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AS 2020 5297

AS 2020 5297

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 19 novembre 2020

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2020.

19 novembre 2020 Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy

1 RS 813.12

2020-2774 5297

Ordinanza sui biocidi RU 2020

Allegato 2 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,

Nota a piè di pagina nel titolo

Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati2

2 Il contenuto dell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati non è pubblicato nella RU. L’elenco dell’Unione può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. Fa stato la versione del 15 dicembre 2020.

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