AS 2020 5899
AS 2020 5899
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)
Modifica dell’11 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 aprile 20111 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 6 Sezione 2: Segreteria di Stato del DFAE
Art. 6
1 La Segreteria di Stato del DFAE è diretta dal segretario di Stato.
2 Il segretario di Stato:
a. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica estera; b. rappresenta il capo del DFAE sul piano interno ed esterno, a meno che non si tratti di questioni che riguardano la Segreteria generale; c. dispone, come rappresentante del capo del DFAE, di un ampio potere di im- partire istruzioni ai direttori.
3 La Segreteria di Stato del DFAE svolge le seguenti funzioni nell’ambito delle
divisioni tematiche: a. attua, d’intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell’uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni; b. si occupa della politica internazionale in materia di sicurezza e disarmo, con- tribuisce al controllo degli armamenti, sostiene la direzione del DFAE negli
1 RS 172.211.1
2020-3167 5899
Ordinanza sull’organizzazione del DFAE RU 2020
organi della Confederazione che si occupano di politica della sicurezza e ge- stisce un centro di documentazione; c. adempie i compiti esecutivi e di vigilanza nel campo dei servizi di sicurezza privati forniti all’estero; d. è responsabile della sicurezza delle rappresentanze svizzere all’estero e del loro personale e affronta i problemi di sicurezza che coinvolgono il persona- le delle rappresentanze svizzere; e. garantisce la coerenza della posizione svizzera in organizzazioni e organismi internazionali; f. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie; questo vale anche quando la responsabilità spetta ad altri dipartimenti; g. promuove il ruolo della Svizzera quale Stato ospite di organizzazioni inter- nazionali e la presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali; h. assicura il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politi- ca delle migrazioni, della politica economica, della politica della piazza fi- nanziaria nonché della politica ambientale, sanitaria, dei trasporti, dell’energia, della digitalizzazione, della formazione e della scienza.
4 La Segreteria di Stato del DFAE svolge le seguenti funzioni nell’ambito delle
divisioni geografiche: a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo coordinato e strategico delle relazioni bilaterali e multilaterali; b. osserva e analizza l’evoluzione dell’Unione europea e del diritto europeo, prepara le decisioni in materia di politica europea e impartisce istruzioni alla Missione della Svizzera presso l’Unione europea; c. prepara e negozia accordi con l’Unione europea in collaborazione con i ser- vizi competenti e coordina l’esecuzione e lo sviluppo degli accordi; d. coordina gli affari europei, segnatamente le relazioni con l’Unione europea, per l’intera Amministrazione federale e offre consulenza a quest’ultima in merito a questioni giuridiche; e. fatto salvo l’articolo 10a LOGA informa il pubblico sulla politica svizzera in relazione all’Unione europea e sul diritto europeo. 5 La Segreteria di Stato del DFAE svolge le seguenti funzioni nell’ambito dei servi- zi: a. sviluppa strategie e modelli di politica estera; b. consiglia e sostiene il presidente della Confederazione nella pianificazione, nel coordinamento e nella gestione dei contatti nell’ambito della politica estera; c. coordina le attività di politica estera all’interno del DFAE e fra i dipartimenti e si assume i relativi compiti di vigilanza all’interno del Dipartimento; d. gestisce il servizio del protocollo;
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e. è responsabile della prevenzione delle crisi, della preparazione alle crisi e della gestione delle crisi all’interno del DFAE e affronta le crisi all’estero in cui sono coinvolti cittadini svizzeri; f. dirige il Centro di analisi e previsione; g. assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappre- sentanze svizzere all’estero e la coordina, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all’estero; impartisce alle rappresentanze svizzere all’estero le istruzioni necessarie; h. sostiene il Dipartimento nell’organizzazione operativa e logistica di confe- renze multilaterali.
Art. 7 Abrogato
Art. 9 cpv. 3 lett. a
3 Nel perseguire tali obiettivi svolge segnatamente le seguenti funzioni:
a. elabora il programma globale della cooperazione internazionale della Sviz- zera, d’intesa con la Segreteria di Stato del DFAE, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) non- ché eventuali altri uffici, e ne rende conto al Parlamento;
Abrogato
Art. 12 cpv. 5 5 Sono sottoposte alla Segreteria di Stato del DFAE; sono fatte salve le funzioni di altre direzioni competenti, in particolare quelle della Direzione delle risorse di cui all’articolo 10.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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