AS 2020 5813
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre)
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
Modifica del 18 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo 1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.
2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti; b. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare
seduti,
2. durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza
obbligatoria; c. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che ser- vono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola; d. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1 RS 818.101.26
2020-3838 5813
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2020
1. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro
persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con fi- gli,
2. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le be-
vande possono essere consumati soltanto stando seduti,
3. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o
devono essere installate barriere efficaci,
4. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per
ogni gruppo di ospiti. 3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.
Art. 5abis Orari di apertura dei negozi e delle strutture accessibili al pubblico che offrono servizi Le seguenti strutture accessibili al pubblico devono rimanere chiuse tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica, nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio: a. i negozi e i mercati all’aperto, incluse le corrispondenti offerte self-service; sono escluse le farmacie e le panetterie; b. gli esercizi e le strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio e parrucchieri, incluse le corrispondenti offerte self- service; sono esclusi:
1. le strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi
e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e can- tonale,
2. le strutture sociali (centri di consulenza),
3. gli uffici della pubblica amministrazione e della polizia,
4. gli sportelli delle strutture dei trasporti pubblici,
5. gli autonoleggi.
4 Oltre alle prescrizioni secondo l’articolo 4, il piano di protezione del gestore deve prevedere quanto segue: e. il piano di protezione deve essere coordinato con i piani di protezione delle località di sport invernali;
Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive 1 Le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubbli- co sono chiuse al pubblico, segnatamente:
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2020
a. le strutture culturali, ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografi- che, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di biblioteche e archivi, ca- se e sale da gioco, sale da concerto e teatri, nonché luoghi chiusi e aree esterne non liberamente accessibili di giardini botanici e zoo; b. le strutture sportive e per il benessere, segnatamente centri sportivi e pale- stre, piste di pattinaggio e piscine, esclusi:
1. i comprensori sciistici e altri impianti all’aperto,
2. gli impianti per l’equitazione,
3. gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli
ospiti dell’albergo. 2 Resta ammessa l’utilizzazione delle strutture culturali e sportive per le attività con bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni.
3 Alle attività sportive svolte con gli allievi delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui all’articolo 6e, fatto salvo quanto segue: a. non è prevista alcuna limitazione della dimensione dei gruppi; b. le attività sportive in luoghi chiusi sono ammesse se è indossata una masche- rina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supple- mentari sul distanziamento e limitazioni della capienza. 4 Alle attività culturali svolte con gli allievi delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui all’articolo 6f, fatta salva la limitazione della dimensione dei gruppi.
Art. 6e cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a e b
1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le competizioni sono vietate; b. le attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto indivi- dualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è indos- sata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;
Abrogato
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2020
Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6 2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’arti- colo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti: b. il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecu- tivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP2; c. gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del nu- mero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP3. 3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00. 4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione. 5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2. 6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.
Art. 13 lett. a È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi ob- blighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5abis, 5d capo- verso 1 e 6d–6f;
2 Consultabili su www.covid19.admin.ch
3 Consultabili su www.covid19.admin.ch
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2020
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il 22 dicembre 2020 alle ore 00.004.
2 Ha effetto sino al 22 gennaio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.
18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2020
Allegato (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
3.1bis L’accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: a. nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti; b. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
1. 10 metri quadrati per cliente,
2. sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
c. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di gene- ri alimentari si applica quanto segue:
1. nei negozi con una superficie di vendita di 41–500 metri quadrati:
– 10 metri quadrati per cliente, – sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
2. nei negozi con una superficie di vendita di 501–1500 metri qua-
drati: – 15 metri quadrati per cliente, – sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti;
3. nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri
quadrati: – 20 metri quadrati per cliente, – sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti; d. nelle strutture diverse dai negozi, nelle superfici in cui le persone pos- sono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 4 metri quadrati; e. nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo può es- sere occupato soltanto un posto su due o possono essere occupati sol- tanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente.
N. 3.1ter, frase introduttiva 3.1ter Alle attività sportive o culturali di cui agli articoli 6d capoverso 3 lettera b e 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue: