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AS 2020 5409

Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo

del 3 novembre 2020

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo, ordina:

Art. 1 Tasso d’interesse massimo 1 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC). 2 Il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 con effetto fino al 31 di- cembre 2021.

3 novembre 2020 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter

RS 221.214.111