 La CENAL adotta i necessari provvedimenti d’urgenza fino a che lo Stato mag-
giore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2).
4 L’organizzazione d’intervento può avvalersi dei seguenti organi:
a. l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i cal- coli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteoro- logiche ad alta risoluzione; b. l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all’alle- gato 1; c. le organizzazioni d’intervento specializzate della Confederazione (art. 4).
Art. 3 Comitato direttivo Intervento pericoli naturali
1 Il Comitato direttivo Intervento pericoli naturali coordina:
a. le attività dei competenti organi specializzati segnatamente per:
1. lo Stato maggiore specializzato Pericoli naturali,
2. la Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN) destinata
a esperti di pericoli naturali,
3. il portale sui pericoli naturali destinato alla popolazione;
b. l’allestimento di un quadro della situazione concernente i pericoli naturali all’attenzione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. 2È composto da rappresentati dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), dell’Ufficio federale di topografia, dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, del Servizio sismico svizzero (SED), di MeteoSvizzera e dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). All’occorrenza, è possibile consultare anche rappresentanti di altri organi. 3 È costituito da una conferenza dei direttori, un comitato di gestione e altri organi tecnici.
4 L’UFAM gestisce il segretariato e la GIN.
5 MeteoSvizzera gestisce il portale sui pericoli naturali.
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Art. 4 Organizzazioni d’intervento specializzate della Confederazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d’intervento specializzate nell’ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d’impiego. 2 Le organizzazioni d’intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi:
a. protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; b. misurazione e ricognizione; c. aiuto alla condotta; d. comunicazione. 3 Per gestire l’organizzazione d’intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.
Art. 5 Materiale per le organizzazioni d’intervento NBC L’UFPP emana prescrizioni atte a garantire la prontezza d’impiego del materiale d’intervento acquisito dalla Confederazione e destinato alle organizzazioni d’inter- vento per la protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici (organizzazioni d’intervento NBC).
Sezione 2: Centrale nazionale d’allarme
Art. 6 Compiti 1 La CENAL adempie i seguenti compiti in relazione a eventi rilevanti per la prote- zione della popolazione: a. funge da interlocutore della Confederazione per i comunicati provenienti dalla Svizzera e dall’estero; b. raccoglie dati e informazioni e li analizza; c. mette i dati e le informazioni a disposizione dei competenti organi della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché dei gestori delle infrastrutture critiche; d. informa i centri di analisi della situazione degli altri ambiti della politica di sicurezza; e. avvisa e informa le organizzazioni internazionali e gli Stati limitrofi confor- memente alla convenzione stipulata in materia di protezione della popola- zione; f. assicura la comunicazione tra tutti gli organi, gli stati maggiori e i gestori di infrastrutture critiche interessati; g. assicura l’analisi integrata della situazione;
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h. segue e valuta costantemente la situazione in stretta collaborazione con gli uffici interessati; i. mette a disposizione una presentazione elettronica della situazione; j. riceve le richieste e le offerte di risorse che inoltra allo Stato maggiore fede- rale Protezione della popolazione come statuito all’articolo 4 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza del 2 marzo 20183 sullo Stato maggiore federale Pro- tezione della popolazione. 2 Può sostenere altri organi federali in altri ambiti della politica di sicurezza.
Art. 7 Compiti in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività
1 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, la CENAL assume i
seguenti compiti: a. impiega l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni secondo l’allegato 1; b. raccoglie i dati e le informazioni necessari per allestire un quadro della si- tuazione radiologica e li analizza; c. calcola, stila un bilancio e verifica le dosi di radiazione della popolazione nella fase acuta; d. allestisce un quadro della situazione radiologica al fine di ordinare le misure di protezione nella fase acuta; e. provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché i gestori di infrastrutture critiche; f. avvisa e informa l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e gli Stati limitrofi conformemente alle convenzioni applicabili in materia; g. sottopone le richieste di prestazioni militari per l’organizzazione d’inter- vento secondo l’articolo 2 per il tramite del centro di monitoraggio della situazione dell’esercito.
2 Fintanto che i competenti organi federali non sono operativi, la CENAL adotta,
secondo la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) di cui all’allegato 2, i seguenti provvedimenti d’urgenza: a. in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein come pure i gestori di infrastrutture critiche; b. all’occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare; c. in caso d’evento dispone l’allarme alla popolazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare.
3 RS 520.17
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3 Informa gli organi competenti della Confederazione e del Principato del Liechten- stein dei provvedimenti d’urgenza adottati per gestire la situazione, affinché possano ripristinare le competenze ordinarie.
Art. 8 Compiti in caso di pericolo dovuto a sostanze chimiche
1 In caso di pericolo dovuto a sostanze chimiche, la CENAL assume i compiti se-
guenti: a. provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi federali e i gestori di infrastrutture critiche; b. in caso di ripercussioni transfrontaliere, avvisa e informa gli Stati interessati conformemente alle convenzioni applicabili in materia. 2 In caso di eventi all’estero con ripercussioni sulla Svizzera, la CENAL adotta i seguenti provvedimenti d’urgenza: a. in caso di pericolo imminente, allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein e i gestori di infrastrutture critiche; b. all’occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare.
Art. 9 Compiti in caso di pericolo proveniente dallo spazio 1 In caso di pericolo dovuto alla caduta di un satellite o di un altro oggetto spaziale, all’impatto di meteoriti o alle condizioni meteorologiche spaziali, la CENAL assume i compiti seguenti: a. garantisce la ricezione delle allerte diramate dall’Agenzia spaziale europea (ESA); b. provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi federali, i gestori di infrastrutture critiche nonché le autorità e gli organi spe- cializzati dei Cantoni. 2 In caso di eventi con ripercussioni sulla Svizzera, la CENAL può adottare i se- guenti provvedimenti d’urgenza: a. in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein e i gestori di infrastrutture critiche; b. all’occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare; c. in caso d’evento dispone l’allarme alla popolazione, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare.
Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi:
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a. inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell’opera di sbarra- mento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall’ordinanza del 17 ottobre 20124 sugli impianti di accumulazione; b. guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall’ordinanza del 9 marzo 20075 sui servizi di telecomunicazione; c. evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall’ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore fede- rale Protezione della popolazione.
Art. 11 Competenze in seno alla CENAL
1 La CENAL è articolata come segue:
a. il posto d’allarme della CENAL (PA CENAL) quale centro di recapito oc- cupato in permanenza per gli annunci dalla Svizzera e dall’estero; questo trasmette tempestivamente al picchetto gli annunci ricevuti; b. il servizio di picchetto quale organo operativo della CENAL raggiungibile in qualsiasi momento; questo valuta la situazione in base agli annunci pervenu- ti e, all’occorrenza, mobilita la CENAL; c. il capo intervento; questo dirige l’intervento della CENAL dopo la mobilita- zione e ordina i necessari provvedimenti d’urgenza. 2 In caso di pericolo imminente, il servizio di picchetto adotta i necessari provvedi- menti d’urgenza fintanto che il capo intervento non può agire.
