AS 2020 5529
AS 2020 5529
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3 lett. a
3 In deroga al capoverso 2, l’UFAG può liberare per l’importazione:
a. parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista del- la fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a
1 L’UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta
l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo: a. per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente di- ritto è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell’anno precedente; gli aventi diritto possono notificare la loro prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’UFAG;
1 RS 916.121.10
2020-1475 5529
Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O RU 2020
Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 Le quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
Art. 17 Abrogato
2 Il contingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti se- guenti:
Parte del contingente doganale Periodo per l’importazione all’ADC
20 000 piante 2 febbraio – 31 dicembre
20 000 piante 2 marzo – 31 dicembre
10 000 piante 3 novembre – 31 dicembre
10 000 piante 30 novembre – 31 dicembre
Art. 24a Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 In deroga all’articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 le quote del con- tingente doganale n. 21 sono attribuite secondo la procedura d’asta.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr