AS 2020 5327
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli istituti finanziari (Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari, OIsFi-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli istituti finanziari (Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari, OIsFi-FINMA)
del 4 novembre 2020
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 46 capoverso 5 della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari1 (LIsFi); visti gli articoli 11, 31 capoverso 3, 34 capoverso 4, 41 capoverso 9, 44 capoverso 3, 57 capoverso 8 dell’ordinanza del 6 novembre 20192 sugli istituti finanziari (OIsFi); visto l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 5 novembre 20143 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA), ordina:
Capitolo 1: Gestori patrimoniali e trustee
Art. 1 Requisiti per le assicurazioni di responsabilità civile professionale (art. 31 cpv. 3 OIsFi) 1 I gestori patrimoniali e i trustee possono computare le assicurazioni di responsabi- lità civile professionale nei fondi propri ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OIsFi se sono adempiuti i seguenti requisiti: a. l’assicurazione di responsabilità civile professionale è conclusa presso un’impresa di assicurazione sottoposta a sorveglianza secondo la legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); b. ha una durata minima di un anno; c. prevede un termine di disdetta di almeno 90 giorni; d. nel caso di polizze con il principio della data della richiesta di risarcimento o con il principio di insorgenza del danno, la responsabilità viene estesa ad almeno cinque anni;
RS 954.111
2019-3603 5327
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e. l’assicurazione di responsabilità civile professionale copre almeno i rischi connessi alla responsabilità civile professionale del modello aziendale (art. 2). 2 I rischi connessi alla responsabilità civile professionale del modello aziendale sono coperti se l’assicurazione di responsabilità civile professionale comprende espres- samente i rischi connessi alla responsabilità civile professionale in tutti i campi di attività descritti dal profilo materiale e geografico nei documenti pertinenti relativi all’organizzazione. 3 I requisiti riguardo all’assicurazione di responsabilità civile professionale devono essere costantemente adempiuti.
Art. 2 Rischi connessi alla responsabilità civile professionale da coprire (art. 31 cpv. 3 OIsFi) 1 L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve coprire danni patrimo- niali causati per colpa, inclusa la negligenza, nell’esercizio di tutte le attività tipiche della professione delle quali il gestore patrimoniale e il trustee sono responsabili per legge. 2 Sono considerati rischi della responsabilità civile professionale in particolare:
a. danni patrimoniali dovuti a errori di investimento, in particolare violazioni degli obblighi legali e contrattuali o delle disposizioni del contratto di ge- stione patrimoniale o nei confronti del trust; b. danni patrimoniali dovuti a violazioni degli obblighi da parte dei collabora- tori o di altre persone di fiducia del gestore patrimoniale o del trustee.
Art. 3 Ammontare della copertura assicurativa (art. 31 cpv. 3 OIsFi)
Un’eventuale franchigia va detratta al momento del computo delle assicurazioni di responsabilità civile professionale dai fondi propri ai sensi dell’articolo 31 capo- verso 2 OIsFi.
Art. 4 Obbligo di comunicazione in caso di disdette e mutamenti (art. 31 cpv. 3 OIsFi)
I gestori patrimoniali e i trustee devono comunicare immediatamente alla FINMA la disdetta o un mutamento dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.
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Capitolo 2: Gestori di patrimoni collettivi Sezione 1: Definizione e calcolo dei valori soglia
Art. 5 Valori patrimoniali da considerare (art. 34 cpv. 4 OIsFi) 1 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali gestiti dal gestore patrimonia- le di patrimoni collettivi devono essere considerati anche i valori patrimoniali di cui il gestore di patrimoni collettivi in questione ha delegato la gestione a terzi.
2 Se un gestore patrimoniale gestisce un investimento collettivo di capitale che
detiene quote in altri investimenti collettivi di capitale da lui gestiti, per il calcolo dei valori soglia deve considerare i valori patrimoniali in questione soltanto una volta.
Art. 6 Valutazione dei patrimoni gestiti di investimenti collettivi di capitale (art. 34 cpv. 4 OIsFi) 1 Per ogni investimento collettivo di capitale gestito deve essere determinato il valore dei patrimoni gestiti basandosi sulle regole di valutazione stabilite nelle prescrizioni legali dello Stato di domicilio dell’investimento collettivo di capitale nonché, eventualmente, su quelle stabilite nei documenti pertinenti dell’investimento collettivo di capitale.
2 L’importo computabile per la somma degli impegni derivanti dall’effetto leva
viene calcolato in base all’approccio Commitment II ai sensi degli articoli 35–37 dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 20145 sugli investimenti collettivi. 3 Gli impegni all’investimento di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera d OIsFi sono dati dalla somma di tutti gli importi che l’investimento collettivo di capitale o la direzione del fondo può richiamare presso gli investitori in base a impegni vincolan- ti. 4 Per valore nominale di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell’arti- colo 34 capoverso 1 lettera d OIsFi si intende la somma degli impegni all’investi- mento meno i rimborsi già versati agli investitori.