3 MeteoSvizzera gestisce il PA CENAL per conto della CENAL.
Art. 12 Personale di rinforzo
1 In caso d’evento o per svolgere lavori preparatori, la CENAL può ricorrere a
collaboratori dell’UFPP, dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL o della protezione civile. 2 Può, d’intesa con gli organi superiori, avvalersi del supporto di specialisti di organi amministrativi, del mondo scientifico ed economico nonché di commissioni federali.
Art. 13 Ubicazione d’intervento e mezzi di comunicazione La CENAL ha a disposizione: a. un’ubicazione d’intervento e almeno un’ubicazione d’intervento protetta supplementare; b. i mezzi di comunicazione della Confederazione.
4 RS 721.101.1 5 RS 784.101.1 6 RS 520.17
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Art. 14 Collaborazione con MeteoSvizzera
1 MeteoSvizzera mette a disposizione della CENAL i dati meteorologici e climato-
logici necessari alla valutazione del pericolo, fornisce previsioni e calcoli di propa- gazione specifici sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche a breve e medio termine e offre consulenza tecnica. 2 Trasmette alla CENAL i dati rilevati dalle sonde della rete d’allarme e di misura- zione automatica dell’intensità di dose.
Art. 15 Contatti con altri organi 1 Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri organi, in particolare: a. alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR), d’intesa con la Cancelleria federale, per diffondere le istruzioni di comportamento; b. ai competenti organi federali e cantonali e ai gestori di infrastrutture critiche per i compiti operativi; c. agli interlocutori esteri, in particolare a quelli degli Stati limitrofi e delle or- ganizzazioni internazionali, per ricevere, diffondere e trasmettere comunicati e informazioni in virtù degli accordi internazionali vigenti.
2 I Cantoni comunicano alla CENAL i loro interlocutori.
Art. 16 Istruzione
1 La CENAL svolge periodicamente esercitazioni a scopo d’istruzione.
2 A tal fine collabora con servizi federali e cantonali specializzati e con terzi.
Capitolo 3: Allerta, allarme e informazione in caso d’evento Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17 Allerta alle autorità 1 I servizi competenti allertano gli organi federali, cantonali e dei gestori di infra- strutture critiche che assumono compiti di protezione della popolazione e delle sue basi vitali. 2 All’occorrenza, allertano anche la popolazione e si assicurano che vengano diffuse le raccomandazioni sul comportamento da adottare.
Art. 18 Allarme alla popolazione 1 I servizi competenti ordinano di dare l’allarme alla popolazione e di diffondere le istruzioni sul comportamento da adottare. Se a impartire l’ordine di dare d’allarme è un organo federale, la CENAL incarica i Cantoni di attivare l’allarme.
2 L’attivazione delle sirene rientra nelle competenze dei Cantoni.
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3 Le istruzioni sul comportamento sono diffuse dalla SSR e dalle altre emittenti
radiofoniche nazionali, regionali e locali nonché tramite altri canali. 4 I Cantoni informano la CENAL dell’avvenuta attivazione dell’allarme e del conte- nuto delle istruzioni di comportamento diffuse.
5 Se i Cantoni non sono in grado di attivare tempestivamente le sirene fisse, la
CENAL si assume il compito.
6 Qualora l’allarme sia attivato direttamente dalla CENAL, i Cantoni danno
l’allarme nelle regioni non raggiungibili tramite le sirene fisse, secondo le esigenze e possibilità, ricorrendo a sirene mobili e altri canali.
Art. 19 Durata
1 Allarme e allerta possono avere una durata limitata o illimitata.
2 L’allarme o l’allerta di durata illimitata deve essere revocata dall’organo compe- tente non appena il pericolo è cessato.
Art. 20 Allarme in caso di incidente con decorso rapido in un impianto nucleare 1 Se nel caso di un incidente con decorso rapido in un impianto nucleare la CENAL non è ancora operativa, spetta al gestore dell’impianto nucleare ordinare l’allarme e la diffusione d’istruzioni di comportamento e informare senza indugio i competenti organi federali e cantonali. 2 Per incidente con decorso rapido s’intende un incidente in un impianto nucleare che in meno di un’ora causa una fuga di sostanze radioattive tale da richiedere l’adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona di protezione d’emergenza 1 secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 14 no- vembre 20187 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari.
Art. 21 Designazione L’allerta, l’allarme e l’informazione ufficiali in caso d’evento devono essere desi- gnati come tali.
Art. 22 Regolamenti dell’UFPP L’UFPP può emanare regolamenti concernenti la diffusione di informazioni e istru- zioni sul comportamento da adottare.
7 RS 732.33
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Sezione 2: Allerte in caso di pericoli naturali
Art. 23 Organi federali specializzati in pericoli naturali 1 Per l’allerta sono competenti i seguenti organi federali specializzati in pericoli naturali: a. MeteoSvizzera: in caso di fenomeni meteorologici pericolosi; b. l’UFAM: in caso di piene, frane e incendi boschivi; c. l’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe: in caso di perico- lo valanghe; d. il SED: in caso di terremoto. 2 Gliorgani federali specializzati in pericoli naturali, d’intesa con i competenti organi cantonali, stabiliscono: a. la loro collaborazione; b. il contenuto e la frequenza dell’allerta; c. l’enunciazione delle raccomandazioni di comportamento.
Art. 24 Allerte in caso di pericoli naturali 1 I pericoli naturali sono classificati in funzione della seguente scala di pericolo:
a. livello 1, pericolo nullo o debole; b. livello 2, pericolo moderato; c. livello 3, pericolo marcato; d. livello 4, pericolo forte; e. livello 5, pericolo molto forte. 2 Gli organi specializzati della Confederazione definiscono i livelli di pericolo d’intesa con i competenti organi cantonali. 3 Per le notifiche di terremoto, il SED classifica l’intensità dei sismi in base alla scala di cui al capoverso 1. 4 In caso di pericolo imminente forte o molto forte, la popolazione può essere aller- tata con relativi comunicati soggetti all’obbligo di diffusione. 5 La CENAL trasmette le allerte alle emittenti radiotelevisive tenute alla diffusione e ad altri canali nazionali. Informa le autorità cantonali competenti possibilmente prima di diffondere l’avviso.
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Sezione 3: Sistemi d’allarme e d’informazione in caso d’evento
Art. 25 Sistemi dell’UFPP 1 L’UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d’allarme e d’informazione in caso d’evento: a. il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati uffi- ciali; b. le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; c. gli altri canali dell’UFPP per l’allarme e l’informazione in caso d’evento; d. il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoni- che pubbliche; e. il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emit- tenti radiofoniche private e altri media; f. il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; g. la radio d’emergenza. 2 Disciplina gli aspetti tecnici e l’utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d’esercizio.
