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AS 2020 5495

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile

19982 sull’agricoltura (LAgr),

Art. 4 cpv. 1bis, 1ter e 4bis 1bis Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. 1ter Se il richiedente è una persona giuridica, le persone fisiche partecipanti che detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali due terzi del capitale devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. 4bis Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti agli investimenti sono concessi anche al proprietario che affida la gestione dell’azienda al partner.

Art. 7 Riduzione dei contributi in base alla sostanza 1 Se prima dell’investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

2 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usua- le, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura. 3 Se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

Art. 8 cpv. 4 4 In caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi è possibile dimostrare la soppor- tabilità senza strumento di pianificazione.

Art. 9 cpv. 3 3 Se un progetto edilizio di affittuari è sostenuto soltanto con un credito di investi- mento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d’affitto si basa sul termine di rimborso convenuto contrattualmente.

Art. 11a Progetti di sviluppo regionale 1 I progetti di sviluppo regionale devono contribuire a creare valore aggiunto preva- lentemente nell’agricoltura e a rafforzare la collaborazione regionale.

2 Sono considerati progetti di sviluppo regionale:

a. i progetti comprendenti più catene del valore e anche settori non agricoli; b. i progetti comprendenti più attori all’interno di una catena del valore.

3 I progetti di sviluppo regionale devono adempiere i seguenti presupposti:

a. i membri dell’ente promotore del progetto sono per la maggior parte gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti; b. il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e un diverso orientamento; c. i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del con- tenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza na- zionale e la pianificazione del territorio.

Art. 11b lett. c Per il sostegno secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e devono essere adem- piuti i seguenti presupposti: c. i produttori detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di socie- tà di capitali almeno due terzi del capitale nella comunità.

Art. 14 cpv. 1 lett. k

1 Contributi sono accordati per:

k. collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

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Art. 15 cpv. 1 lett. f e h, nonché 3 lett. f 1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi: f. le tasse fondate su leggi federali e le tasse per autorizzazioni edilizie; h. per collegamenti secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera k, soltanto i costi che il cliente deve assumere secondo l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinan- za del 9 marzo 20073 sui servizi di telecomunicazione.

3 Non danno diritto ai contributi in particolare:

f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d’assicu- razione, le tasse e simili, tranne le tasse di cui al capoverso 1 lettera f;

Art. 15b Abrogato

Art. 16 Aliquote dei contributi per le bonifiche fondiarie

1 Per le bonifiche fondiarie valgono le seguenti aliquote massime:

per cento a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:

1. zona di pianura 34

2. zona collinare e zona di montagna I 37

3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40

b. per altri provvedimenti collettivi:

1. zona di pianura 27

2. zona collinare e zona di montagna I 30

3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 33

c. per provvedimenti individuali:

1. zona di pianura 20

2. zona collinare e zona di montagna I 23

3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 26

2 Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L’importo forfettario è calcolato in base all’aliquota di contributo di cui al capover- so 1 e ai contributi supplementari giusta l’articolo 17.

Art. 16a cpv. 4 e 4bis 4 I costi che danno diritto ai contributi per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcola- ti in base all’articolo 15 capoverso 4 lettera a. L’aliquota di contributo è fissata conformemente all’articolo 16 capoverso 1 lettera b. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.

3 RS 784.101.1

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4bis Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti per l’evacuazione delle acque in agricoltura sono realizzati nell’ambito di un approccio globale, i costi di cui all’articolo 15 danno diritto ai contributi.

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a Contributi supplementari per le bonifiche fondiarie 1 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al massi- mo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: a. Abrogata

Art. 18, rubrica, nonché cpv. 3 Edifici agricoli nonché provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze del patrimonio culturale e del paesaggio 3 In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e instal- lazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della prote- zione del patrimonio culturale e del paesaggio. L’UFAG stabilisce i provvedimenti e le installazioni da sostenere.

Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli nonché per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio 1 Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono concessi contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione del programma delle disposizioni computabile.

2 I contributi forfettari sono stabiliti dall’UFAG in un’ordinanza.

3 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i con- tributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. 4 Per azienda, i contributi per edifici di economia rurale possono ammontare com- plessivamente a un massimo di 155 000 franchi nella zona collinare e nella zona di montagna I e a un massimo di 215 000 franchi nelle zone di montagna II- IV. 5 Per condizioni particolarmente difficili, quali costi di trasporto straordinari, pro- blemi dell’area edificabile o configurazione particolare del terreno, a complemento del capoverso 4 può essere concesso un supplemento calcolato sulla base dei costi che danno diritto ai contributi. Si applicano le seguenti aliquote di contributo: per cento a. zona collinare e zona di montagna I 40 b. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 50

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6 Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è calcolato in base ai costi che danno diritto ai contributi applicando un’aliquota di contributo del 22 per cento. Il contributo può anche essere fissato come importo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato. 7 Il contributo per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio ammonta al massimo a 100 000 franchi per azienda. Può essere concesso a complemento del capoverso 4. L’UFAG fissa le aliquote di contributo in un’ordi- nanza; esse ammontano al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi.