Art. 7 Valutazione dei patrimoni di previdenza gestiti (art. 34 cpv. 4 OIsFi)
1 Per il calcolo del valore soglia di 100 milioni di franchi svizzeri ai sensi
dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi devono essere considerati i valori patri- moniali gestiti di tutti gli istituti di previdenza svizzeri ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera a OIsFi e dei corrispondenti istituti di previdenza esteri. 2 Per la valutazione dei valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri sono determinanti i principi di valutazione ai sensi della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
5 RS 951.312 6 RS 831.40
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3 Per la valutazione di valori patrimoniali di istituti di previdenza esteri sono deter- minanti i pertinenti principi di valutazione secondo l’ordinamento giuridico dello Stato di domicilio dell’istituto di previdenza estero. 4 Per il calcolo del valore soglia del 20 per cento dei valori patrimoniali in ambito obbligatorio ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c OIsFi devono essere considerati soltanto i valori patrimoniali gestiti di istituti di previdenza svizzeri.
Sezione 2: Gestione dei rischi e sistema di controllo interno
Art. 8 Principi della gestione dei rischi e del controllo interno (art. 41 cpv. 9 OIsFi) 1 I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di un sistema di controllo interno basato su un’analisi sistematica dei rischi. Le attività di controllo vanno integrate nei processi lavorativi. 2 Con tale sistema e con il suo monitoraggio, l’organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi assicura che tutti i rischi essenziali del gestore di patrimoni collettivi siano accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo adeguato ed efficace. 3 Per determinare la tolleranza al rischio, l’organo di alta direzione, vigilanza e controllo considera la capacità di sopportare i rischi del gestore di patrimoni collet- tivi. 4 Per i gestori di patrimoni collettivi che non dispongono di un organo di alta dire- zione, vigilanza e controllo, gli obblighi ai sensi dei capoversi 2 e 3 spettano all’organo di gestione.
Art. 9 Attuazione della gestione dei rischi (art. 41 cpv. 9 OIsFi)
L’organo di gestione del gestore di patrimoni collettivi sviluppa procedure appro- priate per concretizzare le attività di controllo che vengono integrate nei processi lavorativi e adeguati processi per controllare i rischi.
Art. 10 Valutazione dei rischi di un investimento collettivo di capitale (art. 41 cpv. 9 OIsFi) 1 Il gestore di investimenti collettivi di capitale aperti ne valuta la liquidità e gli ulteriori rischi essenziali a intervalli regolari sulla base di diversi scenari e li docu- menta. 2 Si può rinunciare a tenere conto degli scenari se il patrimonio netto del fondo non ammonta a più di 25 milioni di franchi svizzeri.
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Art. 11 Direttive interne sulla gestione e il controllo dei rischi (art. 41 cpv. 9 OIsFi) 1 I gestori di patrimoni collettivi stabiliscono in direttive interne adeguati principi di gestione e di controllo dei rischi nonché l’organizzazione della gestione dei rischi.
2 Includono i rischi ai quali:
a. sono o potrebbero essere esposti in tutti i campi della loro attività; b. sono o potrebbero essere esposti i patrimoni collettivi da loro gestiti e gli al- tri patrimoni gestiti nell’ambito di mandati.
3 Le direttive interne stabiliscono in particolare:
a. le competenze all’interno del gestore di patrimoni collettivi; b. i tipi di rischio a livello di attività del gestore di patrimoni collettivi, di pa- trimoni collettivi nonché di patrimoni gestiti nell’ambito di mandati; c. le procedure e i sistemi di valutazione e gestione di tutti i rischi essenziali del gestore di patrimoni collettivi e dei patrimoni collettivi, in particolare del loro rischio di mercato, di liquidità e di controparte; d. i compiti, le responsabilità e la frequenza del rapporto da sottoporre all’orga- no di alta direzione, vigilanza e controllo e all’organo di gestione. 4 Nel definire le direttive interne e l’organizzazione della gestione dei rischi occorre tenere conto del tipo, della portata e della complessità delle operazioni, dei patrimo- ni collettivi e dei patrimoni gestiti nell’ambito di mandati. 5 Per ogni investimento collettivo di capitale occorre definire adeguati valori soglia interni di liquidità in particolare a seconda degli investimenti, della politica d’investimento, della ripartizione dei rischi, della cerchia degli investitori e della frequenza di riscatto.
Art. 12 Direttive interne sulle tecniche d’investimento e i derivati (art. 41 cpv. 9 OIsFi) 1 L’utilizzo di tecniche d’investimento e di derivati deve essere fissato nelle direttive interne e verificato periodicamente. 2 Per il ricorso a derivati, le direttive interne disciplinano inoltre, in base alla struttu- ra e ai rischi del gestore di patrimoni collettivi, gli ambiti seguenti: a. politica dei rischi:
1. derivati che possono essere utilizzati,
2. requisiti riguardo alle controparti,
3. requisiti riguardo alla liquidità dei mercati,
4. nell’utilizzo di prodotti indicizzati: requisiti riguardo alla rappresentati-
vità e alla correlazione; b. controllo dei rischi:
1. accertamento, valutazione e monitoraggio dei rischi,
2. competenze e limiti,
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3. procedura di misurazione del rischio,
4. procedura di «escalation» in caso di superamento dei limiti;
c. elaborazione e valutazione:
1. documentazione delle operazioni,
2. modelli di valutazione da utilizzare,
3. dati e fornitori di dati da utilizzare.
3 In caso di impiego dell’approccio modello, nelle direttive interne nell’ambito del controllo dei rischi devono inoltre essere disciplinati: a. il metodo di verifica del modello di misurazione del rischio, in particolare Value at Risk; b. la procedura di «escalation» e le misure in caso di risultati insufficienti dei test di verifica; c. la composizione dei portafogli di riferimento nonché delle loro modifiche e il monitoraggio del processo per determinare il portafoglio di riferimento; d. «stress test». 4 L’utilizzo di tecniche d’investimento e di derivati nonché l’amministrazione delle garanzie e i conseguenti rischi devono essere considerati in maniera appropriata nella gestione dei rischi degli investimenti collettivi di capitale gestiti e dei valori patrimoniali degli istituti di previdenza.
Art. 13 Altri obblighi concernenti la gestione dei rischi (art. 41 cpv. 9 OIsFi) 1 I gestori di patrimoni collettivi verificano periodicamente l’adeguatezza e l’effi- cacia dei principi della gestione dei rischi nonché delle procedure e dei sistemi e continuano a svilupparli di conseguenza. 2 Redigono un rapporto da sottoporre all’organo di alta direzione, vigilanza e con- trollo e all’organo di gestione su: a. l’osservanza dei principi della gestione dei rischi e delle procedure definite; e b. l’adeguatezza e l’efficacia delle misure volte a eliminare eventuali lacune nel processo di gestione dei rischi.
Art. 14 Controllo dei rischi (art. 41 cpv. 9 OIsFi) 1 Per svolgere il controllo dei rischi, i gestori di patrimoni collettivi dispongono di sufficiente personale tecnico qualificato. 2 Le persone competenti per il controllo dei rischi accertano, valutano e monitorano:
a. i rischi assunti dal gestore di patrimoni collettivi; b. i rischi di ogni singola posizione degli investimenti collettivi di capitale ge- stiti e il loro rischio complessivo;
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c. i rischi di ogni singola posizione dei valori patrimoniali gestiti da istituti di previdenza e il loro rischio complessivo; e d. i rischi di altri eventuali mandati di gestione. 3 Il controllo dei rischi deve essere separato, a livello di funzioni e di gerarchia, dalle unità operative, in particolare dalla funzione incaricata di decidere gli investimenti (gestione del portafoglio). Deve poter agire in maniera indipendente.
Sezione 3: Assicurazione di responsabilità civile professionale
Art. 15 Requisiti (art. 44 cpv. 3 OIsFi) 1 L’assicurazione di responsabilità civile professionale dei gestori di patrimoni collettivi conformemente all’articolo 44 capoverso 2 lettera b OIsFi deve adempiere i seguenti requisiti: a. è stipulata presso un’impresa di assicurazioni ai sensi della LSA7; b. ha una durata minima di un anno; c. prevede un termine di disdetta di almeno 90 giorni; d. nel caso di polizze con il principio della data della richiesta di risarcimento o con il principio di insorgenza del danno, la responsabilità viene estesa ad almeno cinque anni; e. copre almeno i rischi della responsabilità civile professionale (art. 16).
2 La copertura assicurativa corrisponde:
a. per ogni singolo credito: ad almeno il due per cento del patrimonio comples- sivo del patrimonio collettivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi; b. per tutti i crediti di un anno: ad almeno il tre per cento del patrimonio com- plessivo del patrimonio collettivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi. 3 L’ammontare della copertura assicurativa deve essere calcolato annualmente, sulla base del patrimonio complessivo, alla chiusura dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore di patrimoni collettivi o degli istituti di previ- denza nonché al momento dell’assunzione di mandati supplementari di gestione di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza. 4 I requisiti riguardo all’assicurazione di responsabilità civile professionale devono essere costantemente adempiuti.