Art. 26 Sistemi cantonali e regionali I Cantoni e le regioni possono collegare i propri sistemi ai sistemi dell’UFPP d’intesa con quest’ultimo e a condizione che se ne assumano le spese.
Sezione 4: Sirene fisse e mobili
Art. 27 Compiti della Confederazione 1 La Confederazione acquisisce le sirene fisse, il relativo sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili. 2 L’UFPP stabilisce i requisiti tecnici delle sirene e del sistema di attivazione a distanza nonché le prescrizioni d’installazione. 3 Elabora la pianificazione dell’allarme, in base alla quale in seguito stabilisce le ubicazioni. 4 Garantisce il rispetto delle disposizioni del diritto edilizio e della proprietà per l’installazione e l’esercizio delle sirene nella loro ubicazione. 5 È responsabile per l’installazione, il collaudo, la manutenzione, la salvaguardia del valore e lo smantellamento delle sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e ne assicura la permanente prontezza d’esercizio.
6 Consegna le sirene mobili ai Cantoni.
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7 D’intesa con i Cantoni, può dare loro incarico di predisporre nuove ubicazioni per sirene. A titolo di indennizzo versa ai Cantoni un importo forfettario pari a 1000 franchi per ogni ubicazione. 8 D’intesa con i Cantoni, può dare loro incarico di predisporre la sostituzione di sirene in un’ubicazione. A titolo di indennizzo, versa ai Cantoni un importo forfetta- rio pari a 500 franchi per ogni ubicazione.
Art. 28 Compiti dei Cantoni 1 I Cantoni possono partecipare alla pianificazione dell’allarme, alla determinazione delle ubicazioni e alla creazione dei presupposti giuridici dal profilo del diritto edilizio e della proprietà per l’installazione e l’esercizio delle sirene.
2 Assicurano la prontezza d’esercizio permanente delle sirene mobili.
3 Assicurano l’impiego delle sirene mobili.
Art. 29 Sirene mobili Le sirene mobili sono impiegate in base alla pianificazione d’allarme nelle regioni prive di sirene fisse. Possono essere impiegate anche come sostituzione temporanea di sirene fisse guaste.
Art. 30 Segnali d’allarme 1 L’allarme generale è un suono continuo e modulato tra i 250 e i 400 hertz. È emes- so dalle sirene fisse per la durata di un minuto ed è ripetuto una volta nei cinque minuti successivi. 2 L’allarme acqua è costituito da dodici suoni della durata di 20 secondi e una fre- quenza costante di 200 hertz che si susseguono a intervalli di dieci secondi. È ripetu- to una volta entro cinque minuti.
3 L’UFPP definisce le specifiche tecniche dei segnali acustici d’allarme.
Art. 31 Utilizzo dei segnali d’allarme 1 I segnali di allarme generale e di allarme acqua possono essere utilizzati esclusi- vamente per dare l’allarme alla popolazione e per la prova delle sirene. 2 Il segnale di allarme generale esorta la popolazione a prendere atto delle istruzioni di comportamento tramite radio o altri canali ufficiali d’informazione nonché a seguirle. 3 Se risuona il segnale di allarme acqua, la popolazione deve abbondare immediata- mente la zona minacciata.
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Sezione 5: Svolgimento delle prove dei sistemi d’allarme e d’informazione in caso d’evento
Art. 32 Prova ordinaria delle sirene 1 La prova delle sirene permette di verificare i sistemi d’allarme e d’informazione dell’UFPP in caso d’evento. È svolta mediante segnali d’allarme acustici e altre segnalazioni. 2 Ha luogo ogni anno in tutta la Svizzera il primo mercoledì di febbraio tra le 13.30 e le 16.30. Una prova di sistema preliminare viene svolta ogni anno in tutta la Sviz- zera l’ultimo mercoledì di novembre tra le 13.30 e le 16.00. 3 L’UFPP emana le direttive per la prova delle sirene. È responsabile dei controlli e della valutazione dei risultati della prova nonché dell’eliminazione dei difetti. Informa i Cantoni sull’esecuzione.
4 I Cantoni assicurano:
a. la pianificazione, il coordinamento e lo svolgimento della prova delle sirene nonché la trasmissione dei risultati all’UFPP; b. il coordinamento tra polizia cantonale, Comuni e gestori degli impianti d’accumulazione; c. almeno ogni tre anni l’attivazione delle sirene in loco; d. almeno ogni tre anni la prova acustica in loco; e. la validazione dei risultati della prova di cui alle lettere c e d nel sistema d’allarme entro un mese dalla prova. 5 I gestori degli impianti d’accumulazione sostengono i Cantoni nello svolgimento delle prove delle sirene. 6 In casi motivati, l’UFPP può consentire ai Cantoni di eseguire le prove di cui al capoverso 4 lettere c e d a intervalli più lunghi. 7 I militi della protezione civile possono essere convocati per lo svolgimento delle prove delle sirene unicamente nel quadro dei corsi di ripetizione secondo l’arti- colo 53 LPPC.
Art. 33 Prove straordinarie delle sirene
1 L’UFPP può ordinare prove straordinarie delle sirene.
2 Se un Cantone intende eseguire una prova straordinaria delle sirene, deve inoltrare una relativa domanda all’UFPP.
Art. 34 Prove di sistema
1 Le prove di sistema servono a verificare il buon funzionamento dei sistemi
d’allarme e d’informazione dell’UFPP in caso d’evento. Sono svolte senza segnali d’allarme acustici o altre segnalazioni.
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2 L’UFPP è responsabile delle prove di sistema. Assicura che siano eseguite in modo unitario.
3 I Cantoni eseguono almeno le seguenti prove di sistema:
a. trasmissione mensile di messaggi d’allarme tramite il posto di comando principale; b. trasmissione trimestrale di messaggi d’allarme tramite tutti gli altri posti di comando; c. prove trimestrali degli apparecchi di comando; d. prove mensili delle sirene fisse; e. prove annuali dei dispositivi intercantonali.
Art. 35 Verifica dei sistemi d’allarme da parte dei gestori degli impianti d’accumulazione 1 I gestori degli impianti d’accumulazione testano i loro dispositivi di attivazione almeno una volta l’anno. 2 Per le sirene combinate deve essere eseguita almeno una volta al mese una prova di sblocco e blocco dell’attivazione dell’allarme acqua. 3 Presso gli impianti d’accumulazione occorre inoltre effettuare una volta l’anno una prova del dispositivo d’allarme acqua. I risultati della prova devono essere inviati alla Confederazione e al competente organo cantonale. 4 L’UFPP disciplina gli aspetti tecnici delle prove di sistema presso gli impianti d’accumulazione.
