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AS 2020 5399

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2 lett. g

2 Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:

g. partecipazione a manifestazioni Gioventù e Sport in una funzione dirigenzia- le: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi all’anno.

Art. 44 Rimborso dei pernottamenti (art. 72 cpv. 2 lett. a OPers) 1 Per pernottamenti con colazione in un albergo sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 180 franchi; in casi eccezionali e giustificati, tali spese possono essere rimborsate fino a un massimo di 250 franchi. 2 Per pernottamenti in alloggi messi a disposizione da locatori privati o commerciali sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 150 franchi.

Art. 51a, rubrica, nonché cpv. 1 Custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 75a cpv. 1 OPers) 1 Il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sotto forma di indennità forfettarie.

1 RS 172.220.111.31

2020-2250 5399

Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2020

Art. 51b cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 53 cpv. 2, 3 e 5 2 Le riduzioni per l’abbonamento generale «adulti» ammontano alle seguenti percen- tuali per gli impiegati che con questo abbonamento: a. effettuano fino a 59 viaggi di servizio all’anno: 25 per cento; b. effettuano 60 o più viaggi di servizio all’anno: 100 per cento. 3 In luogo di abbonamenti generali ai sensi del capoverso 2 lettera b, possono essere rilasciati eccezionalmente abbonamenti di percorso oppure altri titoli di trasporto se ciò è più vantaggioso per la Confederazione.

5 Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale viene rim-

borsato il 15 per cento del prezzo dell’abbonamento generale «adulti».

II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2 Gli articoli 51a e 51b entrano in vigore il 1° agosto 2021.

18 novembre 2020 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

5400

Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2020

Allegato 2 (art. 51b cpv. 1)

Tariffe per il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

1. Tariffe per la custodia in strutture d’accoglienza

Quota della custodia Numero di giorni alla Numero di ore al mese Rimborso settimana (in fr.)

10 % 0,5 20 150 20 % 1 40 300 30 % 1,5 60 450 40 % 2 80 600 50 % 2,5 100 750 60 % 3 120 900 70 % 3,5 140 1050 80 % 4 160 1200 90 % 4,5 180 1350 100 % 5 200 1500

2. Tariffe per la custodia da parte di genitori diurni

Quota della custodia Numero di giorni alla Numero di ore al mese Rimborso settimana (in fr.)

10 % 0,5 20 113 20 % 1 40 225 30 % 1,5 60 338 40 % 2 80 450 50 % 2,5 100 563 60 % 3 120 675 70 % 3,5 140 788 80 % 4 160 900 90 % 4,5 180 1013 100 % 5 200 1125

5401

Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2020

3. Tariffe per la custodia da parte di persone private

Quota della custodia Numero di giorni alla Numero di ore al mese Rimborso settimana (in fr.)

10 % 0,5 20 75 20 % 1 40 150 30 % 1,5 60 225 40 % 2 80 300 50 % 2,5 100 375 60 % 3 120 450 70 % 3,5 140 525 80 % 4 160 600 90 % 4,5 180 675 100 % 5 200 750

Se le quote della custodia, il numero di giorni alla settimana o il numero di ore al mese si situano tra i valori indicati ai numeri 1–3, si arrotonda al valore inferiore.

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