Art. 16 Rischi da coprire connessi alla responsabilità civile professionale (art. 44 cpv. 3 OIsFi) 1 L’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 44 capoverso 2 lettera b OIsFi deve coprire danni patrimoniali causati per colpa, inclusa
7 RS 961.01
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la negligenza, nell’esercizio delle attività delle quali il gestore di patrimoni collettivi è responsabile per legge.
2 Sono considerati rischi della responsabilità civile professionale tra l’altro:
a. danni patrimoniali dovuti a errori di investimento, in particolare violazioni degli obblighi legali e contrattuali o delle disposizioni del contratto di ge- stione patrimoniale concernenti il patrimonio collettivo, il contratto del fon- do o lo statuto dell’investimento collettivo di capitale nonché il regolamento dell’istituto di previdenza; b. danni patrimoniali dovuti a violazioni degli obblighi da parte dei collabora- tori del gestore di patrimoni collettivi.
Art. 17 Obbligo di comunicazione in caso di disdette e mutamenti (art. 44 cpv. 3 OIsFi)
I gestori di patrimoni collettivi devono comunicare immediatamente alla FINMA la disdetta o un mutamento dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Capitolo 3: Direzioni dei fondi (art. 57 cpv. 8 OIsFi)
Art. 18
1 Alle direzioni dei fondi si applicano per analogia gli articoli 8–14.
2 Nella gestione dei rischi la direzione del fondo può considerare le corrispondenti misure del gestore patrimoniale di patrimoni collettivi nel quadro della sua valuta- zione orientata al rischio.
Capitolo 4: Verifiche prudenziali e verifiche dei conti annuali per gestori di patrimoni collettivi e direzioni dei fondi
Art. 19 Ripartizione in verifiche dei conti annuali e verifiche prudenziali (art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)
Le verifiche vanno ripartite in una verifica dei conti annuali e una verifica pruden- ziale.
Art. 20 Verifica dei conti annuali (art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)
La verifica dei conti annuali della direzione del fondo e del gestore di patrimoni collettivi è retta dagli articoli 728–731a del Codice delle obbligazioni (CO)8.
8 RS 220
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Art. 21 Verifica prudenziale (art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)
La verifica prudenziale comprende l’accertamento del rispetto, da parte dei gestori di patrimoni collettivi e delle direzioni dei fondi a norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d LIsFi, delle prescrizioni in materia di vigilanza applicabili, tenendo conto degli investimenti collettivi di capitale.
Art. 22 Rapporti di verifica prudenziale e di verifica dei conti annuali (art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)
1 La società di audit allestisce:
a. rapporti di verifica prudenziale delle direzioni dei fondi e dei gestori di pa- trimoni collettivi tenendo conto degli investimenti collettivi di capitale; b. rapporti di verifica dei conti annuali a norma dell’articolo 63 capoverso 1 lettera b LIsFi. 2 I rapporti di verifica della direzione del fondo includono anche i fondi di investi- mento che sono gestiti dalla stessa. 3 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve prendere atto del rapporto di verifica prudenziale e documentare la presa di conoscenza. 4 Al rapporto di verifica dei conti annuali si applicano per analogia le disposizioni concernenti la revisione ordinaria secondo il CO9.
Capitolo 5: Comprova dei fondi propri di società di intermediazione mobiliare che non gestiscono conti (art. 46 cpv. 5 LIsFi)
Art. 23
1 Le società di intermediazione mobiliare che non gestiscono conti ai sensi
dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi comprovano alla FINMA ogni trimestre che dispongono di fondi propri adeguati. 2 La comprova dei fondi propri su base consolidata deve essere fornita semestral- mente. 3 Le comprove devono essere presentate entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre.
9 RS 220
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Capitolo 6: Forma per l’invio dei documenti (art. 11 cpv. 1 OIsFi)
Art. 24 1 Gli istituti finanziari inoltrano in forma elettronica i documenti di cui all’articolo
11 capoverso 1 OIsFi. A tale scopo utilizzano i modelli predisposti dalla FINMA.
2 La FINMA può concedere deroghe all’invio elettronico dei documenti.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 25 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 26 Disposizione transitoria I gestori patrimoniali, i trustee, i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono di un’autorizzazione per l’esercizio di tali attività devono adempiere i requisiti della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4 novembre 2020 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer
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Allegato (art. 25)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza FINMA del 27 agosto 201410 sugli investimenti collettivi
Titolo prima dell’art. 66 Titolo 2: Istituti Capitolo 1: Obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri
Art. 66 Obblighi di pubblicazione 1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri pubblica il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto e, all’occorrenza, il valore di inventario con aggiun- ta la menzione «commissioni non comprese» negli organi di pubblicazione indicati nel prospetto, segnatamente a ogni emissione e riscatto di quote, ma in ogni caso almeno due volte al mese. 2 Per gli investimenti collettivi di capitale con diritto di riscatto limitato ai sensi dell’articolo 109 capoverso 3 OICol12 la pubblicazione di cui al capoverso 1 deve avvenire almeno una volta al mese. Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione vanno indicati nel prospetto. 3 La comunicazione concernente la modifica dei documenti destinata agli investitori nello Stato di origine dell’investimento collettivo di capitale deve essere pubblicata contemporaneamente anche in Svizzera.
