AS 2020 5949
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione cinematografica è modifi- cata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b e c 1 La presente ordinanza disciplina gli strumenti di promozione, le condizioni, i principi di calcolo e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nei seguenti settori: b. promozione della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica; c. promozione della cultura cinematografica e della formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.
Art. 3 lett. f e i Nella presente ordinanza s’intende per: f. nuova leva: una persona che ha partecipato alla sceneggiatura, alla regia o alla produzione di al massimo tre cortometraggi o due lungometraggi in una posizione di responsabilità nel settore artistico o tecnico; i. premio alla pluralità: un aiuto finanziario per contributi alla pluralità dell’offerta in Svizzera.
Art. 5 cpv. 1 1 Chi richiede un contributo a progetto conformemente al titolo secondo capitolo 2 deve dimostrare che tutte le persone fisiche e giuridiche partecipanti al progetto in misura determinante sono indipendenti.
1 RS 443.113
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Art. 7 cpv. 2 lett. e ed f, nonché 3
2 Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione:
e. promozione della distribuzione e della diffusione. f. Abrogata 3 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 2 numero 1.
Art. 9 cpv. 2, frase introduttiva 2 I film coprodotti con imprese che commercializzano film, segnatamente emittenti televisive, piattaforme online, imprese mediatiche, cinema e imprese di distribuzione oppure coprodotti con istituzioni di formazione e formazione continua sono sostenu- ti a condizione di dimostrare che:
Art. 12 Promozione cinematografica selettiva Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono concessi secon- do i criteri di qualità stabiliti nell’allegato 2 numero 2.1.
Art. 13 cpv. 3
3 I criteri per il reinvestimento sono stabiliti nell’allegato 2 numero 2.2.
Art. 14 Promozione cinematografica legata alla sede di produzione 1 Gli aiuti finanziari accordati sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione) sono concessi se un film è stato realizzato in parte determi- nante in Svizzera. 2 Sono ritenuti realizzati in parte determinante in Svizzera i film di fiction che:
a. sono realizzati come film svizzeri, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 2 000 000 di fran- chi; b. sono coprodotti con l’estero sotto la responsabilità di un’impresa di produ- zione svizzera, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 1 200 000 di franchi; c. sono coprodotti con un’impresa di produzione svizzera sotto la responsabili- tà di un’impresa di produzione estera, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 300 000 franchi.
3 Sono ritenuti realizzati in parte determinante in Svizzera i documentari che:
a. sono realizzati come film svizzeri e le cui spese computabili ammontano al- meno a 350 000 franchi; b. sono coprodotti con l’estero sotto la responsabilità di un’impresa di pro- duzione svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a
250 000 franchi;
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c. sono coprodotti con un’impresa di produzione svizzera sotto la responsabili- tà di un’impresa di produzione estera e le cui spese computabili ammontano almeno a 150 000 franchi.
4 I film svizzeri devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
a. per i film di fiction, almeno l’80 per cento del preventivo per la realizzazio- ne deve essere speso in Svizzera; b. per i documentari, almeno il 60 per cento del preventivo per la realizzazione deve essere speso in Svizzera. 5 I film televisivi non sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione.
Titolo dopo l’art. 14 Capitolo 2a: Promozione della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica
Art. 14a Strumenti di promozione 1 La Confederazione promuove la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica in tutta la Svizzera mediante aiuti finanziari alla distribuzione e alla proiezione nei cinema di film che arricchiscono l’offerta cinematografica. Possono ricevere premi alla pluralità: a le imprese di distribuzione che distribuiscono film svizzeri e coproduzioni riconosciute con regia svizzera, segnatamente in più regioni linguistiche e nelle regioni rurali; b. le imprese di distribuzione che contribuiscono in maniera determinante alla proiezione di film di diversa origine geografica e culturale nei cinema in tut- ta la Svizzera; c. le imprese di proiezione che programmano un’offerta cinematografica varia- ta, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani; d. le imprese di proiezione che contribuiscono all’importanza dei cinema quali luoghi d’incontro culturale, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani. 2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 3 numero 1.
Art. 14b Attività che possono beneficiare di un sostegno
1 Possono beneficiare di un sostegno:
a. la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni riconosciute con regia svizzera che realizzano da un minimo di 2000 a un massimo di 60 000 entra- te nei cinema; b. la distribuzione di film senza regia svizzera:
1. le cui spese di realizzazione sono inferiori a 10 milioni di franchi,
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2. che non possono beneficiare di un sostegno secondo gli articoli 45 o
53 OPICin2 o da parte del programma di sostegno del Consiglio
d’Europa, e
3. che realizzano da un minimo di 2000 a un massimo di 60 000 entrate
nei cinema; c. i programmi cinematografici variati nelle regioni rurali e nelle città di medie e grandi dimensioni; d. le misure e le iniziative che rafforzano il ruolo dei cinema quali luoghi d’incontro e di partecipazione culturale, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani. 2 Gli aiuti finanziari sono calcolati secondo i criteri stabiliti nell’allegato 3 numero 2.