Art. 36 Verifica degli altri sistemi d’allarme 1 L’UFPP e i Cantoni possono eseguire delle prove degli altri sistemi d’allarme e d’informazione in caso d’evento.
2 I Cantoni informano previamente l’UFPP.
3 Le prove devono essere chiaramente riconoscibili come tali.
Art. 37 Informazione del pubblico
1 L’UFPP provvede a informare la popolazione sulle prove delle sirene a livello
nazionale, mentre i Cantoni a livello cantonale, regionale e locale.
2 L’informazione ha luogo sia prima che durante le prove.
3 I Cantoni informano le autorità delle zone limitrofe estere interessate dalle prove.
Art. 38 Eliminazione dei difetti 1 L’UFPP elimina i difetti riscontrati nei suoi sistemi d’allarme e d’informazione in caso d’evento.
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2 Provvede affinché i difetti delle sirene fisse siano eliminati entro due mesi dall’individuazione del guasto. 3 I Cantoni garantiscono la possibilità di dare l’allarme alla popolazione con l’ausilio di dispositivi d’allarme alternativi fino a che i difetti non siano stati eliminati.
Sezione 6: Disposizioni particolari concernenti l’allarme acqua
Art. 39 Competenze 1 I gestori degli impianti d’accumulazione assicurano, in collaborazione con i Can- toni, la pianificazione dell’allarme acqua e l’attuazione dei dispositivi d’attivazione di loro competenza.
2 Provvedono alla prontezza d’impiego degli organi d’allarme conformemente alle
direttive dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). 3 I Cantoni informano precauzionalmente la popolazione nell’area a rischio d’inon- dazione a valle degli impianti d’accumulazione sul comportamento da adottare e sulle prescrizioni d’evacuazione in caso di pericolo.
Art. 40 Centrale d’allarme acqua 1 Ogni impianto d’accumulazione ai sensi dell’articolo 11 della legge federale del 1° ottobre 20108 sugli impianti di accumulazione deve disporre di una centrale d’allarme acqua. 2 La centrale d’allarme acqua deve essere ubicata fuori dall’area d’inondazione, nei pressi dell’impianto d’accumulazione e con vista sull’opera di sbarramento. 3 Se l’opera di sbarramento non è visibile dalla centrale d’allarme acqua, è necessa- rio un posto d’osservazione protetto supplementare. 4 A partire dal livello di pericolo 3 (art. 24 cpv. 1), la centrale d’allarme acqua o il posto d’osservazione deve prevedere la presenza di personale.
Art. 41 Ubicazioni per l’attivazione delle sirene d’allarme 1 Le sirene devono essere attivabili in qualsiasi momento da due luoghi geografica- mente separati e sicuri. Una delle due ubicazioni deve trovarsi all’interno della centrale d’allarme acqua. 2 L’ubicazione esterna alla centrale d’allarme acqua può essere utilizzata in comune da più gestori di impianti d’accumulazione.
3 I gestori degli impianti d’accumulazione garantiscono che tra le ubicazioni di
attivazione delle sirene e la centrale operativa della polizia cantonale vi siano alme- no due collegamenti di comunicazione vocale indipendenti tra di loro.
8 RS 721.101
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4 Assicurano che l’alimentazione elettrica d’emergenza dei sistemi di attivazione delle sirene, del sistema d’allarme acqua e dei collegamenti di comunicazione vocale con la polizia cantonale sia garantita per almeno cinque giorni. 5 Oltre ai gestori degli impianti d’accumulazione, anche i Cantoni in cui sono ubica- te le sirene assicurano l’attivazione dell’allarme acqua.
Art. 42 Allarme e informazione 1I gestori degli impianti d’accumulazione classificano i pericoli derivanti dagli impianti d’accumulazione secondo la scala di cui all’articolo 24 capoverso 1. 2 Quando viene raggiunto il livello di pericolo 3, allertano i servizi cantonali compe- tenti. 3 Quando viene raggiunto il livello di pericolo 4, i servizi competenti si attivano come segue: a. il gestore dell’impianto d’accumulazione allerta il servizio cantonale compe- tente; b. il servizio cantonale competente attiva l’allarme generale e impartisce le istruzioni di comportamento alla popolazione. 4 Quando viene raggiunto il livello di pericolo 5, i servizi competenti si attivano come segue: a. il gestore dell’impianto d’accumulazione attiva l’allarme acqua e allerta il servizio cantonale competente; b. il servizio cantonale competente attiva, se del caso, l’allarme generale nella zona discosta e impartisce le istruzioni di comportamento alla popolazione; e c. il servizio cantonale competente attiva l’allarme acqua nella zona contigua se il gestore dell’impianto d’accumulazione ne è impossibilitato.
5 Il servizio cantonale competente informa la CENAL sull’adeguamento del livello
di pericolo a partire dal livello 3; la CENAL informa a sua volta l’UFE.
Art. 43 Assunzione dei costi I gestori degli impianti d’accumulazione si assumono i costi per le proprie infrastrut- ture e il proprio personale necessari nonché i costi per l’esercizio e la manutenzione dei sistemi d’allarme e d’informazione in caso d’evento.
Art. 44 Disciplinamento degli aspetti tecnici L’UFPP disciplina gli aspetti tecnici in relazione al sistema d’allarme acqua.
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Capitolo 4: Sistemi di comunicazione comuni di Confederazione, Cantoni e terzi
Art. 45 Collaborazione e coordinamento
1 La Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza
coordina i compiti di Confederazione, Cantoni, Principato del Liechtenstein e orga- nizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza volti a garantire la disponibilità dei sistemi di comunicazione comuni.
2 L’UFPP assicura il segretariato.
Art. 46 Compiti dell’UFPP
1 L’UFPP assicura il funzionamento ineccepibile dei sistemi di comunicazione a
livello nazionale secondo le prescrizioni federali in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2 Coordina e dirige i progetti nell’ambito dei sistemi di comunicazione comuni.
3 Assicura la pianificazione, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei suoi sistemi. 4 Assicura l’esercizio tecnico, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centrali e delle componenti decentralizzate che rientrano nella sua sfera di competenza. 5 Disciplina gli aspetti tecnici; in particolare determina le condizioni quadro per la pianificazione, la realizzazione, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei sistemi con il coinvolgimento degli utenti. 6 Fissa le modalità di pagamento per le prestazioni d’esercizio d’intesa con gli utenti e disciplina la riscossione. 7 Per adempiere ai compiti di cui nel presente articolo può ricorrere ad altri organi federali e cantonali nonché a terzi. 8 Può indire gare d’appalto in collaborazione con i partner nella protezione della popolazione e ne assicura il coordinamento.
