AS 2020 5943
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica
del 29 ottobre 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi di promozione
Art. 1 Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro svilup- po.
Sezione 2: Principio e ambiti di promozione
Art. 2
1 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
2 Sono sostenuti:
a. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M; b. lo svolgimento di corsi e campi G+M per bambini e giovani.
Sezione 3: Formazione e formazione continua dei monitori G+M
Art. 3 Formazione di monitore G+M
1 Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo i
seguenti tre moduli di formazione:
RS 442.131 1 RS 442.1
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Regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica. O del DFI RU 2020
a. un modulo di base; b. un modulo in campo musicale; c. un modulo in campo pedagogico. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono i moduli e quelli relativi al contenuto e alla durata dei moduli. 3 Chi è in possesso di qualifiche equivalenti può essere dispensato dai moduli in campo musicale o pedagogico. L’UFC stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.
Art. 4 Requisiti per l’ammissione alla formazione
1 Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:
a. maggiorenni; b. domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein o di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e c. idonee a condurre corsi e campi. 2 L’UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre corsi e campi.
Art. 5 Procedura di ammissione alla formazione 1 La segreteria G+M decide in merito all’ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un’eventuale dispensa dai moduli di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 3. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M si avvale di esperti.
2 Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere
presentate all’UFC in qualsiasi momento. 3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 4.
Art. 6 Formazione continua
1 I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.
2 L’UFC definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione
continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione continua.
Art. 7 Contributi per l’istituzione di moduli di formazione e formazione continua 1 L’UFC può assegnare agli enti promotori un contributo unico per l’istituzione di corsi di formazione e formazione continua.
2 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.
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Art. 8 Contributi per la partecipazione a moduli di formazione e formazione continua 1 Il modulo di base e la giornata obbligatoria di formazione continua sono organizza- ti dalla segreteria G+M. Per i monitori G+M la partecipazione a questi moduli è gratuita.
2 L’UFC può contribuire ai costi per la partecipazione a moduli di formazione e
formazione continua proposti da terzi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’UFC secondo l’articolo 3 capoverso 2 o secondo l’articolo 6 capoverso 2. 3 L’UFC partecipa ai costi di formazione e formazione continua fino al 70 per cento, ma al massimo con un importo di 200 franchi per partecipante e per giornata di formazione.
4 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.
Art. 9 Sospensione e revoca del certificato La segreteria G+M può sospendere o revocare il riconoscimento quale monitore G+M se: a. la persona interessata trasgredisce agli obblighi contenuti nella presente or- dinanza; b. sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata al ruolo di monito- re G+M.
Sezione 4: Corsi e campi G+M
Art. 10 Corsi G+M 1 È considerato corso G+M una sequenza d’insegnamento da 10 a 20 lezioni imparti- ta a cadenza regolare nell’arco di sei mesi.
2 Una lezione dura 45 minuti.
3 I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein.
4 A un corso G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani.
Per i corsi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custo- dia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.
Art. 11 Campi G+M
1 È considerato campo G+M un blocco d’insegnamento impartito nell’ambito della
vita comunitaria in un campo di una durata compresa tra 2 e 7 giorni. 2 Devono essere impartite almeno cinque lezioni al giorno, della durata di 45 minuti ciascuna.
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3 I campi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può
autorizzare eccezioni, segnatamente se in Svizzera non sono disponibili alloggi adeguati.
4 A un campo G+M devono partecipare almeno dieci bambini o giovani.
5 Per i campi a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custo- dia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può in singoli casi prevedere eccezioni ai capoversi 1, 2 e 4.
Art. 12 Ente promotore
1 Chi intende proporre corsi o campi G+M (ente promotore) deve:
a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico; b. essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein; c. avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein. 2 Le scuole di musica e le scuole possono ricevere contributi soltanto per corsi e campi che si tengono al di fuori del normale orario scolastico.
Art. 13 Partecipazione
1 La partecipazione ai corsi e ai campi G+M è aperta a tutti i bambini e giovani
domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein o di nazionalità svizzera o del Liechten- stein. 2 L’offerta è destinata a bambini e giovani che, nell’anno di svolgimento del corso o del campo, hanno un’età compresa tra i 4 e i 25 anni.
Art. 14 Condizioni di custodia 1 Per lo svolgimento di un corso G+M è necessaria la presenza di almeno un monito- re G+M certificato. 2 L’UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.
Art. 15 Procedura per contributi ai corsi e ai campi G+M
1 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi.
2 Gli enti promotori devono presentare le richieste di contributi all’UFC. La segrete- ria G+M stabilisce i termini d’inoltro.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti.
4 L’UFC stabilisce l’ammontare dei contributi e può fissare un numero massimo di
decisioni positive per ente promotore e anno civile. 5 I contributi, unitamente a quelli dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi dei corsi e dei campi.
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Art. 16 Ordine di priorità Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC procede secondo l’ordine di priorità seguente: a. contingenti per ognuna delle quattro regioni linguistiche della Svizzera; b. contingenti per discipline musicali; c. contingenti per età dei partecipanti.
Sezione 5: Segreteria G+M
Art. 17 Compiti
1 La segreteria G+M adempie i compiti secondo la presente ordinanza.
2 È incaricata in particolare dello svolgimento degli affari operativi e della conces- sione dei contributi del programma G+M.
Art. 18 Nomina e contratto di prestazioni 1 L’UFC nomina la segreteria G+M in considerazione della legislazione sugli acqui- sti pubblici della Confederazione.
2 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19 Disposizione transitoria Alle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20152 concernente il regime di promo- zione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica.
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
29 ottobre 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
2 RU 2015 5631
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