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AS 2020 5853

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 22 marzo 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 e 3 1 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a, 19a cpv. 2 e 19b cpv. 2 lett. a) non deve notificarsi. 3 Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) devono notificarsi indipenden- temente dalla durata del soggiorno in Svizzera.

Art. 19b Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini del Regno Unito 1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d’applicazione dell’accordo del 25 febbraio 20192 tra la Confede- razione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti).

2 Sono esclusi dai contingenti di cui al capoverso 1 gli stranieri che:

a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

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1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e

2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in

casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda; b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di

12 mesi ed esercitano un’attività lucrativa come artisti nei settori della musi-

ca, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

Art. 20b Contingenti dei permessi di dimora per cittadini del Regno Unito I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti3.

Art. 21, frase introduttiva Non v’è computo sui contingenti (art. 19–20b) se lo straniero:

Art. 48 cpv. 1 lett. b

1 L’impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve

durata se: b. sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;

Art. 56 cpv. 2 2 Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera a o 19b capoverso 2 lettera a, lo straniero deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.

Art. 57 cpv. 1 1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:

a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19b cpv. 2 lett. a); b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro me- si (art. 19 cpv. 1 e 19b cpv. 1); c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b); d. il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).

3 RS 0.142.113.672

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Art. 71 cpv. 3 3 Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l’ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.

Art. 71b cpv. 4 4 Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito e che rien- trano nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti4 contiene la men- zione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.

Art. 71d cpv. 1bis, 5bis e 5ter 1bis Il cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti5 ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo. 5bis Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino del Re- gno Unito rientrante nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di sog- giorno è rilasciata conformemente a questo accordo. 5ter Il cittadino di cui al capoverso 5bis che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell’articolo 12 dell’accordo sui diritti acquisiti riceve una carta di soggiorno biome- trica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione che la carta di soggiorno è stata rilasciata conformemente a questo accordo. In caso di decesso del cittadino del Regno Unito, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».

Art. 82c cpv. 1, frase introduttiva e 1bis

1 Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano

spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo degli stranieri men- zionati nel capoverso 1bis. 1bis Devono essere comunicati i dati di:

a. cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS; b. cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti6.

4 RS 0.142.113.672 5 RS 0.142.113.672 6 RS 0.142.113.672

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Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019 I cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti7 che all’entrata in vigore della presente modifica dispongono di una carta di soggiorno non biometrica conformemente all’articolo 71b possono conser- vare la loro carta di soggiorno fino alla scadenza della sua durata di validità se non si rende necessario il rilascio di una nuova carta di soggiorno, segnatamente a causa di modifiche della stessa.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 maggio 20028 sull’introduzione della libera

circolazione delle persone

Titolo Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circo- lazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 200411 relativo all’estensione dell’Accor- do sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 200812 relativo all’estensione dell’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania;

7 RS 0.142.113.672 8 RS 142.203 9 RS 142.20 10 RS 0.142.112.681 11 RU 2006 995 12 RS 0.142.112.681.1

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in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 201613 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia; in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 200114 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 196015 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS); e in applicazione dell’Accordo del 25 febbraio 201916 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti),

Art. 1 cpv. 2 2 Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposi- zioni dell’accordo sui diritti acquisiti.

Art. 2 cpv. 4 4 Si applica anche ai cittadini del Regno Unito e ai membri della loro famiglia con- formemente alla regolamentazione prevista dall’accordo sui diritti acquisiti, fatti salvi gli articoli 4 capoverso 3bis, 8, 10–12, 14 capoverso 2, 21, 27 e 38.

2. Ordinanza del 24 ottobre 200717 sugli emolumenti LStrI

Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStrI e dell’Accordo del 21 giugno 199918 tra la Confe- derazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), della Convenzione del 4 gennaio 196019 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Conven- zione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen nonché dell’Accordo del 25 febbraio 201920 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

13 RU 2016 5251 14 RU 2003 2685 15 RS 0.632.31 16 RS 0.142.113.672 17 RS 142.209 18 RS 0.142.112.681 19 RS 0.632.31 20 RS 0.142.113.672

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3.Ordinanza del 12 aprile 200621 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione

Art. 2 lett. a n. 6 Nella presente ordinanza s’intende per: a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

6. l’accordo del 25 febbraio 201922 tra la Confederazione Svizzera e il

Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei citta- dini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone;

IV La presente ordinanza entra in vigore alla data in cui l’accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cesserà di essere applicato alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea24.

22 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

21 RS 142.513 22 RS 0.142.113.672 23 RS 0.142.112.681

24 In vigore dal 1° gen. 2021.

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Allegato 1 (art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

Rimandi tra parentesi sotto il numero dell’allegato (art. 19–19b)

Cifra 7–9

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

30 marzo–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

467 467 466

8. I contingenti sono validi dal 30 marzo al 31 dicembre 2019 e sono liberati trime- stralmente. 9. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 marzo 201925 della presente ordinanza, ma non esauriti al 31 dicembre 2019, possono ancora essere utilizzati l’anno seguente. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

25 RU 2020 5861 5865

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Allegato 2 (art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

Rimandi tra parentesi sotto il numero dell’allegato (art. 20–20b)

Cifra 7–9 7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

30 marzo–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

700 700 700

8. I contingenti sono validi dal 30 marzo al 31 dicembre 2019 e sono liberati trime- stralmente. 9. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 marzo 201926 della presente ordinanza, ma non esauriti al 31 dicembre 2019, possono ancora essere utilizzati l’anno seguente. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

26 RU 2020 5861 5865

5860