9 Può rappresentare la Svizzera in consessi internazionali.
Art. 47 Compiti dei Cantoni e di terzi 1I Cantoni e terzi garantiscono la pianificazione, l’acquisizione, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle loro sottoreti e dei sistemi locali conformemente agli standard definiti dall’UFPP. 2 Assicurano l’acquisizione, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei loro terminali.
3 Assicurano l’alimentazione con corrente elettrica d’emergenza e altri sistemi
periferici nonché l’accesso delle imprese partner accreditate alle ubicazioni dei sistemi di comunicazione.
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Protezione della popolazione. O RU 2020
4 I Cantoni assicurano, se necessario, i loro collegamenti di rete.
5 La Confederazione può rinunciare a fatturare i costi per la coutenza di ubicazioni di emittenti, antenne, dispositivi di alimentazione di corrente elettrica d’emergenza e altri sistemi periferici nonché per le connessioni in fibra ottica e in ponte radio nel sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza, nella misura in cui in contropar- tita Cantoni e terzi, in qualità di gestori di sottoreti, concedano a loro volta una coutenza gratuita delle loro componenti di rete.
Art. 48 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza 1 L’UFPP è responsabile per la migrazione dell’intero sistema di radiocomunicazio- ne mobile di sicurezza verso le nuove tecnologie e garantisce l’esercizio parallelo delle componenti centrali durante la fase transitoria. 2 La Confederazione, i Cantoni e terzi migrano le proprie sottoreti verso le nuove tecnologie e garantiscono il loro esercizio parallelo durante la fase transitoria.
Art. 49 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e sistema nazionale di analisi integrata della situazione 1 L’UFPP mette a disposizione dello Stato maggiore federale Protezione della popo- lazione i terminali per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e per il sistema nazionale di analisi integrata della situazione. 2 Decide in merito all’autorizzazione di ubicazioni che la Confederazione e terzi intendono collegare alla rete di dati sicura. Autorizza il collegamento alla rete nei limiti delle possibilità tecniche e nella misura in cui sono utili alla protezione della popolazione. 3 I Cantoni devono provvedere all’allacciamento e alla gestione di almeno un’ubica- zione.
Art. 50 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga L’UFPP coordina la collaborazione con e tra i Cantoni, altri organi federali, gli operatori di telefonia mobile, i fabbricanti di sistemi e altri servizi nell’ambito del sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga.
Capitolo 5: Istruzione
Art. 51 Offerta formativa nella gestione di eventi rilevanti per la protezione della popolazione e nelle relative misure preparatorie 1 L’UFPP offre istruzioni nel settore della condotta, dell’aiuto alla condotta e della protezione NBC; può inoltre offrire istruzioni anche in altri ambiti della gestione di eventi rilevanti per la protezione della popolazione e delle relative misure preparato- rie.
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Protezione della popolazione. O RU 2020
2 L’offerta formativa nell’ambito della condotta, dell’aiuto alla condotta e della protezione NBC comprende l’istruzione di base e il perfezionamento dei membri di organi di condotta, come pure esercitazioni per l’addestramento della collaborazione interdisciplinare degli organi di condotta. 3 Le istruzioni in altri ambiti della preparazione in vista di eventi rilevanti per la protezione della popolazione e della loro gestione sono destinate in particolare ai membri dei competenti organi federali e cantonali.
Art. 52 Offerta formativa nella gestione dei sistemi di allerta, allarme e comunicazione della Confederazione 1 L’UFPP offre istruzioni per l’utilizzo dei sistemi di allerta alle autorità e di allarme alla popolazione e degli altri sistemi di comunicazione della Confederazione impie- gati nell’ambito della protezione della popolazione. 2 Tali istruzioni comprendono gli aspetti tecnici della configurazione, dell’esercizio, della sorveglianza delle componenti di sistema e dell’utilizzo dei sistemi per gli istruttori e per i responsabili di sistema e di rete.
3 I Cantoni sono responsabili per l’istruzione degli utenti.
Art. 53 Assunzione dei costi
1 I corsi d’istruzione offerti dall’UFPP sono a pagamento.
2 L’istruzione è gratuita per le seguenti persone:
a. i membri di organi cantonali di condotta e servizi cantonali per la protezione della popolazione; b. i formatori e i responsabili di sistema e di rete che rappresentano le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza per i corsi d’istruzione sull’uso dei sistemi federali di allarme, allerta e comunica- zione della Confederazione; a. gli impiegati dell’Amministrazione federale. 3 Non sono fatturati costi per vitto e alloggio alle persone di cui al capoverso 2 lettere a e b che frequentano un corso presso il centro d’istruzione dell’UFPP. 4 L’offerta formativa dell’UFPP è aperta, a pagamento, agli organi regionali e co- munali di condotta, ai membri di organizzazioni partner nella protezione della popolazione e ai gestori delle infrastrutture critiche nonché a terzi nel limite delle capacità.
5 L’UFPP può convenire deroghe all’assunzione dei costi.
Art. 54 Organo di coordinamento 1 L’organo di coordinamento per l’istruzione e le esercitazioni nella protezione della popolazione coordina l’istruzione e le grandi esercitazioni nel sistema integrato di protezione della popolazione.
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Protezione della popolazione. O RU 2020
2 È composto da rappresentanti:
a. dell’UFPP, dell’esercito, dell’Ufficio federale del servizio civile e della Cancelleria federale; b. dei Cantoni; c. delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione.
3 Può avvalersi di terzi o di altri servizi.
4 Può impiegare gruppi di specialisti e di progetto per trattare questioni comuni legate all’istruzione.
5 L’UFPP presiede l’organo di coordinamento. Assicura il segretariato.
Capitolo 6: Protezione dei dati Sezione 1: Sistema d’informazione «Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione»
Art. 55 1 L’UFPP gestisce il sistema d’informazione «Presentazione elettronica della situa- zione per la protezione della popolazione» (PES) per l’analisi integrata della «situa- zione rilevante per la protezione della popolazione».
2 A tal fine registra i seguenti dati:
a. nome delle organizzazioni che partecipano all’analisi integrata della situa- zione; b. cognome, nome, sesso, indirizzo e-mail aziendale, numero di telefono azien- dale e numero di telefono cellulare degli utenti; c. nome e stato dell’azienda che rappresenta un pericolo acuto per la popola- zione; d. stato dell’infrastruttura in caso d’evento rilevante per la protezione della po- polazione; e. altre informazioni rilevanti per la protezione della popolazione. 3 L’UFPP raccoglie i dati presso le organizzazioni che partecipano all’analisi inte- grata della situazione. 4 Rende accessibili i dati alle organizzazioni che partecipano all’analisi integrata della situazione mediante procedura di richiamo. 5 I dati relativi alle persone fisiche sono conservati almeno fintantoché la persona interessata ha accesso alla PES. Sono cancellati al più tardi due anni dalla fine dell’esercizio della funzione. 6 I dati concernenti gli eventi sono conservati almeno per la durata della valutazione dell’evento. Sono cancellati al più tardi dieci anni dopo la fine dell’evento.
