AS 2020 5247
Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)
Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)
Modifica del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20191, decreta:
I La legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:
Sostituzione di un termine Negli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, nonché 9 capoverso 1 lettera d «franchi» è sostituito con «dollari americani».
Art. 2 cpv. 1 lett. i e j
1 Nella presente legge s’intende per:
i. conto preesistente: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizze- ro tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner; j. nuovo conto: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero te- nuto alla comunicazione aperto il giorno dell’applicazione dello scambio au- tomatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data;
Art. 3 cpv. 10 Abrogato
2019-1822 5247
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF RU 2020
Art. 4 cpv. 1 lett. a e c, nonché 2, frase introduttiva e lett. a 1 Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio ri- dotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono se- gnatamente: a. conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di as- sicurazione di gruppo, aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione; c. forme previdenziali riconosciute ai sensi dell’articolo 82 capoverso 2 LPP3, quali i contratti di previdenza vincolata conclusi con istituti d’assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con fondazioni bancarie. 2 Per conti esclusi che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente: a. conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;
Art. 5 cpv. 3 3 Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.
Art. 10 cpv. 1, primo periodo 1 Per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o qualsiasi altro importo, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l’importo in dollari americani applicando un tasso di cambio a pronti. ...
Art. 11 cpv. 5, 6 lett. b n. 2, nonché 8–10
5 Abrogato
6 Un indirizzo registrato nei documenti dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza è considerato attuale per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche: b. altri conti, diversi da contratti di rendita, se:
2. negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con
l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario, e
3 RS 831.40
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF RU 2020
8 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo
conto in assenza di un’autocertificazione del titolare del conto soltanto: a. se il titolare del conto è un ente e l’istituto finanziario svizzero può ragione- volmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblica- mente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di co- municazione; o b. in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso deve aver ottenuto l’au- tocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consi- glio federale definisce i casi eccezionali. 9 Se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell’autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 8 lettera b, non dispone dell’autocertificazione, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all’ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 9 della legge del 10 ottobre
19974 sul riciclaggio di denaro (LRD).
10 Abrogato
Art. 12 cpv. 2–4 Abrogati
Art. 13 cpv. 4 4 Il trustee deve iscrivere un trust secondo l’articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione.
Art. 15 cpv. 1, secondo periodo 1 ... Se presso l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all’AFC entro lo stesso termine.
Inserire titolo e art. 17a prima del titolo della sezione 6 Sezione 5a: Obbligo di conservazione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono conservare, confor- memente alle prescrizioni dell’articolo 958f CO5, i documenti che hanno elaborato e
4 RS 955.0 5 RS 220
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF RU 2020
i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall’allegato all’Accordo SAI6 e dalla presente legge.
Art. 31 cpv. 2 2 Finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confiden- zialità e sicurezza dei dati, l’autorità competente svizzera può sospendere di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 otto- bre 2020.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
6 RS 0.653.1 7 FF 2020 5067