AS 2020 5251
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20161 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:
Art. 7 Abrogato
Art. 12 Conti di comunioni di comproprietari Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di compro- prietari purché: a. le quote di comproprietà siano intavolate nel registro fondiario secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 23 settembre 20112 sul registro fondiario; b. i comproprietari abbiano convenuto un regolamento per l’uso e l’ammini- strazione secondo l’articolo 647 del Codice civile (CC)3 in cui è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprie- tari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in compro- prietà; e c. tale regolamento per l’uso e l’amministrazione sia menzionato nel registro fondiario secondo l’articolo 649a capoverso 2 CC.
2020-2358 5251
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. O RU 2020
Art. 14 Conti non rivendicati Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1000 dollari americani al massimo.
Art. 15 Abrogato
Art. 24 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore attuale Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore attuale il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegato a investimenti di capitale.
Art. 26 cpv. 2 lett. a
2 Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:
a. nella valuta in cui il conto finanziario è aperto;
Art. 27 Apertura di nuovi conti 1 Sono considerate eccezioni secondo l’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI i casi in cui i nuovi conti sono aperti senza che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.
2 Rientrano in tali eccezioni segnatamente:
a. il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi; b. il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o di un’autorità; c. l’inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.
Art. 30 Abrogato
Art. 31 cpv. 3 e 4 3 La comunicazione inviata dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunica- zione all’AFC, secondo la quale presso l’istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione, non è considerata come annullamento dell’iscrizione.
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4 Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere
iscritto secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI. L’articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI si applica per analogia.
Titolo dopo l’art. 35 Sezione 11: Disposizioni finali
Inserire dopo il titolo della sezione 11
Art. 35a Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020 e per i quali l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comu- nicazione dispone di un’autocertificazione che non contiene un numero d’identificazione fiscale, si applicano le regole secondo la sezione I parte C dell’allegato all’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.
Art. 36, rubrica Entrata in vigore
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 0.653.1
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