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Sezione 2: Sistema d’informazione per la tenuta dell’inventario delle infrastrutture critiche
Art. 56 Competenze 1 L’UFPP tiene un inventario degli oggetti d’importanza strategica delle infrastruttu- re critiche e stabilisce i criteri a tal fine.
2 L’UFPP gestisce un sistema d’informazione per la tenuta dell’inventario.
Art. 57 Dati registrati nell’inventario Nel sistema d’informazione di cui all’articolo 56 capoverso 2 sono registrati i se- guenti dati: a. designazione e ubicazione dell’oggetto critico; b. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero dei centralini di picchetto del gestore dell’oggetto; c. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo azienda- le, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale, numero del telefono cellu- lare aziendale dell’interlocutore competente per l’oggetto; d. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell’oggetto; e. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo azienda- le, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero del telefono cel- lulare aziendale dell’interlocutore del comitato d’esperti che ha identificato l’oggetto; f. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo azienda- le, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero del telefono cel- lulare della persona responsabile per l’incarto dell’oggetto; g. cognome e nome della persona responsabile per le pianificazioni presso il gestore dell’oggetto o altre organizzazioni; h. cognome, nome, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell’interlo- cutore per gli alloggi militari.
Art. 58 Acquisizione e comunicazione dei dati 1 L’UFPP acquisisce i dati per il sistema d’informazione di cui all’articolo 56 capo- verso 2 presso i gestori delle infrastrutture critiche, le associazioni e i servizi federali e cantonali competenti. 2 Fornisce i dati ai gestori delle infrastrutture critiche, alle associazioni competenti e ai servizi federali e cantonali responsabili per la protezione delle infrastrutture critiche.
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Art. 59 Conservazione dei dati 1 I dati inerenti alle persone fisiche sono conservati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 56 capoverso 2 almeno fintantoché la persona interessata esercita la sua funzione nell’ambito della protezione dell’infrastruttura critica. Sono cancellati dal sistema d’informazione al più tardi due anni dalla fine dell’esercizio di tale funzione.
2 I dati inerenti agli oggetti sono conservati nel sistema d’informazione almeno
fintantoché l’oggetto interessato è considerato parte di un’infrastruttura critica d’importanza strategica. Sono cancellati dall’inventario al più tardi quattro anni dopo la soppressione della designazione come tale nel sistema d’informazione.
Capitolo 7: Restrizioni della proprietà
Art. 60
1 Sui loro fondi, i proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare:
a. le attività ufficiali necessarie nell’ambito della protezione della popolazione; b. le infrastrutture d’allerta e d’allarme; c. le infrastrutture dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi.
2 Per gli immobili privati, la Confederazione versa un indennizzo adeguato per
l’eventuale deprezzamento, l’utilizzo dell’ubicazione e le spese di elettricità. L’indennizzo è versato una tantum e ammonta al massimo a 5000 franchi per una durata di utilizzo di 25 anni. L’uso di immobili di proprietà dei Cantoni e dei Comu- ni non è indennizzato. 3 Le restrizioni della proprietà e la responsabilità per infrastrutture del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza sono disciplinate dalla legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 61 Esecuzione 1 L’UFPP è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempre che l’esecu- zione non incomba ad altri organi federali, ai Cantoni o ai Comuni.
2 Esercita la vigilanza nei confronti dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito della
protezione della popolazione.
9 RS 784.10
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Art. 62 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 63 Disposizioni transitorie 1 Ai sensi dell’articolo 99 capoverso 1 LPPC, l’UFPP rimborsa ai Cantoni al massi- mo i costi effettivi. Può stabilire l’importo forfettario delle indennità ed emanare prescrizioni tecniche. 2 Il trasferimento della proprietà delle sirene all’UFPP avviene entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Il trasferimento deve essere convenu- to con l’UFPP almeno 18 mesi prima. 3 I Cantoni sono responsabili della disponibilità e della gestione tecnica fino al trasferimento della proprietà delle sirene all’UFPP. 4 I Cantoni e i Comuni sono responsabili della disdetta dei contratti di manutenzione conclusi per le sirene entro i termini prestabiliti.
Art. 64 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 4 lett. b, 7 cpv. 1 lett. a)
Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni
1. L’Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni comprende gli
organi della Confederazione e dei Cantoni che dispongono di mezzi di misu- razione per la sorveglianza permanente della radioattività, mezzi di misura- zione mobili per il rilevamento della radioattività o laboratori di misurazione per l’analisi della radioattività.
2. La sorveglianza permanente della radioattività sul terreno, nell’aria e nelle
acque è affidata in particolare alle seguenti reti di misurazione: – la rete per l’allarme e la misurazione automatica dell’intensità di dose in Svizzera, di competenza della CENAL; – la rete di misurazione per la sorveglianza automatica dell’intensità di dose nei dintorni delle centrali nucleari, di competenza dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; – la rete di misurazione per la sorveglianza continua della radioattività nell’aria, di competenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); – la rete di misurazione per la sorveglianza continua della radioattività nelle acque, di competenza dell’UFSP.
3. Per il rilevamento della radioattività nell’ambiente e sulle persone sono
utilizzati in particolare i seguenti mezzi di misurazione mobili: – i sostegni cantonali di misurazione a favore dell’UFPP (SCAM CENAL); – squadre mobili addette ai prelievi e alle misurazioni; – mezzi per la misurazione aerea della radioattività con elicotteri dell’esercito e droni; – mezzi e squadre militari per la misurazione al suolo e aerea della ra- dioattività; – mezzi per misurazioni su persone, portali di monitoraggio e servizi per misurazioni antroporadiometriche. 4. L’analisi della radioattività nei campioni ambientali, nelle derrate alimentari, nei foraggi e nell’acqua potabile e per l’abbeveraggio è affidata in particola- re ai seguenti laboratori di misurazione: – il Laboratorio Spiez; – la Sezione Radioattività ambientale dell’UFSP; – l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la prote- zione delle acque; – l’Istituto Paul Scherrer; – i laboratori di misurazione dei Cantoni.
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5. L’UFPP e l’ UFSP provvedono, in collaborazione con i Cantoni, alla pron-
tezza d’impiego delle organizzazioni cantonali incaricate dei prelievi e delle misurazioni.
6. L’esercito può sostenere le squadre e i laboratori di misurazione della Con-
federazione.
7. L’UFPP può completare l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle
misurazioni con altri organi. A tal fine conclude accordi.
8. Se la Svizzera accetta aiuti internazionali, la CENAL li mette a disposizione
dell’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni.
