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Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS)
del 16 dicembre 2016 Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016 Entrata in vigore il 1° febbraio 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20161 sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS), e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto il Concordato del 29 ottobre 19702 sulla coordinazione scolastica, convengono:
Art. 1 Oggetto La presente Convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collabora- zione tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni ai sensi dell’articolo 61a capoverso 2 della Costi- tuzione federale3.
Art. 2 Obiettivi della collaborazione La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è volta a: a. permettere un dialogo costante su questioni di politica della formazione; b. individuare le sfide per la politica della formazione che la Confederazione e i Cantoni intendono affrontare in modo coordinato; c. coordinare gli obiettivi di Confederazione e Cantoni in materia di politica della formazione;
RS 410.21 1 RS 410.2 2 www.cdpe.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE 3 RS 101
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d. elaborare gli obiettivi comuni in materia di politica della formazione; e. definire ed eseguire i necessari lavori di base e di sviluppo; e f. coordinare le misure di politica della formazione.
Art. 3 Organo di gestione 1 L’organo di gestione è formato dal capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dalla presidenza della CDPE.
2 Nell’ambito delle rispettive competenze dei suoi membri, l’organo di gestione
svolge i seguenti compiti: a. intrattiene il dialogo e contribuisce al coordinamento degli obiettivi della politica della formazione di Confederazione e Cantoni; b. può fornire pareri e dichiarazioni concernenti la politica della formazione, e in particolare gli obiettivi comuni in materia; c. delega i necessari lavori di base e di sviluppo alla Direzione dei processi (art. 4); d. approva il programma di lavoro (art. 6).
Art. 4 Direzione dei processi 1 La Direzione dei processi è costituita da un membro della direzione della Segrete- ria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dal segretario generale della CDPE.
2 Coordina i lavori nell’ambito della collaborazione in materia di formazione:
a. preparando il programma di lavoro; b. coordinando l’attuazione del programma di lavoro; c. garantendo l’adeguato coinvolgimento degli attori interessati; d. concludendo convenzioni sulle prestazioni con gli attori che eseguono i lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.
3 Può istituire comitati di coordinamento e affidare loro questi compiti.
Art. 5 Comitati di coordinamento 1 I comitati di coordinamento sostengono la Direzione dei processi dal punto di vista tecnico e strategico e per il coinvolgimento degli attori interessati nella preparazione e nell’attuazione del programma di lavoro.
2 Essi possono adottare decisioni nell’ambito del loro mandato.
Art. 6 Programma di lavoro I lavori di base e di sviluppo sono definiti in un programma di lavoro comune. Questo prevede in particolare:
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a. il monitoraggio del sistema educativo; b. l’acquisizione e l’analisi costanti di informazioni sullo spazio formativo svizzero; c. la cura di un concetto condiviso di qualità; e d. lo sviluppo, la promozione e l’applicazione di misure volte a garantire la qualità nello spazio formativo svizzero.
Art. 7 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa
1 La Confederazione e i Cantoni gestiscono il Centro svizzero di coordinamento
della ricerca educativa (CSRE) quale istituzione comune. 2 Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l’amministrazione nel settore della formazione e con gli attori della politica della ricerca.
3 La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con il
CSRE per l’esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.
Art. 8 Finanziamento
1 La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento
delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro. 2 La Direzione dei processi decide in merito al limite massimo dei costi comuni e alle prestazioni considerate nella ripartizione a metà dei costi.
Art. 9 Validità ed entrata in vigore
1 La presente Convenzione è valida dal momento in cui le parti concordatarie la
sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore. 2 Il Consiglio federale determina la data d’entrata in vigore della presente Conven- zione d’intesa con la CDPE; può determinarne l’entrata in vigore retroattiva alla data d’entrata in vigore della LCSFS.
Art. 10 Disdetta La presente Convenzione può essere denunciata con effetto dalla fine di un periodo di promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, con preavviso di due anni.
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Art. 11 Esecuzione La SEFRI è l’autorità della Confederazione incaricata dell’esecuzione della presente Convenzione.
2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
16 dicembre 2016 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione: Il presidente, Christoph Eymann
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