Art. 14c Imprese che possono beneficiare di un sostegno nonché film e sale esclusi dal sostegno 1 Gli aiuti finanziari per promuovere la pluralità dell’offerta possono essere richiesti soltanto da imprese private che: a. sono iscritte nel registro dei distributori o nel registro delle sale cinematogra- fiche; b. svolgono la loro attività in maniera professionale, segnatamente le imprese di distribuzione che distribuiscono regolarmente film di una certa portata o le imprese di proiezione i cui programmi si svolgono in sale cinematografi- che che ospitano almeno 50 proiezioni all’anno; c. adempiono agli obblighi di cui agli articoli 19 e 24 LCin. 2 Sono esclusi dal sostegno secondo l’articolo 14b capoverso 1 lettera a i film la cui distribuzione o diffusione è già sostenuta in base all’articolo 7.
3 Sono esclusi dal sostegno secondo l’articolo 14b capoverso 1 lettera c:
a. le imprese di proiezione con più di 25 sale cinematografiche; le imprese o sale economicamente legate tra loro sono considerate una singola impresa; b. le sale cinematografiche ammesse a partecipare al programma di sostegno del Consiglio d’Europa «Europe Cinémas».
Titolo prima dell’art. 15 Capitolo 3: Promozione della cultura cinematografica e della formazione continua
Art. 15 cpv. 1 e 4
1 Abrogato
2 RS 443.122
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4 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 4 numero 1.
Art. 16 cpv. 1 lett. a e 2 1 Possono beneficiare di un sostegno progetti e attività che contribuiscono al rag- giungimento in Svizzera degli obiettivi definiti dal legislatore. Sono sostenuti in particolare i progetti e le attività destinati a: a. valorizzare film selezionati della creazione cinematografica attuale e del pa- trimonio cinematografico nonché promuovere lo scambio tra i cineasti e il pubblico in occasione di festival cinematografici; 2 Gli aiuti finanziari sono concessi secondo i criteri di qualità stabiliti nell’allegato 4 numero 2.
Art. 17 cpv. 1 e 2
1 Gli aiuti finanziari per promuovere la cultura cinematografica o la formazione
continua delle persone occupate nella cinematografia possono essere richiesti soltan- to da istituzioni e imprese private. 2 I contributi strutturali possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che svolgono regolarmente compiti d’interesse pubblico. Esse devono garantire il rein- vestimento di eventuali utili nell’attività sovvenzionata.
Art. 18 Conservazione del patrimonio cinematografico svizzero
1 La Confederazione promuove la conservazione del patrimonio cinematografico
svizzero mediante contributi strutturali concessi alla Fondazione «Cineteca svizze- ra» per i seguenti compiti d’interesse pubblico: a. collezionare, conservare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera; b. restaurare i film svizzeri; c. collaborare con altre istituzioni nazionali e internazionali che contribuiscono alla conservazione del patrimonio audiovisivo. 2 L’estensione dei compiti, l’indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono disciplinati in un contratto di prestazioni stipulato tra la Fondazione «Cineteca svizzera» e l’UFC. Quando stipula il contratto, l’UFC provvede affinché siano rispettati i criteri stabiliti nell’allegato 5 numero 2. 3 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 4 numero 1.
Art. 20 Coordinamento fra i contributi a progetto e i contributi strutturali Chi riceve contributi strutturali dall’UFC per un compito d’interesse pubblico non può richiedere altri aiuti finanziari secondo la presente ordinanza.
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Art. 21 cpv. 3 lett. b 3 I seguenti strumenti di promozione secondo la presente ordinanza possono essere cumulati con gli strumenti di promozione secondo l’OPICin3 nel quadro degli im- porti massimi applicabili: b. i contributi strutturali o i contributi a progetto per la promozione della cultu- ra cinematografica e della formazione continua secondo la presente ordinan- za con gli aiuti finanziari secondo l’OPICin.
Art. 23 cpv. 3 Abrogato
Art. 24 cpv. 3 lett. c 3 La disposizione concernente la quota del finanziamento federale di cui al capover- so 1 non si applica: c. ai premi alla pluralità secondo gli articoli 14a14c.
