AS 2020 5371
Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
del 23 novembre 2005 (RU 2005 6667; RS 916.351.021.1)
Allegato 2, n. 1 terzo trattino
Invece di: – Il latte di animali ai quali sono stati somministrati insilati e che sono stati trasferiti in stalle con foraggiamento senza insilati non può essere utilizzato per la fabbricazione di formaggio per dieci giorni. Durante tale periodo, gli animali sono tenuti separatamente e possono essere munti solo alla fine dello stesso.
Leggasi: – Il latte di animali ai quali sono stati somministrati insilati e che sono stati trasferiti in stalle con foraggiamento senza insilati non può essere utilizzato per la fabbricazione di formaggio per dieci giorni. Durante tale periodo, gli animali vanno tenuti separatamente e munti per ultimi.
8 dicembre 2020 Cancelleria federale
2020-3626 5371
O del DFI oncernente l’igiene nella produzione lattiera. Correzione RU 2020