AS 2020 5443
Ordinanza concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari
Ordinanza concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e dei salari (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM 1 Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2016 o preceden- temente sono aumentate dell’1,5 per cento. 2 Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2019 sono aumen- tate dello 0,8 per cento.
Art. 2 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare.
Art. 3 Livello dell’indice
1 Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo
l’articolo 1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2448 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939=100). 2 Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo (dicembre 2010 = 100).
RS 833.12
2020-2937 5443
Ordinanza AM concernente l’adeguamento RU 2020
3 Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
Art. 4 Abrogazione e modifica di un altro atto normativo
1 L’ordinanza AM del 31 ottobre 20183 concernente l’adeguamento è abrogata.
2 L’ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capo-
verso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammon- ta a 156 560 franchi.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RU 2018 4147 4 RS 833.11