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AS 2020 5491

Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modifi- cata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l’impiego della designazione «montagna» o «alpe».

Art. 8 cpv. 3 lett. e

3 La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti

fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2: e. per il miele: smielatura e trasformazione in miele pronto al consumo.

1bis Gli ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «mon- tagna» o «alpe» conformemente all’articolo 8a devono essere certificati a tutti i livelli della produzione e del commercio intermedio. Inoltre devono essere certifica- te le rispettive derrate alimentari.

1 RS 910.19

2020-1471 5491

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2020

Art. 12 Controllo 1 Il rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere controllato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità: a. nelle aziende che fabbricano, etichettano o preimballano derrate alimentari di cui alla presente ordinanza o che commerciano prodotti agricoli di cui alla presente ordinanza, eccetto nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni due anni; b. nelle aziende che, conformemente all’articolo 8a, fabbricano derrate alimen- tari con singoli ingredienti: almeno una volta ogni due anni; c. nelle aziende che fabbricano prodotti agricoli di cui all’articolo 10 capover- so 2 lettera a, eccetto nelle aziende d’estivazione: almeno una volta ogni quattro anni; d. nelle aziende d’estivazione che fabbricano prodotti agricoli o derrate alimen- tari da essi ottenute di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni ot- to anni; le aziende d’estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo. 2 I controlli sono effettuati dall’ente di certificazione incaricato dall’azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per le aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria. 3 Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsa- bile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità: a. controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d’estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione; b. controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l’intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi. 4 Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato. 5 L’entedi certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali competenti e all’UFAG.

Art. 13, frase introduttiva Le aziende di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono:

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2020

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