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AS 2020 5507

AS 2020 5507

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)

Modifica dell’11 novembre 2020

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investi- menti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3,

18 capoverso 3, 19 capoversi 2, 7 e 8, 19e capoverso 3, 19f capoverso 5, 28a

capoverso 2ter, 39 capoverso 1bis, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui miglioramenti strutturali (OMSt); visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC),

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere Nell’allegato 4 sono fissati: a. le aliquote per i crediti d’investimento per l’aiuto iniziale; b. gli importi forfettari per i crediti d’investimento per edifici d’abitazione; c. gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo; d. gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici alpestri;

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Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2020

e. gli importi forfettari per i crediti d’investimento per edifici d’economia rura- le per suini e pollame; f. i provvedimenti edilizi e le installazioni da sostenere tesi a conseguire obiet- tivi ecologici nonché ad adempiere le esigenze della protezione del patrimo- nio culturale e del paesaggio nonché le aliquote di contributo per tali prov- vedimenti e installazioni; g. i provvedimenti e le installazione di cui alla lettera f per cui è concesso un supplemento a tempo determinato, il rispettivo termine e l’importo del sup- plemento.

1 Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo ven- gono sostenute finanziariamente se: e. Abrogata

2 Se un socio abbandona la comunità prima della scadenza del termine di cui al

capoverso 1 lettera d, gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati proporzio- nalmente se: a. la superficie restante è inferiore a quella presa in considerazione nel pro- gramma delle disposizioni computabile; b. il socio dimissionario non è sostituito da un nuovo socio che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure c. è superato l’importo massimo per azienda di cui all’articolo 19 capoverso 4 OMSt. 2bis Nel caso di edifici collettivi, per azienda si applica l’importo massimo secondo l’articolo 19 capoverso 4 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l’importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.

3 Abrogato

Titolo prima dell’articolo 7c Sezione 3b: Progetti di sviluppo regionale

Nell’allegato 4a sono fissati: a. la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti aventi di- ritto ai contributi soltanto nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale e le categorie di misure corrispondenti; b. la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti che ven- gono integrati durante la fase di realizzazione.

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Art. 8 I valori d’imputazione per il calcolo dell’utile sono fissati nell’allegato 5.

Sezione 6 (art. 11) Abrogata

II

1 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4a è aggiunto secondo la versione qui annessa.

3 L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer

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Allegato 4 (art. 5)

Titolo

Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere

N. III, IV e VI III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

Elemento Contributo federale in franchi per unità

Unità Zona collinare e Zone di montagna zona di montagna I II–IV

Stalla UBG 1 700 2 700 Fienile e silo m3 15,00 20,00 Impianto per il deposito di concimi m3 22,50 30,00 aziendali Rimessa m2 25,00 35,00

2. Crediti d’investimento

Elemento Unità Credito d’investimento in franchi per unità

Stalla UBG 6 000 Fienile e silo m3 90 Impianto per il deposito di concimi m3 110 aziendali Rimessa m2 190

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3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

a. La somma dei contributi per edifici di economia rurale non può essere supe- riore all’importo massimo per azienda secondo l’articolo 19 capoverso 4 OMSt. b. Le rimesse sono sostenute finanziariamente anche in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. c. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 3 e

46 cpv. 3 OMSt). Dall’importo massimo possibile degli aiuti agli investi-

menti sono dedotti almeno: – il resto del credito d’investimento esistente; e – il contributo federale pro rata temporis secondo l’articolo 37 capoverso

6 lettera b OMSt.

d. Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte di edificio, unità Contributo federale Credito in franchi d’investimento in franchi

Capanna alpestre: parte abitativa 30 360 79 000 Capanna alpestre: parte abitativa; a partire 45 600 115 000 da 50 UBG (animali munti) Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio 920 2 500 del formaggio, per UBG (animali munti) Stalla, installazioni e impianto per il deposito 920 2 900 di concimi aziendali per UBG compresi Porcile, impianto per il deposito di concimi aziendali 280 650 per posta di suini da ingrasso compreso Stand di mungitura per vacca da latte 240 860 Area di mungitura per vacca da latte 110 290

Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti). b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

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VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca

Provvedimento o installazione Indicazione in Contributo Credito federale d’investimento

Superfici di camminamento con pendenza tra- franchi 120 120 sversale e canaletta di raccolta dell’urina per UBG Mangiatoie rialzate per UBG franchi 70 70 Impianti di depurazione dell’aria di scarico per cento 25 50 Impianti di acidificazione del liquame per cento 25 50 Copertura di fosse per liquame esistenti franchi 30 –

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dell’aria. Gli impianti di depurazione dell’aria di scarico e per l’acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti: a. la stalla in questione è stata autorizzata prima del 31.12.2020 e l’auto- rizzazione edilizia è stata rilasciata senza condizioni concernenti la depura- zione dell’aria di scarico dall’ammoniaca o l’acidificazione del liquame; b. nel caso della realizzazione di una nuova stalla, tutti i concimi aziendali pos- sono essere valorizzati sulla superficie agricola utile assicurata a lungo ter- mine dell’azienda; c. dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di su- perficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.

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2. Fronteggiamento delle immissioni di prodotti fitosanitari

nell’ambiente Provvedimento o installazione Contributo Credito federale d’investimento in per cento in per cento

Area di riempimento e piazzale di lavaggio 25 50 di irroratrici e nebulizzatori

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dei vegetali o delle acque.

3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale

e del paesaggio Provvedimento o installazione Contributo Credito federale d’investimento in per cento in per cento

Costi suppletivi per l’integrazione ideale degli edifici agri- 25 50 coli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conserva- zione dei monumenti Demolizione di edifici agricoli inutilizzati al di fuori della 25 50 zona edificabile

I costi suppletivi per l’integrazione ideale dell’edificio nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del patri- monio culturale e del paesaggio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a condizione che esistano strategie cantonali corrispondenti.

4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile

Provvedimento o installazione Contributo Credito federale in per d’investimento cento in per cento

Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoc- 25 50 caggio di energia sostenibile prevalentemente per l’autoapprovvigionamento

Solo per edifici, impianti e installazioni non sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione come, per esempio, la rimunerazione per l’immis- sione di elettricità orientata ai costi.

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5. Supplemento a tempo determinato

Provvedimento o installazione Indicazione in Supplemento Termine

Superfici di camminamento con pendenza tra- franchi 120 2024 sversale e canaletta di raccolta dell’urina per UBG Mangiatoie rialzate per UBG franchi 70 2024 Impianti di depurazione dell’aria di scarico per cento 25 2024 Impianti di acidificazione del liquame per cento 25 2028

6. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

Dai costi che danno diritto ai contributi e dai costi computabili sono dedotti eventua- li contributi pubblici.

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Allegato 4a

Riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per i progetti di sviluppo regionali Categoria di provvedimento Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi in per cento

Investimenti collettivi nell’interesse 0 del progetto globale Sviluppo di un ramo aziendale 20 nell’azienda agricola Lavorazione, stoccaggio e commercia- 33 lizzazione di prodotti agricoli regionali nella regione di pianura Altri provvedimenti nell’interesse min. 50 del progetto globale Provvedimenti che vengono integrati min. 5 durante la fase di realizzazione

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Allegato 5 (art. 8)

Valori computabili per il calcolo dell’utile

Calcolo del valore d’imputazione determinante Oggetto Calcolo

Superficie agricola utile, bosco e diritti 8 x valore di reddito d’alpeggio Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione, più gli investi- non sostenuti mediante aiuti agli investi- menti che aumentano il valore menti Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione, più gli investi- sostenuti mediante contributi in caso menti che aumentano il valore, meno di nuova costruzione i contributi della Confederazione e del Cantone Edifici agricoli, costruzioni e impianti valore contabile prima sostenuti mediante contributi in caso dell’investimento, più i costi di realiz- di trasformazione zazione e gli investimenti che aumen- tano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione, più gli investi- sostenuti mediante crediti d’investimento menti che aumentano il valore

I valori d’imputazione si applicano per l’alienazione di un’azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un’azienda si sommano i valori d’imputazione delle singole parti d’azienda.

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