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AS 2020 5893

Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)

Modifica del 25 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 ottobre 20081 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 lett. bbis 3 La Cancelleria federale esercita le funzioni di cui agli articoli 30 e 32–34 LOGA, in particolare le seguenti funzioni principali: bbis. cura il coordinamento fra i dipartimenti, segnatamente nell’ambito della tra- sformazione digitale e dell’informatica;

Art. 4a Trasformazione digitale e governance delle tecnologie dell’informa- zione e della comunicazione La Cancelleria federale svolge i compiti che le sono assegnati dall’ordinanza del 25 novembre 20202 sulla trasformazione digitale e l’informatica.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

2020-2208 5893

Organizzazione della Cancelleria federale. O RU 2020

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 20113 sui controlli di sicurezza relativi alle

persone

Art. 12 cpv. 2 lett. a n. 5 2 Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: a. sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:

5. il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;

Allegato 1 n. 2.1 Aggiungere la voce seguente tra «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza» e «Capo Stato maggiore di direzione»:

Unità amministrative Funzioni

Delegato alla trasformazione digitale e alla go- vernance delle TIC

2. Ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo

e dell’Amministrazione

Allegato 1 lett. B cifra V n. 1.9 Abrogato

3 RS 120.4 4 RS 172.010.1

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3. Ordinanza del 17 febbraio 20105 sull’organizzazione

del Dipartimento federale delle finanze

Titolo prima dell’art. 5 Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo, delegato federale alla cibersicurezza e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera

Art. 5 lett. g Abrogata

Art. 6a cpv. 1 1 Il delegato federale alla cibersicurezza dirige il Centro nazionale per la cibersicu- rezza (NCSC). Il NCSC è aggregato a livello amministrativo alla SG.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 6b Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera

1 L’Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale

Svizzera esercita la direzione operativa dell’organizzazione «e-government Svizze- ra». Tale organizzazione è aggregata a livello amministrativo alla SG.

2 Attua la Strategia di e-government Svizzera.

Art. 9 cpv. 2bis 2bis Gestisce il sistema di gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 6 dall’ordinanza del 25 novembre 20206 sulla trasformazione digitale e l’informatica.

Art. 18 cpv. 3 3 L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 20207 sulla trasformazione digitale e l’informatica.

5 RS 172.215.1 6 RS 172.010.58 7 RS 172.010.58

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Capitolo 2, sezione 9 (art. 20a) Abrogata

4. Ordinanza del 3 luglio 20018 sul personale della Confederazione

Art. 2 cpv. 1 lett. g 1 Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro: g. del delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;

8 RS 172.220.111.3

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