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AS 2020 5461

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modifi- cata come segue:

Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato VIIIa del regolamento (CE) n. 889/20082.

Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’articolo 29d del regola- mento (CE) n. 889/20083.

Art. 4 e 4a Abrogati

1 RS 910.181 2 Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione bio- logica, l’etichettatura e i controlli, GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164, GU L 328 del 18.12.2019, pag. 61.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3b.

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Agricoltura biologica. O del DEFR RU 2020

Art. 16b cpv. 1 e 4 1 Il certificato di controllo deve essere rilasciato prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine: a. dall’autorità o dall’ente di certificazione del produttore o del trasformatore; b. se l’operatore che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall’autorità o dall’ente di certifi- cazione di questo operatore. 4 L’autorità o l’ente di certificazione, prima che l’invio lasci il Paese terzo di espor- tazione o il Paese terzo di origine, deve confermare mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/20074.

II

1 Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 3b, 4 e 4a sono abrogati.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

4 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produ- zione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

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Allegato 1 (art. 1 e 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

N. 1–3

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

La voce «Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium» è sostituita dalla seguente versione: Piretrine Solo di origine vegetale Dopo la voce «Farina di senape» inserire: Terpeni Solo eugenolo, geraniolo e timolo

2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Prima della voce «Microorganismi naturali, virus inclusi» inserire: Cerevisane

3. Altre sostanze e misure

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Dopo la voce «Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive» inserire: Cloruro di sodio Dopo la voce «Preparati a base di argilla» inserire: Perossido di idrogeno

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Allegato 2 (art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

N. 1. e 2.2.

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

1. Concimi aziendali

Dopo la voce «Paglia, altro materiale di pacciamatura» inserire: Gusci di uova Soltanto se ottenuti da allevamento all’aperto

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati

2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale

Dopo la voce «Farina di pesce» inserire: Scarti di molluschi Esclusivamente ottenuti da produzione soste- nibile Dopo la voce «Carbone vegetale***» inserire: Acido umico, acido fulvico Esclusivamente ottenuti da sali inorganici, da soluzioni senza sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile

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Allegato 3 (art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A e parte B n. 1 Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Le voci «E 250 Nitrito di sodio» e «E 252 Nitrito di potassio» sono sostituite dalle seguenti versioni: E 250 Nitrito di sodio Non ammesso Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 252 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg E 252 Nitrito di potassio Non ammesso Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 250 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg Dopo la voce «Gomma di xantano» inserire: E 417 Gomma di tara Ammessa soltanto come Ammessa soltanto come addensante addensante Le voci «E 422 Glicerolo» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle seguenti versioni: E 422 Glicerolo Ammesso soltanto per Ammesso soltanto per aromi estratti vegetali e aromi quale sostanza umidificante quale sostanza umidifican- in capsule di gelatina e come te in capsule di gelatina e involucro per compresse come involucro per com- rivestite con film presse rivestite con film Soltanto di origine vegetale Soltanto di origine vege- tale

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Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

E 903 Cera di carnauba Ammessa soltanto come Non ammessa agente di rivestimento per prodotti dolciari e involu- cro conservante di frutta che a seguito di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è sottoposta a una refrigerazione estrema (secondo l’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novem- bre 20195 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR- DATEC))

5 RS 916.201

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Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per

la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Dopo la voce «Acido lattico» inserire: Acido L-(+)-lattico derivato Ammesso soltanto per la produzione Non ammesso dalla fermentazione di estratti di proteine vegetali La voce «Idrossido di sodio» è sostituita dalla seguente versione: Idrossido di sodio Ammesso soltanto per la produzione Non ammesso di zucchero, per la produzione di olio (escluso l’olio d’oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali Dopo la voce «Acido solforico» inserire: Estratto di luppolo Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Non ammesso nella produzione di zucchero Se disponibile di produzione biologica Estratto di resina di pino Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Non ammesso nella produzione di zucchero Se disponibile di produzione biologica

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