AS 2020 529
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dellʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dellʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 7 febbraio 2020
Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) ordina:
I Lʼordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 1 1 Lʼallegato 1 indica le prestazioni di cui allʼarticolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali e di cui lʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sani- tarie (assicurazione): a. assume i costi; b. assume i costi solo a determinate condizioni; c. non assume i costi. 2 Lʼallegato 1 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1 sono pubblicate sul sito Internet dellʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP)2.
1 RS 832.112.31 2 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche
2019-3764 529
O sulle prestazioni RU 2020
4 Lʼallegato 1a non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1a sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP3.
L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condi- zioni elencate:
Misura Condizione
a. Vaccinazione e richiami contro difte- Secondo il «Calendario vaccinale svizzero rite, tetano, pertosse, poliomielite; 2019» (Calendario vaccinale 2019)4 curato vaccinazione contro morbillo, orec- dall’UFSP e dalla Commissione federale chioni, rosolia per le vaccinazioni (CFV).
3 Lʼelenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet
Art. 28 cpv. 2 2 Lʼelenco delle analisi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP 6.
Art. 29 cpv. 2 Lʼelenco dei medicamenti con tariffa non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet
3 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Limitazione dell’assunzione dei costi per determinanti interventi elettivi 4 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif 5 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi analisi (EMAp) 6 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA) 7 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Medicamenti > Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT)
O sulle prestazioni RU 2020
II Gli allegati 1 e 1a sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
7 febbraio 2020 Dipartimento federale dellʼinterno: Alain Berset
O sulle prestazioni RU 2020
Allegato 18 (art. 1)
Rimunerazione da parte dellʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche
8 Non pubblicato nella RU. L’allegato 1 può essere consultato all’indirizzo:
www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche.
O sulle prestazioni RU 2020
Allegato 1a9
Limitazione dellʼassunzione dei costi per determinati interventi elettivi
9 Non pubblicato nella RU. L’allegato 1a può essere consultato all’indirizzo:
www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Limitazione dellʼassunzione dei costi per determinati interventi elettivi.
O sulle prestazioni RU 2020