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AS 2020 5371

Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

del 23 novembre 2005 (RU 2005 6667; RS 916.351.021.1)

Allegato 2, n. 1 terzo trattino

Invece di: – Il latte di animali ai quali sono stati somministrati insilati e che sono stati trasferiti in stalle con foraggiamento senza insilati non può essere utilizzato per la fabbricazione di formaggio per dieci giorni. Durante tale periodo, gli animali sono tenuti separatamente e possono essere munti solo alla fine dello stesso.

Leggasi: – Il latte di animali ai quali sono stati somministrati insilati e che sono stati trasferiti in stalle con foraggiamento senza insilati non può essere utilizzato per la fabbricazione di formaggio per dieci giorni. Durante tale periodo, gli animali vanno tenuti separatamente e munti per ultimi.

8 dicembre 2020 Cancelleria federale

2020-3626 5371

O del DFI oncernente l’igiene nella produzione lattiera. Correzione RU 2020

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