Inserire dopo l’art. 66 e prima del titolo del capitolo 2
Art. 66a Obblighi di comunicazione 1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve informare senza indugio la FINMA in particolare se: a. gli investimenti collettivi di capitale o i loro comparti vengono riuniti o li- quidati o la loro forma giuridica viene modificata;
10 RS 951.312 11 RS 951.311 12 RS 951.311
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b. un investimento collettivo di capitale o un suo comparto non è stato lanciato oppure l’offerta in Svizzera non è stata accettata o è stata sospesa; c. il rimborso delle quote in un investimento collettivo di capitale estero da es- so rappresentato viene differito o se la società di gestione patrimoniale ha deciso una riduzione proporzionale delle domande di riscatto (gating); d. un’autorità estera di vigilanza ha adottato misure nei confronti dell’investimento collettivo di capitale, segnatamente il ritiro dell’approva- zione.
2 In caso di cambiamento dell’ufficio di pagamento e in caso di scioglimento di
contratti di rappresentanza, il mandato può essere concluso soltanto previa approva- zione della FINMA (art. 120 cpv. 2bis LICol).
Art. 66b Obbligo di comunicazione in caso di disdetta o di mutamento dell’assicurazione di responsabilità civile professionale I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono comunicare senza indugio alla FINMA la disdetta o la modifica dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Art. 67 Per la gestione dei rischi e il controllo dei rischi, gli articoli 8–14 dell’ordinanza FINMA del 4 novembre 202013 sugli istituti finanziari si applicano per analogia alle SICAV.
Art. 68–71 Abrogati
Titolo prima dell’art. 72 Capitolo 3: SICAV
Art. 72 La SICAV autogestita garantisce che la valutazione degli investimenti sia distinta, a livello di funzioni e di personale, dalla funzione incaricata di decidere gli investi- menti (gestione del portafoglio).
Capitolo 4 (art.73–76) Abrogato
13 RS 954.111 14 RS 951.311
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Art. 81, rubrica Comparti e classi di quote
Art. 86 Fondi immobiliari (art. 88 e 90 LICol)
Nel conto patrimoniale i terreni edificabili e gli immobili in costruzione devono essere iscritti al loro valore venale. La direzione del fondo o la SICAV fa stimare gli immobili in costruzione, iscritti al valore venale, per la chiusura dell’esercizio con- tabile.
Art. 107 Abrogato
Art. 110 Ripartizione in verifiche dei conti annuali e verifiche prudenziali (art. 126 LICol e 24 LFINMA16)
Le verifiche vanno ripartite in una verifica dei conti annuali e una verifica pruden- ziale.
1bis La verifica della gestione o della direzione dell’investimento collettivo di capita- le nonché del rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamenta- ri che non concernono i conti annuali è oggetto della verifica prudenziale presso la direzione del fondo. 2 La verifica dei conti annuali dell’accomandatario di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri è retta dagli articoli 728–731a CO17.
Art. 112, rubrica, cpv. 1, 3 e 4 Verifica prudenziale (art. 126 cpv. 1–3 LICol, 24 LFINMA18 e 2–8 OA-FINMA19) 1 La verifica prudenziale comprende l’accertamento del rispetto da parte del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d e h LICol delle prescrizioni in materia di vigilanza applicabili, tenendo conto degli investimenti collettivi di capitale. 3 La verifica prudenziale in riferimento agli investimenti collettivi di capitale com- prende anche la verifica del prospetto e del foglio informativo di base.
15 RS 951.311
16 Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)
17 RS 220 18 RS 956.1 19 RS 956.161
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4 Abrogato
Art. 114, rubrica, cpv. 1 e 2 Rapporto di verifica prudenziale (art. 126 cpv. 1–3 LICol, 24 LFINMA20 e 9–12 OA-FINMA21)
1 La società di audit allestisce il rapporto sulla sua verifica prudenziale.
2 Il rapporto di verifica di una direzione del fondo include anche i fondi di investi- mento da essa gestiti.
Titolo dopo l’art. 116 Titolo 4a: Forma dell’invio
Inserire dopo il Titolo 4a
1 I documenti di cui all’articolo 142 capoverso 1 OICol23 devono essere inoltrati in forma elettronica utilizzando i modelli predisposti dalla FINMA.
