Lexipedia

AS 2020 5211

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico/Operatore di palcoscenico con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico / Operatore di palcoscenico con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 16 novembre 2020

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), ordina:

I L’ordinanza della SEFRI del 1° febbraio 20111 sulla formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico / Operatore di palcoscenico con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 1 lett. a e b Gli operatori di palcoscenico di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti: a. installano impianti di illuminazione, audio, video e attrezzatura scenica, li regolano e li manovrano; b. Abrogata

Art. 4 lett. e, f n. 2, nonché i n. 6 La formazione comprende le seguenti competenze operative relative a ciascun campo di competenza operativa: e. Gestione di media, computer e reti di dati

1. messa in servizio di sistemi informatici semplici;

2. collegamento in rete di computer attraverso componenti semplici e rela-

tiva messa in servizio;

3. installazione, configurazione e uso di software specifico per i media;

4. selezione e uso di software e hardware per il controllo dei media e dei

dati esterni. f. Valutazione e impiego di effetti speciali

1 RS 412.101.221.58

2020-0017 5211

Formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico / RU 2020

2. Abrogato

i. Pianificazione ed esecuzione delle fasi di produzione

6. elaborazione e attuazione di una pianificazione semplice delle risorse;

Art. 8 Piano di formazione 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne2 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10, rubrica, frase introduttiva, nonché lett. a–d (concerne soltanto il testo francese) Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti:

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2 Il piano di formazione del 1° febbraio 2011 (stato 1° gennaio 2021) è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: http://www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

5212

Formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico / RU 2020

2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Titolo prima dell’art. 12 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 12a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 13, rubrica Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola

5213

Formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico / RU 2020

Art. 14, rubrica Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Art. 15 lett. c n. 3 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base: c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 18 cpv. 4 4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Art. 21 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 22 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne degli operatori di palcoscenico AFC è composta da: a. da cinque a nove rappresentanti dell’associazione Schweizer Verband tech- nischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe (svtb/astt, Associazione svizzera dei tecnici del teatro e dello spettacolo), dell’associazione «Association ro- mande technique organisation spectacle» (artos) e delle organizzazioni del mondo del lavoro di campi d’attività affini; b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base;

5214

Formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico / RU 2020

b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.

Inserire dopo il titolo della sezione 11

Art. 22a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 novembre 2020 e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore di palcoscenico AFC

prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2020 la portano a termi- ne in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per opera- tore di palcoscenico AFC entro il 31 dicembre 2026, sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

16 novembre 2020 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

5215

Formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico / RU 2020

5216