AS 2020 5121
Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie
Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie
del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20161, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 27 cpv. 2 lett. f, 3 e 4
2 Sono tali segnatamente:
f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.
3 Non sono deducibili segnatamente:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la contropre- stazione per la commissione di reati; c. le multe e le pene pecuniarie; d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. 4 Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al ca- poverso 3 lettere c e d sono deducibili se: a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.
2016-1881 5121
Trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie. LF RU 2020
Art. 59 cpv. 1 lett. a ed f, nonché 2 e 3
1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:
a. le imposte federali, cantonali e comunali; f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.
2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segnatamente:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la contropre- stazione per la commissione di reati; c. le multe; d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. 3 Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al ca- poverso 2 lettere c e d sono deducibili se: a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g, nonché 1bis e 1ter 1 Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall’uso commerciale o professionale: g. le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale. 1bis Non sono deducibili segnatamente:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la contropre- stazione per la commissione di reati; c. le multe e le pene pecuniarie; d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. 1ter Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 1bis lettere c e d sono deducibili se:
3 RS 642.14
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a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.
Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a ed f, nonché 1bis e 1ter
1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:
a. le imposte federali, cantonali e comunali; f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale. 1bis Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segnatamente:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero; b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la contropre- stazione per la commissione di reati; c. le multe; d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. 1ter Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al ca- poverso 1bis lettere c e d sono deducibili se: a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.
Art. 72zter 4 Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 19 giugno 2020
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 19 giugno 2020 degli
articoli 10 capoversi 1 lettera g, 1bis e 1ter, nonché 25 capoversi 1 lettere a ed f, 1bis e 1ter entro la data di entrata in vigore della stessa.
2 A partire da tale data, le disposizioni menzionate al capoverso 1 si applicano
direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.
4 La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell’entrata in vigore.
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
l’8 ottobre 2020.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.6
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 FF 2020 5087 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 novembre 2020.
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