8 Per provvedimenti e installazioni di cui al capoverso 7 può essere concesso un

supplemento a tempo determinato del 25 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi. L’UFAG definisce i provvedimenti e le installazioni nonché la durata e l’importo del supplemento in un’ordinanza.

Art. 19d cpv. 2 e 3

2 L’importo dei contributi è fissato conformemente all’articolo 19 capoverso 6 .

3 Abrogato

Art. 19f Provvedimenti che danno diritto ai contributi e aliquote di contributo per progetti di sviluppo regionale 1 L’acquisto dei dati di base per l’elaborazione di un progetto di sviluppo regionale dà diritto ai contributi. 2 Nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale i provvedimenti tesi a rispondere a questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale, danno diritto ai contributi. 3 Se nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono realizzati provvedi- menti che danno diritto ai contributi giusta la presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue: a. per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera a: del 20 per cento; b. per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera b: del 10 per cento. 4 Per provvedimenti che danno diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un proget- to di sviluppo regionale nonché per l’acquisto dei dati di base si applicano le seguen- ti aliquote di contributo massime: per cento a. zona di pianura 34 b. zona collinare e zona di montagna I 37 c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40

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5 I costi che danno diritto ai contributi sono ridotti per provvedimenti di cui al capo- verso 4 che danno diritto ai contributi solo nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale. L’UFAG definisce le categorie di provvedimenti e la riduzione in termini percentuali dei costi che danno diritto ai contributi per categoria di provvedimento. 6 I contributi per progetti di sviluppo regionale sono fissati in una convenzione secondo l’articolo 28a. 7 I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l’acquisto dei dati di base possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto di sviluppo regionale venga realizzato. È fatto salvo l’articolo 26 della legge sui sussidi del 5 ottobre 19904.

Art. 20 cpv. 1 lett. a, nonché cpv. 1bis e 1ter 1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a: a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata; 1bis Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoversi 5 e 8. 1ter Nel caso di progetti di sviluppo regionale, il contributo cantonale minimo per provvedimenti che danno diritto ai contributi anche al di fuori di tali progetti è calcolato in base al capoverso 1. Per gli altri provvedimenti il contributo cantonale minimo ammonta all’80 per cento.

Art. 21 cpv. 3 3 Se ritiene che le condizioni per la concessione di un contributo siano adempiute, il Cantone trasmette una corrispondente domanda di contributo all’UFAG. La doman- da va trasmessa in formato elettronico.

Art. 22 Sostegno combinato per edifici, costruzioni e installazioni Se per gli edifici agricoli o per le costruzioni e le installazioni delle piccole aziende artigianali sono concessi sia contributi sia crediti di investimento (sostegno combi- nato), la domanda di contributo e i dati pertinenti per la notifica del credito di inve- stimento (art. 53) devono essere trasmessi contemporaneamente all’UFAG. La documentazione va trasmessa in formato elettronico.

Art. 24 lett. d Il parere dell’UFAG non è necessario se: d. il supplemento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 5 è inferiore al 15 per cen- to del contributo forfettario.

4 RS 616.1

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Art. 25 cpv. 2 lett. d

2 Esse contengono i seguenti allegati:

d. i dati pertinenti per la notifica del credito di investimento (art. 53) in caso di sostegno combinato;

Art. 28a cpv. 2ter 2ter Durante la fase di realizzazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Per tali provvedimenti l’UFAG stabilisce una riduzione dei costi che danno diritto ai contributi.

Art. 30 cpv. 1 1 Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell’avan- zamento dei lavori.

Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti 1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il contributo è stato stabilito da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione. 2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. L’autorità cantonale può concedere l’autorizzazione soltanto con il consenso dell’UFAG. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un contributo. 3 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun contributo.

Art. 32 cpv. 3 3 I maggiori costi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell’approvazione dell’UFAG se per essi è richiesto un contributo.

Art. 34 Alta vigilanza

1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.

2 Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata modifiche della destina- zione o frazionamenti non autorizzati, incurie manifeste di manutenzione o di ge- stione, violazioni di prescrizioni giuridiche, contributi indebitamente concessi o altri motivi di restituzione, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebi- tamente concesso.

