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AS 2020 5427

AS 2020 5427

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)

Modifica dell’11 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innova- zione è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 2 2 Può inoltre fissare una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi del progetto inferiore al 50 per cento se si tratta di un progetto d’innovazione a cui partecipano esclusivamente imprese con un massimo di 500 addetti in equivalenti a tempo pieno. In tal caso, la partecipazione del partner attuatore ammonta tuttavia: a. almeno al 30 per cento; b. almeno al 20 per cento per i progetti che:

1. contribuiscono a gestire i cambiamenti strutturali, in particolare svilup-

pando nuovi modelli imprenditoriali o attuando innovazioni radicali o distruttive, e

2. richiedono il ricorso alle prestazioni di fornitori specializzati esterni.

1 RS 420.11

2020-3330 5427

O sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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