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AS 2020 5395

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4bis Concerne soltanto il testo francese

Art. 44 cpv. 2 lett. h

2 La compensazione del rincaro è versata su:

h. le prestazioni integrative;

Art. 44a cpv. 3 e 4

3 Non hanno diritto all’aumento reale dello stipendio gli impiegati:

a. ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale; o b. il cui stipendio ha raggiunto l’importo massimo della classe di stipendio 38. 4 L’aumento reale dello stipendio è versato sullo stipendio secondo l’articolo 36 e sull’indennità di funzione secondo l’articolo 46. Gli importi massimi delle classi di stipendio 1–37 aumentano in funzione dell’aumento reale dello stipendio.

Art. 51a cpv. 1 lett. c

1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 versa all’impiegato prestazioni che

integrano l’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

1 RS 172.220.111.3

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c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il quindicesimo anno d’età e segue una formazione.

Art. 52 cpv. 6 6 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può assegnare fino al 2 per cento dei posti che rientrano nelle classi di stipendio 1–30 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato.

Art. 56 cpv. 5 e 6

5 Abrogato

6 Nel caso dei lavori a titolo di prova nel quadro di un provvedimento d’integrazione di cui all’articolo 11a svolti in una funzione diversa da quella convenuta per contrat- to, il diritto allo stipendio è retto dai capoversi 1 e 2.

Art. 60a cpv. 5 5 Il lavoro con il tasso di occupazione aumentato inizia al più tardi il primo giorno successivo al periodo di tre anni di cui al capoverso 4.

Art. 65 cpv. 3bis 3bis Se l’impiegato ha prestato tempo di lavoro che l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario soltanto se l’impiegato lo fa valere entro un termine di sei mesi.

Art. 75d Procedura e sanzioni (art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers) 1 L’impiegato presenta una domanda scritta di rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e conferma con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite. La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. il tasso di occupazione delle persone di cui all’articolo 75b lettera a; b. il tipo di custodia secondo l’articolo 75b lettera c; c. il reddito lordo di cui all’articolo 75b lettera d; d. la quota della custodia da parte di terzi. 2 L’autorità competente effettua ogni annuo controlli a campione su almeno il 10 per cento delle domande approvate. Verifica la correttezza delle indicazioni contenute nella domanda e può esigere ulteriori informazioni. 3 L’impiegato deve restituire le indennità percepite indebitamente. Se ha ottenuto più volte l’indennità in modo fraudolento fornendo intenzionalmente indicazioni inesat- te, il diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia può essergli negato per un periodo determinato o indeterminato.

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Art. 103a cpv. 1ter 1ter Se l’impiegato disdice il rapporto di lavoro, l’autorità competente può sospender- lo dal lavoro qualora non sia più data la necessaria fiducia e vi sia l’apparenza di un conflitto di interessi.

Art. 116j Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020 Gli impiegati delle classi di stipendio 31 e oltre, il cui posto al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2020 è già assegnato a una classe superio- re a quella prevista dalla valutazione ordinaria secondo l’articolo 52 capoverso 6, restano nella classe superiore fino a quando il loro posto non è assegnato dall’autorità competente secondo l’articolo 2 a una classe inferiore.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2 L’articolo 75d entra in vigore il 1° agosto 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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