2 La FINMA può concedere deroghe all’invio elettronico dei documenti.
Art. 118 Abrogato
Allegato 3 n. 3.6.8–3.6.11
3.6.8 Rendimento del capitale investito
3.6.9 Aggio o disaggio
3.6.10 Performance
3.6.11 Rendimento degli investimenti
20 RS 956.1 21 RS 956.161 22 RS 951.311 23 RS 951.311
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2. Ordinanza FINMA del 6 dicembre 201224 sul fallimento
degli investimenti collettivi di capitale
Art. 2 cpv. 1 lett. a, e nonché 2 1 La presente ordinanza si applica alle seguenti istituzioni e persone, di seguito denominate «titolari dell’autorizzazione»: a. abrogata e. abrogata 2 Essa si applica anche a tutte le persone fisiche e giuridiche che operano senza la necessaria autorizzazione secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d LICol.
Art. 5 cpv. 1 1 Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al fallimento; il segreto professionale deve essere tutelato nella misura del possibile.
Art. 22, 34, 40 cpv. 2 e 41 Abrogati
3. Ordinanza FINMA del 30 agosto 201225 sull’insolvenza bancaria
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».
Ingresso visti gli articoli 28 capoverso 2 e 34 capoverso 3 della legge dell’8 novembre 193426 sulle banche (LBCR); visto l’articolo 67 della legge del 15 giugno 201827 sugli istituti finanziari (LIsFi); visto l’articolo 42 della legge del 25 giugno 193028 sulle obbligazioni fondiarie (LOF),
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per «banche»:
24 RS 951.315.2 25 RS 952.05 26 RS 952.0 27 RS 954.1 28 RS 211.423.4
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b. le società di intermediazione mobiliare e le direzioni dei fondi secondo la LIsFi;
Art. 5 cpv. 1 1 Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del risanamento o del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al risanamento o al fallimento; il segreto professionale di cui agli articoli 47 LBCR e
69 LIsFi deve essere tutelato nella misura del possibile.
Art. 16 cpv. 3 3 I valori depositati e separati dalla massa ai sensi dell’articolo 37d LBCR e i fondi d’investimento da scorporare ai sensi dell’articolo 40 LIsFi sono registrati nell’inventario per il loro controvalore al momento della dichiarazione di fallimento. L’inventario indica i seguenti diritti che sono di ostacolo alla separazione dei beni dalla massa: a. diritti della banca nei confronti del deponente; b. diritti della direzione del fondo nei confronti del fondo d’investimento.
Art. 20a Separazione dei beni dalla massa in caso di fallimento di una direzione del fondo 1 Se il proseguimento di un fondo d’investimento è nell’interesse degli investitori, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di trasferire il fondo d’investimento corrispondente con tutti i diritti e gli obblighi a un’altra direzione del fondo. 2 Se non si trova nessun’altra direzione del fondo che riprenda il fondo d’investi- mento, il liquidatore chiede alla FINMA di liquidare il fondo d’investimento corri- spondente nell’ambito del fallimento della direzione del fondo.
4. Ordinanza FINMA del 3 giugno 201529 sul riciclaggio di denaro
Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «gestore patrimoniale ai sensi della LICol» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di patrimoni collettivi». 2 In tutta l’ordinanza «IFDS» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammati- cali, con «intermediario finanziario». 3 In tutta l’ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».
29 RS 955.033.0
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Ingresso visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 199730 sul riciclaggio di denaro (LRD),
Art. 2 lett. h Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: h. gestori di patrimoni collettivi: i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c della legge del 15 giugno 201831 sugli istituti finanziari (LIsFi) in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 2 lettera bbis LRD.
Art. 3 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d LRD.
Art. 4 Abrogato
1 Nel caso di relazioni d’affari continue con controparti nell’ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza se: d. Abrogata 4bis L’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa.
Art. 12, rubrica e cpv. 4 Obblighi di diligenza semplificati 4 Nell’emissione di crediti al consumo, per le relazioni d’affari concluse per corri- spondenza non è necessario richiedere un’attestazione di autenticità delle copie dei documenti d’identificazione se l’importo del credito non supera 25 000 franchi e: a. è versato su un conto esistente del beneficiario del credito; b. è accreditato a un tale conto; c. è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
30 RS 955.0 31 RS 954.1
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d. nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.
Art. 13 cpv. 5, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese
Art. 20 cpv. 5 5 La FINMA può esigere da un istituto d’assicurazione, da una direzione del fondo, da una società di investimento ai sensi della LICol, da un gestore di patrimoni collet- tivi, da una persona ai sensi dell’articolo 1b LBCR32 o da un intermediario finanzia- rio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera abis LRD l’introduzione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, se questo è necessario ai fini di una sorveglianza efficace.
Art. 22 cpv. 1 lett. e 1 L’intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva i suoi documenti in modo da consentire a una delle seguenti autorità o persone di formarsi, entro un congruo termine, un giudizio attendibile sull’ottemperanza degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: e. l’organismo di vigilanza.
