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AS 2020 5381

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

del 11 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, ad eccezione delle normali operazioni ammini- strative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, ad eccezione degli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

RS 946.231.116.9 1 RS 946.231

2020-3205 5381

Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2020

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco oppure mettere in altro modo a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i competenti servizi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze, può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. adempiere agli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari; d. tutelare interessi svizzeri.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

a. per motivi umanitari comprovati; b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici con- cernenti la Bielorussia; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4 Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature parami- litari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

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Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2020

2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, dei beni di cui all’allegato 2 che possono essere utilizzati per la repressione interna. 3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione o l’assistenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4 È esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3 l’esportazione temporanea di indumen- ti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, per l’uso proprio del personale delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione europea (UE), dell’Organizza- zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario. 5 La SECO può, d’intesa con i competenti servizi del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per: a. equipaggiamenti militari non letali o beni non letali menzionati nell’alle- gato 2, esclusivamente destinati a scopi umanitari e di protezione, oppure a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi; b. mezzi corazzati non destinati a impieghi di combattimento, che servono esclusivamente per proteggere il personale dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione; c. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

Art. 5 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 6 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2, 4 e 5.

2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 3. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle doga- ne.

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Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2020

4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 7 Obblighi di comunicazione

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a comunicarlo senza indugio alla SECO. 2 Le comunicazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 8 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 2–5 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 7 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 9 Pubblicazione Il contenuto dell’allegato 1 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 10 Disposizione transitoria L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 25 novembre 2020.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 28 giugno 20062 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è abrogata.

2 RU 2006 2749, 2013 255 2071 2447 5495, 2014 795 2473 4419 4689, 2015 2725 4817, 2016 659, 2020 3607 4143

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Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2020

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 11 dicembre 2020 alle ore 18.00.

11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 13 (art. 2 cpv. 1, lett. a e 3 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

3 Il testo dell’all. non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

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Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2020

Allegato 2 (art. 4 cpv. 2)

Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

1 Bombe e granate non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 feb-

braio 19984 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 ODBI5.

2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell’allegato 1 OMB e

negli allegati 3 e 5 OBDI.

3 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per

la lotta antincendio:

3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati

a fini antisommossa;

3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al

fine di respingere gli assalti;

3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate,

incluse macchine edili con protezione balistica;

3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di

prigionieri o detenuti;

3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barrie-

re mobili;

3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati

a fini antisommossa.

4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate

nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI:

4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplo-

sioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di inne- sco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industria- li, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;

4.2 carica esplosiva a taglio lineare;

4.3 le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:

a. amatolo, b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto), c. nitroglicolo, d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN), e. cloruro di picrile, f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

4 RS 514.511 5 RS 946.202.1. L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO): www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

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Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2020

5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13

dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sporti- ve o a fini di sicurezza e di lavoro:

5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli

attacchi all’arma bianca;

5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti anti-

sommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli

menzionati nel numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI nonché relativi pro- grammi informatici appositamente progettati.

7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi-

che e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.

8 Filo spinato a lame di rasoio.

9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza

superiore a 10 cm non menzionati nel numero 1 dell’allegato 5 OBDI. 10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco. 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli menzionati nel presente elenco.

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