AS 2020 5765
Accordo del 19 marzo 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera
Accordo del 19 marzo 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera
RS 0.192.122.50; RU 1993 1504
Protocollo che modifica l’Accordo Concluso il 27 novembre 2020 Entrato in vigore il 1° gennaio 2021
Traduzione Il Consiglio federale svizzero, (di seguito «il Consiglio federale»), da un lato, il Comitato internazionale della Croce Rossa, (di seguito «il CICR»), dall’altro lato, animati dal desiderio di concludere un protocollo che modifica l’Accordo del 19 marzo 1993 tra il Consiglio federale e il CICR per determinare lo statuto giuridi- co del CICR in Svizzera e considerando la necessità di precisare tale Accordo alla luce dello sviluppo delle tecnologie della comunicazione, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Alla fine dell’articolo 4 è aggiunta la frase seguente: «Tale inviolabilità riguarda archivi, documenti e dati del CICR, come pure docu- menti e dati affidati al CICR nell’ambito del suo mandato umanitario o di cui il CICR è responsabile, in qualsiasi forma (fisica o digitale), comprese le banche dati, e qualsiasi sia la persona fisica o giuridica che li detiene, li custodisce o li tratta per conto del CICR.»
2020-2845 5765
Statuto giuridico del Comitato in Svizzera. Prot. con il CICR RU 2020
Art. 2 È aggiunto un nuovo articolo 4a: «Art. 4a Privilegio di non divulgazione La Confederazione si impegna a rispettare il carattere confidenziale dei documenti e delle comunicazioni che le sono inviati dal CICR, nonché il contenuto delle sue comunicazioni con il CICR, compresi i relativi resoconti e documenti di lavoro. Tale rispetto implica la non divulgazione del contenuto a nessuno al di fuori del destinata- rio previsto e la non autorizzazione della divulgazione o dell’utilizzo nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative senza previo consenso scritto del CICR.»
Art. 3 L’articolo 6 paragrafo 2 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «2. Il CICR è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In parti- colare, è esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso i contribuenti come anche per tutti gli acquisti di prestazioni soggette all’imposta sugli acquisiti, destina- ti esclusivamente al proprio uso ufficiale.»
Art. 4 L’articolo 6 paragrafo 4 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «4. L’esonero dall’IVA è accordato su richiesta del CICR mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso conformemente alla legislazione sviz- zera.»
Art. 5 L’articolo 9 paragrafo 4 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «4. Il CICR ha il diritto di utilizzare i mezzi di comunicazione che ritiene appropria- ti e di codificare, cifrare o crittografare le sue comunicazioni. In particolare, il CICR ha il diritto di installare nei suoi locali qualsiasi tipo di materiale di comunicazione e di utilizzare dispositivi mobili, compresi dispositivi satellitari e di geolocalizzazione sul territorio nazionale. Gli impianti, i materiali di comunicazione e i dispositivi mobili devono essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione. Sono fatti salvi gli obblighi legali relativi all’utilizzo dello spettro delle frequenze, in particolare all’ottenimento preventivo di autorizzazioni tecniche per determinati impianti, materiali di comunicazione e dispositivi mobili.»
Statuto giuridico del Comitato in Svizzera. Prot. con il CICR RU 2020
Art. 6 All’articolo 11 sono aggiunte le lettere c, d ed e, secondo la formulazione seguente: «c) immunità di arresto o di detenzione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; d) esonero dall’obbligo di deporre in qualità di testimone o di contribuire in al- tro modo nell’ambito di procedimenti penali, civili o amministrativi riguar- danti fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni o relativi a informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, anche dopo che le persone hanno cessato di svolgere le loro funzioni; e) immunità di sequestro e di ispezione dei loro bagagli ufficiali.»
Art. 7 La lettera e dell’articolo 12 è abrogata. e) abrogata
Art. 8 È aggiunto un nuovo articolo 12a: «Art. 12a Previdenza sociale 1. I collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che sono affiliati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali immediatamente prima dell’inizio della loro attività lavorativa presso il CICR rimangono obbligatoriamente assicu- rati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, al regime delle in- dennità per perdita di guadagno e alla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità obbligatoria per tutta la durata del loro rap- porto di lavoro presso il CICR, indipendentemente dal luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all’estero. 2. I collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che non sono affiliati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali immediatamente prima dell’inizio della loro attività lavorativa presso il CICR non sono soggetti alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, al regime delle indennità per perdita di guadagno per tutta la durata del loro rapporto di lavoro presso il CICR, indipendentemente dal luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all’estero. Sono coperti dal sistema previdenziale previsto dal CICR. Sono soggetti alla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità obbligatoria (LPP)1 in deroga all’articolo 5 capoverso 1 LPP e sono assicurati presso la Cassa pensioni del CICR. 3. Tutti i collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che lavorano presso la sede del CICR in Svizzera sono soggetti alla legislazione svizzera sulle
1 RS 831.40
Statuto giuridico del Comitato in Svizzera. Prot. con il CICR RU 2020
assicurazioni obbligatorie malattie e infortuni. Essi non sono più soggetti al- le assicurazioni obbligatorie malattie e infortuni non appena si siano trasferi- ti all’estero per conto del CICR, a condizione che siano coperti dal CICR contro i rischi di malattia e infortunio, anche se mantengono un domicilio in Svizzera. Ciò vale anche per i membri della famiglia che non esercitano un’attività lucrativa e accompagnano i collaboratori del CICR all’estero.
4. Le persone autorizzate ad accompagnare i collaboratori del CICR ai sensi
dell’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 20072 sullo Stato ospite (OSOsp) non beneficiano delle modalità relative alle assicurazioni sociali previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»
Art. 9 Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Fatto a Berna, il 27 novembre 2020, in due esemplari, in lingua francese.
Per Per il Consiglio federale svizzero: il Comitato internazionale della Croce Rossa: Ignazio Cassis Peter Maurer
2 RS 192.121