AS 2020 5431
AS 2020 5431
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 17 novembre 2020
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
Le seguenti voci di tariffa sono stralciate:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0201. Muscoli di manzo preparati, freschi per la fabbricazione 638.––
30 99 o refrigerati, disossati, conditi di carne secca
0202. Muscoli di manzo preparati, congelati, per la fabbricazione 638.––
30 99 disossati, conditi di carne secca
8408. Motori diesel o semi-diesel dei tipi per il montaggio 21.––
20 90 utilizzati per la propulsione di veicoli in macchine, apparecchi
del capitolo 87 e congegni meccanici del capitolo 84
1 RS 631.012
2020-2844 5431
O sulle agevolazioni doganali RU 2020
La voce di tariffa 1602.5099 è sostituita dalla voce di tariffa seguente:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1602. Carne di manzo, cotta e congelata, per la fabbricazione ––.10
50 98 in cubi di una lunghezza laterale di minestra gulasch
di circa 2 cm
1602. Carne di manzo, cotta e congelata, per la fabbricazione ––.10
50 98 in cubi di una lunghezza laterale di prodotti della voce
di circa 2 cm o macinata di tariffa 2103.9000
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
17 novembre 2020 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer