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AS 2020 5445

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:

Art. 5 Diritto di presentare la domanda 1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) una domanda di registrazione. 2 Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, un raggruppamento è consi- derato rappresentativo se: a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del vo- lume del prodotto; b. almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici. 3 Per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati, nel calcolo del 60 per cento in virtù del capoverso 2 lettera b sono considerati soltanto i gestori che producono una ingente quantità della materia prima.

1 RS 910.12

2020-1468 5445

Ordinanza DOP/IGP RU 2020

4 Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è consi- derato rappresentativo se: a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del vo- lume del prodotto; b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici. 5 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto: a. quelli che producono la materia prima; b. quelli che trasformano il prodotto; c. quelli che elaborano il prodotto.

Art. 17 cpv. 2 lett. e, nonché 4 e 5

2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

e. Abrogata 4 È vietato qualsiasi riferimento all’incorporazione di un prodotto che beneficia di una denominazione protetta come ingrediente o componente all’interno o in prossi- mità della denominazione specifica di un prodotto trasformato: a. se il prodotto trasformato contiene altri ingredienti o componenti comparabi- li a quelli che beneficiano della denominazione protetta; oppure b. se l’ingrediente o il componente non attribuisce al prodotto trasformato una caratteristica sostanziale; 5 Se, nei casi a cui non si applica il divieto dell’articolo 4, si fa riferimento all’incorporazione di un prodotto che beneficia di una denominazione protetta, l’applicazione grafica di una menzione in virtù dell’articolo 16a non deve indurre a pensare, erroneamente, che sia il prodotto trasformato, e non il suo ingrediente o il suo componente, a beneficiare della denominazione protetta:

1bis Il nome o il numero di codice dell’organismo di certificazione deve essere indi- cato sull’etichetta o sull’imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un’IGP.

Art. 19 Esigenze e oneri posti agli organismi di certificazione 1 Gli organismi di certificazione che intendono esercitare la loro attività conforme- mente alla presente ordinanza devono essere autorizzati dall’UFAG.

Ordinanza DOP/IGP RU 2020

2 L’UFAG rilascia loro su richiesta l’autorizzazione se:

a. sono accreditati per la loro attività conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione; per ogni denomi- nazione per la quale svolgono i controlli, dispongono dell’estensione del set- tore di accreditamento al relativo prodotto; b. dispongono di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazio- ne e di controllo in cui sono segnatamente fissati i criteri che le aziende sot- toposte al controllo di un organismo di certificazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di provvedimenti adeguati applicabili in caso di irregolarità; c. offrono garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e dispongono di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere i loro compiti; d. dispongono di una procedura e di modelli scritti che applicano per i compiti seguenti:

1. elaborazione di una strategia basata sulla valutazione dei rischi per il

controllo delle aziende,

2. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi

incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,

3. osservanza delle misure adottate dall’UFAG in virtù dell’articolo 21a

capoverso 5 nel caso di irregolarità,

4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla

protezione dei dati. 3 Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. 4 L’UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un organismo di certifica- zione se questo non soddisfa le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente della sua decisione il Servizio d’accreditamento svizzero.

1 L’UFAG, d’intesa con il Servizio di accreditamento svizzero, riconosce gli organi- smi di certificazione esteri che intendono esercitare attività sul territorio svizzero se tali organismi possono comprovare di disporre di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

Abrogato

2 RS 946.512 3 RS 235.1

Ordinanza DOP/IGP RU 2020

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica dell’11 novembre 2020 1 L’articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza non si applica alle denominazio- ni già registrate prima dell’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020. 2 In deroga all’articolo 18 capoverso 1bis, i prodotti che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2021. 3 Gli organismi di certificazione svizzeri che, prima dell’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020, esercitavano già attività nel quadro della presente ordinanza e che sono accreditati conformemente all’articolo 19 capoverso 2 lettera a, sono considerati organismi di certificazione autorizzati conformemente all’articolo

19 capoverso 1.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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