Art. 35 cpv. 1 lett. b e 5

1 Si considera in particolare modifica della destinazione:

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b. la cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici che hanno beneficiato di un sostegno; è da ritenersi tale anche la riduzione della base foraggera, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell’articolo 10 non so- no più adempiute; 5 Il divieto di modificare la destinazione e l’obbligo di rimborso cessano dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme giusta l’articolo 37 capoverso 6, tuttavia al più tardi vent’anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

Art. 36 cpv. 1 lett. f e 2 1 Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della desti- nazione e di frazionamento: f. le autorizzazioni di eccezioni giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettere a, c, d ed f della legge federale del 4 ottobre 19915 sul diritto fondiario rurale (LDFR). 2 Nella procedura di autorizzazione di frazionamenti di cui al capoverso 1 lettera f, l’autorità secondo la presente ordinanza trasmette all’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione giusta la LDFR gli atti per l’emanazione di una deci- sione. L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione decide soltanto se esiste una decisione nell’ambito del diritto fondiario passata in giudicato.

Art. 37 cpv. 6 lett. e

6 La durata di utilizzazione conforme è di:

e. per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi 10 anni. ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimo- nio culturale e del paesaggio

Art. 39 cpv. 1 lett. e, nonché 1bis

1 I contributi devono essere restituiti:

e. in caso di alienazione con utile di un’azienda o di una parte di azienda soste- nuta con un provvedimento individuale; 1bis In caso di alienazione con utile giusta il capoverso 1 lettera e, l’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compen- si in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputa- zione.

Art. 40 cpv. 2 Abrogato

5 RS 211.412.11

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Art. 42 cpv. 1 lett. e, nonché 2

1 Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario:

e. in caso di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio cultura- le e del paesaggio. 2 Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a–c nonché e, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell’opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell’obbligo di gestione e di manutenzione, dell’obbligo di restituzione e di altri eventuali condizioni e oneri.

Art. 44 cpv. 1 lett. f 1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per: f. provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del pae- saggio.

Art. 45a cpv. 3 Abrogato

Art. 46 Importo dei crediti di investimento per provvedimenti edilizi 1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fissati come segue: a. per gli edifici di economia rurale e alpestri: in funzione del programma delle disposizioni computabile, come importo forfettario per elemento, parte di edificio o unità; b. per le case di abitazione: come importo forfettario per l’abitazione del gesto- re e l’alloggio per gli anziani.

2 L’UFAG fissa gli importi forfettari in un’ordinanza.

3 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente, gli importi forfettari sono ridotti in modo adeguato. 4 Nel caso di edifici di economia rurale per suini e pollame che adempiono le esi- genze relative ai sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali giusta l’articolo 74 OPD6, oltre all’importo forfettario può essere concesso un sup- plemento del 20 per cento. 5 Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabi- li, dedotti eventuali contributi pubblici per:

6 RS 910.13

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a. serre ed edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione; b. provvedimenti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere e ed f, capover- so 2 lettera b e capoverso 3 nonché dell’articolo 45. 6 In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all’agricoltura giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettera d, il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici, tuttavia a 200 000 franchi al massimo. La limitazione a 200 000 franchi non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

Art. 48 cpv. 1 lett. b

1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

b. 20 anni per tutti gli altri provvedimenti.

Art. 51 cpv. 7 7 Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi per gli edifici alpestri, è versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento.

Art. 53 cpv. 3 e 4

3 Per le domande che non superano l’importo limite, contemporaneamente alla

notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG 4 Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisio- ne all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la sua decisione al richiedente dopo l’approvazione da parte dell’UFAG.

Art. 55 cpv. 1 1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG

Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti 1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il credito di investimento è stato stabilito da una decisione passata in giudicato e l’autorità can- tonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione. 2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un credito di investimento. 3 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun credito di investimento.

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Art. 58 cpv. 2 2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.

Art. 60 Alienazione con utile 1 Se l’azienda o una parte di essa che ha beneficiato di un sostegno è alienata con utile, deve essere restituita la quota del credito di investimento per provvedimenti individuali non ancora rimborsata. 2 L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 62a Alta vigilanza

1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.

2 Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, crediti di investimento indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso.

Art. 63b Abrogato

II L’ordinanza dell’11 settembre 19967 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. c

1 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 OMSt8, indipen- dentemente dal fatto che ricevano o no crediti di investimento secondo l’OMSt.

7 RS 824.01 8 RS 913.1

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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