9. L’UFPP provvede, in collaborazione con l’UFSP, a elaborare la documenta-
zione tecnica e operativa per l’intervento dell’Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni.
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Allegato 2 (art. 7 cpv. 2)
Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi
1. La strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) funge da base
per la CENAL per ordinare provvedimenti d’urgenza in caso di un imminen- te pericolo per la popolazione dovuto a un evento con aumento della radioat- tività. L’obiettivo dei provvedimenti d’urgenza è contenere il più possibile i rischi per la salute della popolazione.
2. I provvedimenti d’urgenza devono essere adottati se, in caso di un evento
con aumento della radioattività, è probabile che i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza della popolazione (art. 133 dell’ordinanza del 26 aprile 201710 sulla radioprotezione; ORaP) vengano superati. Se i livelli di riferimento non vengono superati, l’esposizione della popolazione alle radiazioni deve essere ridotta per quanto ragionevolmente possibile (art. 4 ORaP).
3. Quando subentra un simile evento, sono ordinati i provvedimenti d’urgenza
di cui nelle tabelle 1 o 2. In una prima fase sono ordinati provvedimenti dra- stici, che possono successivamente essere allentati in funzione della situa- zione. I provvedimenti d’urgenza sono verificati nell’ottica di un controllo dell’efficacia, correlati nel quadro della SPD con i più recenti bilanci dosi- metrici, previsioni e dati concernenti l’evento e, all’occorrenza, adeguati alle nuove circostanze. 4. Se la dose prevedibile a prescindere da misure di protezione per gli individui più esposti della popolazione (dose individuale efficace o dose tiroidea) su- pera i valori soglia indicati nella tabella 1, sono ordinati corrispondenti provvedimenti d’urgenza.
5. La popolazione viene informata se la dose di 1 mSv è stata superata.
L’informazione deve essere corredata di raccomandazioni sul comporta- mento da adottare, in particolare per proteggere i gruppi vulnerabili della popolazione.
6. Se il genere di evento richiede l’adozione d’urgenza di misure di protezione
e se non è possibile applicare la tabella 1, devono essere ordinati i provve- dimenti d’urgenza esposti nella tabella 2.
7. I provvedimenti d’urgenza di cui nelle tabelle 1 e 2 sono ordinati se sono
adeguati e necessari per ridurre il rischio per la salute della popolazione esposta. A tal fine occorre considerare: – la situazione generale; – i possibili sviluppi della situazione radiologica; – la dose evitata e la dose rimanente; – le possibili ripercussioni negative dei provvedimenti;
10 RS 814.501
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Protezione della popolazione. O RU 2020
– l’attuabilità dei provvedimenti; – il tempo a disposizione per l’attuazione dei provvedimenti; – il coordinamento con i Paesi limitrofi interessati; – le conseguenze economiche e sociali. 8. Nelle regioni in cui sono state adottate misure di protezione della popolazio- ne e nelle regioni sottovento può essere ordinato un divieto di raccolta e di pascolo. In una prima fase sono ordinati provvedimenti drastici, che succes- sivamente possono essere allentati in base alla situazione. Le altre misure sono disciplinate dalla legislazione sull’agricoltura e sulle derrate alimentari.
Tabella 1: Dosi soglia
Provvedimenti d’urgenza Dose Dose soglia Tempo di integrazione
Permanenza in luogo protetto E est + inal 10 mSv 7 giorni (in casa, in cantina o nel rifugio)
Assunzione di compresse allo H tir, inal, I 50 mSv 7 giorni iodio
Evacuazione preventiva o per- E est + inal 100 mSv 7 giorni manenza in luogo protetto
Dose: per dose s’intende in tutti i casi la dose per esposizione o incorporazione all’aperto prevedibile entro 7 giorni dall’evento indipendentemente dalla misura di protezione prevista. Tempo di integrazione: durata presunta dell’emissione pericolosa. Se questa dura più di 7 giorni, il tempo effettivo dell’emissione è considerato tempo di integrazio- ne. mSv: millisievert E est + inal: dose efficace per irradiazione esterna e inalazione all’aperto H tir, inal, I: dose tiroidea per inalazione di iodio radioattivo all’aperto
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Tabella 2: Provvedimenti d’urgenza in assenza di dosi soglia
Evento Criterio* Provvedimenti d’urgenza
Attentato terroristico Esplosione con situazione – Sbarramenti: min. poco chiara 100 m (zona di perico- lo) / 500 m (zona sbar- Evento con sorgente alta- Esplosione, grosso incen- rata) mente radioattiva dio – Permanenza in luogo protetto per gli abi- Attentato a un trasporto Esplosione durante un tanti / la popolazione trasporto di sostanze alta- all’interno degli sbar- mente radioattive ramenti
Evento in un impianto Incidente con decorso Zona 1: permanenza in nucleare rapido luogo protetto
Sospetto di fusione del Zona 1: evacuazione pre- nocciolo** ventiva o permanenza in luogo protetto e assunzio- ne di compresse allo iodio Zona 2: permanenza in luogo protetto e assunzio- ne di compresse allo iodio
Esplosione di un ordigno Esplosione vicino al confi- Permanenza in un luogo nucleare ne o in Svizzera protetto e sottovento (intera Svizzera)
* Oltre ai criteri sopraelencati, occorre prendere in considerazione tutte le altre informazioni disponibili (in particolare la meteorologia, i primi valori misurati). Non appena sono disponibili basi migliori, i provvedimenti d’urgenza sono rie- saminati e, se necessario, adeguati. ** Le competenze per la valutazione sono disciplinate nell’ordinanza del 14 novembre 201811 sulla protezione d’emergenza.
11 RS 732.33
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Protezione della popolazione. O RU 2020
Allegato 3 (art. 62)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 18 agosto 201012 sull’allarme e sulla rete radio di sicurezza;
2. l’ordinanza del DDPS del 27 gennaio 201713 sullo svolgimento delle prove
dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione;
3. l’ordinanza del 17 ottobre 200714 sulla Centrale nazionale d’allarme;
4. l’ordinanza del 9 novembre 201115 sul coordinamento della telematica delle
autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicu- rezza;
5. l’ordinanza del 14 dicembre 199516 concernente l’impiego di mezzi militari
nell’ambito della protezione AC coordinata e a favore della Centrale nazio- nale d’allarme.
II I seguenti atti normativi sono modificati some segue:
1. Ordinanza del 16 agosto 201717 sulle attività informative
All. 3 n. 10.4.2 Centrale nazionale d’allarme: in vista dell’acquisizione, dell’analisi e della diffusio- ne di informazioni secondo l’ordinanza dell’11 novembre 202018 sulla protezione della popolazione.
