Lexipedia

AS 2020 5849

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 18 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20201 è modificata come segue:

Art. 2a Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili Le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una conta- bilità per settore possono chiedere che i requisiti di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettere b e c, 4 capoverso 1 lettera c, 5, 5a e 8 siano valutati separatamente per ogni settore.

Art. 3 cpv. 1 lett. b

1 L’impresa ha provato al Cantone che:

b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d’affari media di almeno

50 000 franchi;

Art. 5a Costi fissi non coperti L’impresa ha confermato al Cantone che dal calo della cifra d’affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti che compromette la sua solidità econo- mica.

1 RS 951.262

2020-3781 5849

Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2020

Art. 6 lett. a, frase introduttiva L’impresa ha confermato al Cantone che: a. decide di non distribuire o non distribuisce dividendi o tantièmes né restitui- sce apporti di capitale né concede mutui ai suoi proprietari:

Art. 11 cpv. 3

3 La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i

Cantoni.

Art. 15 cpv. 1 e 3 1 Il contributo della Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. La ripartizione percentuale fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. È riportata nell’allegato. 3 Il DEFR assegna, in base alla ripartizione definita nel capoverso 1, i fondi di cui al capoverso 2 lettera a ai Cantoni che hanno comunicato la loro necessità secondo il capoverso 2 lettera b e all’occorrenza adegua il contratto di cui all’articolo 16 insie- me al Cantone interessato.

Art. 16 Contratto 1 Se chiede contributi della Confederazione, un Cantone conclude un contratto con la SECO al più tardi entro il 30 settembre 2021.

2 Il contratto stabilisce segnatamente:

a. le basi legali a livello federale e cantonale; b. i provvedimenti per i casi di rigore adottati dal Cantone; c. gli obblighi del Cantone; d. la partecipazione finanziaria della Confederazione ai provvedimenti canto- nali.

Art. 17 cpv. 1 1 I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e successivamente emet- tono una fattura alla Confederazione.

1bis Per ciascun sostegno concesso, su richiesta il Cantone mette a disposizione della SECO tutti i giustificativi. Perlomeno i giustificativi sulla data di costituzione dell’impresa e sulla cifra d’affari nonché i giustificativi per la conferma che l’impre- sa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione non possono basarsi su una mera autodichiarazione.

Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2020

Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione 1 Il quadro finanziario secondo l’articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all’articolo 16. 2 La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all’articolo 16 non sono stati rispettati.

II La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.002.

18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2020

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) | Lexipedia | Lexipedia