AS 2020 5517
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capo- verso 2, 166 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 1 cpv. 2 2 Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebita- mento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.
Art. 4 cpv. 3 3 In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2.
Art. 5 Sostanza 1 Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b. 2 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usua- le, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.
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Misure sociali collaterali nell’agricoltura. O RU 2020
Art. 6 cpv. 3 Abrogato
Art. 8 Abrogato
Art. 9 cpv. 3 e 4
3 Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10 capo-
verso 2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG. 4 Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisio- ne all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la decisione al richiedente dopo che l’UFAG l’ha approvata.
Art. 10 cpv. 1 1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG.
Art. 12 cpv. 2 2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del mutuo, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.
Art. 15 Alienazione con utile 1 Se l’azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata. 2 L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputa- zione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.
Art. 18a Alta vigilanza
1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.
2 Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente conces- si o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso.
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Titolo prima dell’art. 28 Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione
Art. 28 Menzione nel registro fondiario 1 Se sono stati concessi aiuti alla riqualificazione ai sensi dell’articolo 86° LAgr, all’atto della cessazione della gestione dell’azienda è notificata al registro fondiario una menzione di una restrizione della proprietà di diritto pubblico, la quale vieta che la superficie e l’edificio rimasti al richiedente costituiscano elementi di un’azienda giusta l’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola. 2 La menzione è valida per la durata di vent’anni dalla cessazione della gestione dell’azienda. I costi sono a carico del richiedente. Una cancellazione di tale restri- zione della prorietà prima della scadenza di tale termine è possibile solo con il consenso dell’UFAG.
Art. 29 Rimborso di aiuti 1 Se la cessazione della gestione dell’azienda di un richiedente non avviene al più tardi entro due anni dal versamento degli ultimi aiuti, gli aiuti devono essere rimbor- sati interamente entro due anni. Viene fatturato un importo di 1000 franchi per le spese amministrative. 2 Se la riqualificazione viene interrotta, gli aiuti ricevuti vanno rimborsati, sempre che l’azienda continui a essere gestita. Inoltre, viene riscosso un importo di 1000 franchi per le spese amministrative. In caso di difficoltà finanziarie non impu- tabili al gestore, l’UFAG può rinunciare parzialmente o interamente al necessario rimborso.
3 Chi, dopo aver ricevuto aiuti di riqualificazione e aver cessato la gestione
dell’azienda, entro vent’anni dall’ultimo versamento riprende un’azienda e riceve contributi giusta l’ordinanza del 23 ottobre 20134 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura deve rimborsare gli aiuti di riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative si basano sul capoverso 1. L’importo da pagare viene dedotto dai pagamenti diretti.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 910.91 4 RS 910.13
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