AS 2020 5903
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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Modifica del 17 e del 26 novembre 2020 Approvata dal Consiglio federale il 4 dicembre 2020
L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC) decreta:
I Il regolamento di previdenza del 15 giugno 20071 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione è modificato come segue:
Art. 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite, alle persone che conti- nuano ad essere affiliate secondo l’articolo 18d e alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio.
Art. 18 cpv. 1 lett. a
1 L’assicurazione termina:
a. con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché in quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità e l’assicurazione non sia mantenuta secondo l’articolo 18d;
Art. 18d Mantenimento dell’assicurazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o di comune intesa
1 Se, dopo il compimento del 58° anno di età e prima del compimento del 65° anno
di età, il rapporto di lavoro di una persona assicurata è risolto dal datore di lavoro o di comune intesa, su richiesta della persona assicurata l’assicurazione è mantenuta secondo l’articolo 47a capoversi 2–6 LPP. La comunicazione relativa al manteni-
1 RS 172.220.141.1
2020-0344 5903
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mento dell’assicurazione deve pervenire per scritto a PUBLICA entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
2 La persona assicurata deve pagare le spese amministrative conformemente al
regolamento delle spese e il premio di rischio per l’assicurazione dei rischi di deces- so e di invalidità. Se mantiene anche la previdenza, la persona assicurata deve paga- re, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro; può versare contributi di risparmio volontari. 3 Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio è determinante il guadagno assicurato nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Se man- tiene la previdenza, la persona assicurata può chiedere che per il calcolo dei contri- buti di risparmio e del premio di rischio sia determinante la metà del precedente guadagno assicurato. 4 Per il rimanente la persona assicurata ha gli stessi diritti di chi è assicurato sulla base di un rapporto di lavoro in essere. 5 Il mantenimento dell’assicurazione termina al verificarsi dei rischi di decesso o di invalidità oppure al compimento del 65° anno di età. In caso di invalidità parziale, il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente al diritto alla rendita di invalidità. 6 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza prima del compi- mento del 65° anno di età, la prestazione di uscita è trasferita almeno fino a concor- renza dell’importo che può essere utilizzato per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza. 7 Se dopo tale trasferimento almeno un terzo della prestazione di uscita resta presso PUBLICA, l’assicurazione è mantenuta. Il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente alla prestazione di uscita trasferita. 8 Se, dopo il trasferimento, presso PUBLICA resta meno di un terzo della prestazio- ne di uscita, l’assicurazione termina. La parte restante della prestazione di uscita è: a. versata come prestazione di vecchiaia alla persona assicurata se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età; b. trasferita a un istituto di libero passaggio se la persona assicurata non ha an- cora compiuto il 60° anno di età. 9 Se l’assicurazione termina a seguito della disdetta da parte della persona assicurata o da parte di PUBLICA per il mancato pagamento di contributi, la prestazione di uscita è: a. versata come prestazione di vecchiaia alla persona assicurata se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età; b. trasferita a un istituto di libero passaggio se la persona assicurata non ha an-
cora compiuto il 60° anno di età.
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Art. 26 cpv. 4 4 È fatto salvo il pagamento del premio di rischio in caso di mantenimento dell’assi- curazione di cui all’articolo 18d.
Art. 27 cpv. 2 2 In caso di mantenimento dell’assicurazione di cui all’articolo 18d, i contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dalla persona assicurata. Sono fatturati a quest’ultima mensilmente.
Art. 32 cpv. 5 5 Se si sono ottenuti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazi- oni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati.
1bis In caso di mantenimento dell’assicurazione di cui all’articolo 18d, la persona assicurata deve pagare il proprio contributo di risanamento. Quest’ultimo è fatturato alla persona assicurata.
Art. 40 cpv. 1, 2 e 7 1 All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell’avere di vec- chiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vec- chiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conforme- mente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.
2 Abrogato
7 Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell’assicurazione di cui
all’articolo 18d si è protratto per oltre due anni.
Titolo dopo l’art. 59 Capitolo 7: Rendita transitoria e piano sociale
Sezione 2 (art. 62 e 63) Abrogata
Titolo prima dell’articolo 64 Abrogato
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Art. 64, rubrica e cpv. 5 Prestazioni del piano sociale 5 Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento della rendita di vecchiaia di cui al capoverso 2 e della rendita transi- toria.
Art. 66 cpv. 1 lett. c 1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secon- do le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che: c. la rendita di invalidità è inferiore al dieci per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al due per cento dell’im- porto minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 LAVS.
Art. 81a Diritto in caso di termine dell’assicurazione secondo l’articolo 18d Se l’assicurazione termina senza che subentri un evento di previdenza, il diritto alla prestazione di uscita è retto dall’articolo 18d capoversi 8 e 9.
Art. 83 cpv. 1 lett. b e 5 1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se: b. inizia un’attività lucrativa indipendente in Svizzera e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure
5 Abrogato
Art. 85 cpv. 5 5 Per i contributi di risparmio che la persona assicurata ha versato al posto del datore di lavoro in caso di congedo non pagato di cui all’articolo 18a, di mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c o di mantenimento dell’assicurazione di cui all’articolo 18d, non viene calcolato il supplemento ai sensi del capoverso 2 lette- ra b.
1bis Se il mantenimento dell’assicurazione di cui all’articolo 18d si è protratto per oltre due anni, non si ha diritto al prelievo anticipato né alla costituzione in pegno.
Art. 93 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
2 L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:
a. al compimento del 65° anno di età;
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Art. 108l Disposizione transitoria della modifica del 17 e del 26 novembre 2020 Gli assicurati che hanno compiuto il 62° anno di età prima del 1° dicembre 2020 e che il 1° gennaio 2021 non hanno ancora rimborsato i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni: a. non possono più rimborsare i prelievi anticipati; gli obblighi secondo l’arti- colo 93 capoverso 1 decadono; b. possono effettuare riscatti se questi ultimi, unitamente ai prelievi anticipati, non superano le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
26 novembre 2020 In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Christoph Freymond La segretaria, Sibylle Schmid
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