AS 2020 5933
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali
del 29 ottobre 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi di promozione
Art. 1 Il sostegno ha lo scopo di promuovere manifestazioni e progetti culturali che: a. sono d’interesse nazionale e permettono al grande pubblico di confrontarsi con varie forme di espressione culturale; b. contribuiscono all’attuazione della Convenzione del 17 ottobre 20032 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Sezione 2: Principi e ambiti di promozione
Art. 2 Principi 1 La Confederazione può realizzare manifestazioni e progetti propri, affidarne la realizzazione a terzi o sostenere manifestazioni e progetti di terzi.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Art. 3 Ambiti di promozione Sono sostenuti manifestazioni e progetti nei seguenti ambiti:
RS 442.128
2020-1443 5933
Regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali. O del DFI RU 2020
a. grande pubblico: manifestazioni culturali di interesse nazionale che permet- tono al grande pubblico di confrontarsi con varie forme di espressione cultu- rale; b. salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: manifestazioni e progetti volti a sensibilizzare e creare reti, ampliare il sapere e acquisire competenze nel campo del patrimonio culturale immateriale.
Sezione 3: Requisiti di promozione
Art. 4 Manifestazioni e progetti per il grande pubblico 1 Le manifestazioni e i progetti per il grande pubblico devono soddisfare i seguenti requisiti: a. sono d’interesse nazionale; b. mirano a un pubblico complessivo di almeno 10 000 persone; se si svolgono su un lasso di tempo più lungo o in varie sedi devono essere esplicitamente riconoscibili come parte di un programma globale; c. sono organizzati e realizzati principalmente da operatori culturali non pro- fessionisti; d. sono accessibili al pubblico, nella misura del possibile senza barriere; e. non sono a scopo di lucro; f. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata. 2 Sono d’interesse nazionale le manifestazioni e i progetti d’importanza determinan- te per le rispettive forme di espressione culturale o per più comunità linguistiche e culturali della Svizzera.
Art. 5 Manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale Le manifestazioni e i progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immate- riale devono soddisfare i seguenti requisiti: a. contribuiscono alla sensibilizzazione, alla creazione di reti, all’ampliamento delle conoscenze o all’acquisizione di competenze relative al patrimonio cul- turale immateriale; b. sono rilevanti per gli enti promotori del patrimonio culturale immateriale; c. non sono a scopo di lucro; d. si fondano su solide basi specialistiche; e. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.
Regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali. O del DFI RU 2020
Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi
Art. 6 Criteri di promozione Le manifestazioni e i progetti sono valutati secondo i seguenti criteri: a. chiarezza e plausibilità della strategia; b. qualità contenutistica e specialistica della manifestazione o del progetto.
Art. 7 Calcolo dei contributi
1 I contributi ammontano:
a. per manifestazioni e progetti per il grande pubblico, al massimo al 20 per cento dei costi e a 200 000 franchi per manifestazione o progetto; b. per manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, al massimo al 50 per cento dei costi e a 100 000 franchi per manifestazione o progetto. 2 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.
3 I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 8 Procedura 1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione dei contributi.
2 Per l’erogazione di contributi per manifestazioni e progetti per il grande pubblico l’UFC indice annualmente un bando di concorso. Le richieste devono essere inoltra- te all’UFC entro il 1° settembre. 3 Per l’erogazione di contributi per manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale l’UFC può indire annualmente un bando di concor- so. Può inoltre fissare una priorità tematica. L’UFC indica tale priorità tematica e il termine per l’inoltro delle richieste nel bando di concorso.
4 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e
contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. 5 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare del contributo e le pre- stazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 9 Regola di priorità È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali. O del DFI RU 2020
Art. 10 Oneri I beneficiari di contributi sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti la manifestazio- ne o il progetto sostenuto; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali della manifestazio- ne o del progetto sostenuto; d. presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione della manifestazione o del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DFI del 5 luglio 20163 concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni culturali e progetti è abrogata.
Art. 12 Disposizioni transitorie Alle procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
29 ottobre 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
3 RU 2016 2829