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AS 2020 5779

AS 2020 5779

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

del 15 dicembre 2020

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

Art. 2 Importazione di carni di pollame L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione stabilite nell’allegato è vietata a meno che non siano state sottoposte a trattamenti termici ai sensi dell’alle- gato III della direttiva 2002/99/CE3 che eliminano l’agente patogeno dell’influenza aviaria.

Art. 3 Importazione di uova da consumo 1 L’importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorve- glianza stabilite nell’allegato è vietata.

2 È autorizzata l’importazione di uova da consumo:

RS 916.443.102.1 3 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

2020-3762 5779

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2020 aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV.

a. provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2005/94/CE4; b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punto v della direttiva 2005/94/CE.

Art. 4 Importazione di uova da trasformazione 1 L’importazione di uova da trasformazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

2 È autorizzata l’importazione di uova da trasformazione:

a. provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera b della direttiva 2005/94/CE5; b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punto vi della direttiva 2005/94/CE.

Art. 5 Importazione di uova da cova

1 L’importazione di uova da cova dalle zone di protezione e dalle zone di sorve-

glianza stabilite nell’allegato è vietata.

2 L’importazione di uova da cova è ammessa se:

a. sono destinate alla produzione di vaccini; b. l’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea interessato ha autorizzato l’esportazione secondo le condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/18096; e c. la partita è accompagnata da un certificato sanitario che contiene la seguente dicitura: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione».

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20207 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.

4 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunita- rie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2 lett. a.

6 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patoge- nicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2010, GU L 414 del 9.12.2020, pag. 79. 7 RU 2020 153 4929

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2020 aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 20208.

15 dicembre 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

8 Pubblicazione urgente del 16 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2020 aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV.

Allegato (art. 1–5)

Stati membri e zone interessati

1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri

dell’UE colpiti Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nelle decisioni di esecuzione seguenti:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del (UE) 2020/1809 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata dalla deci- sione di esecuzione (UE) 2020/2010, GU L 414 del 9.12.2020, pag. Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del (UE) 2020/17429 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito, GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2051, GU L 420 del 14.12.2020, pag. 28

Gli allegati delle decisioni di esecuzione elencano le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza

2 Stati membri dell’UE colpiti

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglian- za: Belgio Croazia Danimarca Francia Germania Paesi Bassi

9 Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell’UE fino al 31.12.2020.

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 scade il 31.12.2020.

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2020 aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV.

Regno Unito10 Polonia Svezia

10 Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell’UE fino al 31.12.2020.

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2020 aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV.

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