Art. 34 cpv. 1
1 L’intermediario finanziario informa la FINMA o l’organismo di vigilanza delle
comunicazioni inoltrate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che porta alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.
Art. 39 cpv. 1 lett. c e 2 1 In applicazione dell’articolo 22, l’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere segnatamente in grado di fornire, entro un con- gruo termine, le informazioni necessarie a stabilire chi è l’ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un’impresa o una persona: c. dispone di una procura permanente su un conto o un deposito, sempre che la controparte non sia una persona giuridica o una società di persone comune- mente nota, una banca, una società di intermediazione mobiliare o un’auto- rità.
32 RS 952.0
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2 La controparte è da ritenere come comunemente nota in particolare quando è una
società aperta al pubblico oppure risulta legata in modo diretto o indiretto a una società di questo tipo.
Titolo dopo l’art. 43 Titolo 5: Disposizioni particolari per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera abis LRD e le persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR Capitolo 1: Campo d’applicazione
Il presente titolo si applica ai seguenti intermediari finanziari: a. intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera abis; b. persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR.
Titolo dopo l’art. 43a Capitolo 1a: Identificazione della controparte (art. 3 LRD)
Art. 44 cpv. 4 e 5 4 In caso di relazioni d’affari con trust, il trustee deve essere identificato. Inoltre, il trustee deve confermare per scritto di essere autorizzato ad avviare per conto del trust una relazione d’affari con l’intermediario finanziario. 5 Il soggetto terzo maggiorenne che avvia una relazione d’affari a nome di un sog- getto minorenne deve essere identificato. Se un soggetto minorenne capace di di- scernimento avvia di propria iniziativa una relazione d’affari, deve essere identifica- to.
Art. 51a Operazioni con valute virtuali 1 L’intermediario finanziario verifica l’identità della controparte se una o più transa- zioni con una valuta virtuale che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 1000 franchi, sempre che tali transazioni non costituiscano trasferimenti di denaro e di valori e tali operazioni non siano legate a una relazione d’affari conti- nua. 2 Se effettua altre operazioni secondo il capoverso 1 e l’articolo 52 con la stessa controparte, può rinunciare a verificarne l’identità dopo essersi assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata nella prima operazione. 3 Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, verifi- ca in ogni caso l’identità della controparte.
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Art. 54 Abrogato
Art. 58, frase introduttiva e lett. c L’intermediario finanziario non richiede una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo se le controparti sono: c. intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dter LRD nonché istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fi- scale con sede in Svizzera;
Art. 65 cpv. 1 1 Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto se la controparte è: a. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a o b– c LRD il cui domicilio o la cui sede è in Svizzera; b. una società di intermediazione mobiliare ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD la cui sede è in Svizzera che tiene personalmente conti secon- do l’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi; c. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 ca- poverso 2 lettere a o b–c LRD il cui domicilio o la cui sede è all’estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti; d. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 ca- poverso 2 lettera d LRD la cui sede è all’estero e tiene personalmente conti.
Art. 65a Assicurazione sulla vita con tenuta di conto o di deposito separata (insurance wrapper) 1 Per un’assicurazione sulla vita, l’intermediario finanziario deve procurarsi dalla controparte una dichiarazione sullo stipulante e, se non si tratta della stessa persona, sul pagatore effettivo del premio, se: a. i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione provengono da un rapporto contrattuale immediatamente pregresso tra lo stesso e lo stipulante o il paga- tore effettivo del premio, ovvero da un rapporto contrattuale di cui questi era l’avente economicamente diritto; b. lo stipulante o il pagatore effettivo del premio detiene una procura o un dirit- to di informazione sul deposito d’investimento; c. i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione vengono amministrati con- formemente a una strategia d’investimento concordata tra l’intermediario fi- nanziario e lo stipulante o il pagatore effettivo del premio; oppure d. l’impresa di assicurazione non attesta che il prodotto assicurativo è confor- me ai requisiti posti a un’assicurazione sulla vita vigenti nel paese di impo-
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sizione fiscale o di domicilio dello stipulante, ivi inclusi i requisiti concer- nenti i rischi biometrici. 2 Se l’intermediario finanziario apre una relazione d’affari sulla base di una confer- ma dell’impresa di assicurazione secondo cui non è presente nessuno dei casi di cui al capoverso 1, tale conferma deve contenere anche una descrizione delle caratteri- stiche del prodotto assicurativo in relazione ai punti di cui al capoverso 1 lettere a–d. 3 Se durante la relazione d’affari l’intermediario finanziario constata che lo stipulan- te o il pagatore effettivo del premio è in grado di influenzare direttamente o indiret- tamente le decisioni d’investimento individuali in modo diverso da quanto sancito nel capoverso 1, lo stipulante o il pagatore effettivo del premio devono essere defini- ti per scritto.