12 RU 2010 5179, 2010 5191, 2013 4475, 2017 605, 2018 4953 13 RU 2017 609 14 RU 2007 4953, 2010 5395, 2018 1093, 4953 15 RU 2011 5247 16 RU 1996 440 17 RS 121.1 18 RS 520.12
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Protezione della popolazione. O RU 2020
2. Ordinanza del 7 marzo 200319 sull’organizzazione del Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Art. 14 1 Conformemente alle direttive politiche, l’Ufficio federale della protezione della popolazione persegue i seguenti obiettivi: a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni nonché terzi, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali in caso di eventi di vasta portata, catastrofi, situazioni d’emergenza e con- flitti armati. Coordina la collaborazione in caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione; b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.
2 Per perseguire tali obiettivi assume le seguenti funzioni:
a. elabora basi pianificatorie fondate sui rischi per la prevenzione e l’aiuto in caso di minacce e pericoli per la popolazione, le sue basi vitali e i beni cultu- rali. Sviluppa strategie e tecnologie di protezione contro le minacce e i peri- coli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari. Elabora basi per la pro- tezione delle infrastrutture critiche; b. assicura a livello nazionale l’efficienza degli organi di condotta, delle orga- nizzazioni civili d’intervento, dei sistemi e dei processi centrali e, unitamen- te alla Centrale nazionale d’allarme, costituisce il nucleo di un’organizza- zione centrale d’intervento a livello di Confederazione; c. assicura l’elaborazione di un quadro d’insieme della situazione rilevante per la protezione della popolazione nonché l’allerta, l’allarme e l’informazione della popolazione in caso di evento. A tal fine gestisce la Centrale nazionale d’allarme; d. offre conoscenze specialistiche e capacità di misurazione nell’ambito dei pe- ricoli nucleari, biologici e chimici. Gestisce infrastrutture di laboratorio in questo ambito; e. elabora basi strategiche e concettuali per la protezione civile, in particolare nel settore del personale, del materiale e delle costruzioni di protezione. Svolge compiti per la sicurezza dei beni culturali; f. sorveglia l’esecuzione delle prescrizioni federali in materia di protezione della popolazione e di protezione civile da parte dei Cantoni e li sostiene in caso di intervento delle organizzazioni della protezione della popolazione; g. sostiene i Cantoni nel campo dell’istruzione e a tal fine gestisce un Centro d’istruzione; h. provvede alla disponibilità di sistemi telematici sicuri e attuali per la comu- nicazione tra le organizzazioni di condotta e d’intervento ed è responsabile per i sistemi di allarme e d’informazione in caso di evento. Permette la dif-
19 RS 172.214.1
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Protezione della popolazione. O RU 2020
fusione di informazioni anche in situazioni straordinarie mettendo a disposi- zione le infrastrutture tecniche necessarie in caso di mancato funzionamento delle reti di telecomunicazione private.
3. Ordinanza del 22 novembre 201720 concernente l’obbligo di prestare
servizio militare
All. 5 n. 5 I seguenti militari possono essere nominati specialisti e incorporati militarmente in modo corrispondente qualora:
5. siano membri dello Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale
d’allarme.
4. Ordinanza del 21 maggio 200821 sullo Stato maggiore
del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme
Art. 3 Compito
1 Lo Stato maggiore coadiuva l’UFPP nello svolgimento dei suoi compiti.
2 L’UFPP definisce la missione dello Stato maggiore in caso d’impiego.
Art. 4 lett. a e c Abrogate
Art. 5 cpv. 2 lett. b e 4
2 Egli dirige:
b. il comando degli impianti di condotta protetti. 4 Nel servizio d’assistenza e in servizio attivo, egli trasmette all’esercito il servizio sanitario, l’approvvigionamento dello Stato maggiore e la protezione degli impianti di condotta protetti.
20 RS 512.21 21 RS 513.12
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Protezione della popolazione. O RU 2020
5. Ordinanza del 2 marzo 201822 sullo Stato maggiore federale
Protezione della popolazione
Ingresso visto l’articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 201923 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visti gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 199124 sulla radioprotezione; visto l’articolo 55 della legge del 28 settembre 201225 sulle epidemie,
Art. 12 e 13, nonché all. 2 Abrogati
6. Ordinanza del 14 novembre 201826 sulla protezione d’emergenza
Art. 7 lett. c In caso di evento gli esercenti d’impianti nucleari hanno i seguenti compiti: c. informano tempestivamente l’IFSN e la CENAL. Informano inoltre i servizi cantonali di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera h numero 3 in caso di:
1. incidente con decorso rapido ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2
dell’ordinanza dell’11 novembre 202027 sulla protezione della popola- zione (OPPop),
2. adempimento dei criteri per il lancio dell’allerta e dell’allarme ai sensi
dell’articolo 6 capoverso 2 lettera a;
Art. 11, frase introduttiva Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, oltre a quelli definiti nell’OSMFP28 e nell’OPPop29, l’UFPP ha in particolare i seguenti compiti:
22 RS 520.17 23 RS 520.1 24 RS 814.50 25 RS 818.101 26 RS 732.33 27 RS 520.12 28 RS 520.17 29 RS 520.12
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Protezione della popolazione. O RU 2020
L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui appresso: Allegato 4 (art. 3 cpv. 4)
Comprensori di pianificazione
1. Il comprensorio di pianificazione per la distribuzione di compresse allo iodio comprende l’intera Svizzera. La distribuzione, il magazzinaggio, la consegna e il controllo sono retti dagli articoli 3–9 dell’ordinanza del 22 gennaio
201430 sulle compresse allo iodio.
2. L’ordine di assumere compresse allo iodio è retto dalla Strategia dei provve- dimenti in funzione delle dosi di cui all’allegato 2 dell’ordinanza dell’11 no- vembre 202031 sulla protezione della popolazione.
7. Ordinanza del 9 marzo 200732 sulla radiotelevisione
Art. 9 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva 1 La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l’articolo 38 capoverso 1 lette- ra a o l’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni: b. i seguenti comunicati ai sensi dell’ordinanza dell’11 novembre 202033 sulla protezione della popolazione:
8. Ordinanza del 26 aprile 201734 sulla radioprotezione
Art. 139 cpv. 1 1 L’UFSP è responsabile del calcolo, del bilancio e della verifica delle dosi di radia- zione della popolazione. Durante la fase acuta di un evento, la CENAL assume questo compito secondo l’ordinanza dell’11 novembre 202035 sulla protezione della popolazione.
30 RS 814.52 31 RS 520.12 32 RS 784.401 33 RS 520.12 34 RS 814.501 35 RS 520.12
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Protezione della popolazione. O RU 2020
9. Ordinanza del 22 gennaio 201436 sulle compresse allo iodio
Art. 8 cpv. 3 I criteri decisionali per ordinare l’assunzione delle compresse allo iodio sono stabiliti nella Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all’allegato 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 202037 sulla protezione della popolazione.
36 RS 814.52 37 RS 520.12
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