Art. 75 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per intermediari finanziari 1 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un intermediario finanziario deve svolgere esclusivamente i compiti di cui all’articolo 24, se: a. l’intermediario finanziario impiega non più di cinque persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; e b. il suo modello aziendale è privo di rischi elevati. 2 Se è necessario per sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la FINMA può esigere anche da un intermediario finanziario che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro svolga anche i compiti di cui all’articolo 25. 3 I valori soglia di cui al capoverso 1 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell’attività.
Art. 76 Abrogato
Art. 78a Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020 1 Per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera abis LRD la presente ordinanza si applica dal rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’arti- colo 74 capoverso 2 LIsFi33. 2 L’articolo 65a si applica alle relazioni d’affari che sono state nuovamente avviate dopo il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 74 capoverso 2 LIsFi.
33 RS 954.1
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5. Ordinanza FINMA del 3 dicembre 201534 sull’infrastruttura
finanziaria
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».
Ingresso visto l’articolo 51 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 201835 sugli istituti finanziari (LIsFi); visto l’articolo 74 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 novembre 201936 sugli istituti finanziari (OIsFi); visti gli articoli 39 capoverso 2, 101 capoversi 1 e 2, 123 capoversi 1 e 2, e
135 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 201537 sull’infrastruttura
finanziaria (LInFi); visto l’articolo 36 capoverso 4 dell’ordinanza del 25 novembre 201538 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi),
Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Obbligo di registrazione e di tenere un giornale (art. 74 cpv. 4 OIsFi; art. 36 cpv. 4 OInFi)
Art. 1 cpv. 1 1 Le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione39 registrano gli ordini e le transazioni che devono essere registrati ai sensi dell’articolo 74 OIsFi e dell’articolo 36 OInFi in un giornale, indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari o i derivati siano negoziati o meno in una sede di negoziazione. Il giornale può anche essere suddiviso in più giornali parziali.
34 RS 958.111 35 RS 954.1 36 RS 954.11 37 RS 958.1 38 RS 958.11 39 Poiché i partecipanti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
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Titolo prima dell’art. 2 Capitolo 2: Obbligo di comunicazione (art. 51 LIsFi, art. 39 LInFi)
Art. 2 Transazioni da dichiarare Le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare al destinatario di cui all’articolo 5 tutte le transazioni ai sensi dell’articolo 75 OIsFi e dell’articolo 37 OInFi.
Art. 3 cpv. 1 lett. a e 2
1 La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a. la designazione della società di intermediazione mobiliare soggetta all’obbli- go di comunicazione secondo la LIsFi o del partecipante ammesso a una sede di negoziazione; 2 Nelle transazioni per conto di clienti, contiene inoltre un riferimento standardizzato che permetta l’identificazione dell’avente economicamente diritto alla transazione (art. 37 cpv. 1 lett. d OInFi e art. 75 cpv. 1 lett. d OIsFi).
Art. 5 cpv. 3 3 Le transazioni in derivati ai sensi dell’articolo 75 capoverso 2 OIsFi e dell’arti- colo 37 capoverso 2 OInFi devono essere comunicate alla sede di negoziazione in cui il sottostante è ammesso al commercio. Se il derivato ha come sottostanti più valori mobiliari, in alternativa la dichiarazione dovrà essere effettuata a una delle sedi di negoziazione in cui uno dei sottostanti è ammesso al commercio.
Art. 16 cpv. 1 lett. c
1 Un obbligo di comunicazione sussiste in particolare anche se si raggiunge, si
supera o si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi: c. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli col- lettivi interni secondo l’articolo 71 della legge del 15 giugno 201840 sui ser- vizi finanziari (LSerFi);
Art. 18 cpv. 1, 3 e 4 1 Gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la LICol41 devono essere adempiuti dal titolare dell’autorizzazione42 (art. 5 cpv. 1 in combinato
40 RS 950.1 41 RS 951.31 42 Poiché i titolari dell’autorizzazione sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
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disposto con l’art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a–d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l’art. 120 cpv. 1 LICol). 3 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l’offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempie- re gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2. 4 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l’offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.
Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e 3 1 Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che: 3I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l’articolo 71 LSerFi devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare.
Art. 40 cpv. 1 lett. b
1 L’obbligo di presentare un’offerta decade se:
b. banche o società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, in autono- mia o sotto forma di sindacato, assumono a fermo, nell’ambito di un’emis- sione, titoli di partecipazione e si impegnano ad alienare nuovamente il nu- mero di titoli di partecipazione che supera il valore soglia stabilito entro tre mesi a decorrere dal superamento, e l’alienazione avviene parimenti effetti- vamente entro questo termine.