Art. 26 cpv. 1 1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzio- ne ammontano: a. al 40 per cento delle spese computabili per i film senza produzione respon- sabile svizzera e senza regia svizzera, escluse le spese di cui all’articolo 29 capoverso 3; b. al 20 per cento delle spese computabili e delle spese di cui all’articolo 29 capoverso 3 per gli altri film.
Art. 26a Aiuti finanziari per la promozione della pluralità 1 Gli aiuti finanziari per la promozione della pluralità sono calcolati in base ad aliquote forfettarie. Le aliquote devono essere calcolate in modo tale che l’aiuto finanziario non superi il 50 per cento delle spese medie necessariamente correlate all’attività promossa. 2 Per la distribuzione, l’aiuto finanziario è calcolato per film. Le aliquote sono stabilite e pubblicate annualmente. 3 Nel caso delle imprese di proiezione, gli aiuti finanziari sono calcolati annualmente sulla base della composizione del programma cinematografico e dei programmi speciali svolti.
Art. 28, frase introduttiva, nonché lett. f e g Nella promozione selettiva e nella promozione legata al successo della creazione cinematografica svizzera sono computabili le spese per lo sviluppo e la realizzazione
3 RS 443.122
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del progetto e per la commercializzazione del film necessarie ad ogni fase del pro- getto, in particolare: f. per la distribuzione e la diffusione: le spese necessarie per le misure promo- zionali e le misure di mediazione rivolte a specifici gruppi target, segnata- mente per la pubblicità, per altre misure in relazione alla commercializza- zione, come la sottotitolazione e l’audiodescrizione, o per eventi collaterali come proiezioni con cineforum; g. Abrogata
Art. 29 cpv. 3 3 Se il film è prodotto senza aiuti finanziari della promozione selettiva alla realizza- zione e sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettere b e c, sono inoltre computabili: a. gli onorari degli sceneggiatori fino al 3 per cento delle spese di realizzazio- ne, ma al massimo 50 000 franchi; b. le spese di allestimento sostenute fino al 5 per cento delle spese di realizza- zione, ma al massimo 50 000 franchi.
Art. 32a Promozione della pluralità 1 I premi alla pluralità per le imprese di distribuzione sono assegnati nell’ordine di presentazione delle domande e versati nei limiti dei crediti stanziati. 2 I premi alla pluralità per le imprese di proiezione sono calcolati ogni anno in funzione dei crediti stanziati.
Art. 33 cpv. 3 e 4 3 Gli aiuti finanziari per la promozione della cultura cinematografica e della forma- zione continua sono pubblicati dall’UFC in un bando di concorso soltanto se diverse istituzioni o imprese possono essere prese in considerazione per una promozione. 4 Gli aiuti finanziari della promozione legata al successo non sono pubblicati in un bando di concorso.
Art. 37 cpv. 3
3 In caso di presentazione per via elettronica, il modulo di domanda deve essere
firmato di propria mano.
Art. 41 cpv. 1
1 L’esame delle domande compete all’UFC.
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Art. 43 lett. d Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono sottoposte per perizia a una commissione di esperti composta dei seguenti comitati, investiti dei compiti descritti: d. «commercializzazione e pluralità»: perizia sulle domande per contributi alla commercializzazione di film.
Art. 44 cpv. 2 e 3 lett. b 2 I comitati «film di fiction», «documentario» e «film di animazione» si riuniscono una volta su due nella medesima composizione, sempre che l’adempimento delle prescrizioni sulla ricusazione ed eventuali impedimenti lo consentano.
3 Nella composizione dei comitati «film di fiction», «documentario» e «film di
animazione», l’UFC provvede in particolare affinché vi siano rappresentate compe- tenze specialistiche ed esperienza nei seguenti settori: b. regia e sceneggiatura: competenza ed esperienza nella regia di film del gene- re corrispondente, nella drammaturgia e nella stesura di sceneggiature e di scalette;
Art. 62a Dati statistici Chi beneficia di un aiuto finanziario della Confederazione è tenuto a fornire le seguenti indicazioni: a. età, sesso ed esperienze professionali delle persone che partecipano al pro- getto o all’attività sovvenzionata; e b. salari e compensi per le rispettive funzioni.
Art. 64 cpv. 2 2 Per i film sostenuti con oltre 500 000 franchi occorre offrire almeno due posti di formazione, di cui almeno uno di praticantato.
Art. 64a Acquisto di prestazioni tecniche in Svizzera
1 Se la realizzazione di un lungometraggio svizzero di fiction o di animazione è
promossa mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, le prestazioni tecni- che devono essere acquistate da imprese con sede in Svizzera per almeno il 60 per cento delle spese. 2 Sono computabili soltanto le prestazioni di imprese indipendenti sotto il profilo personale, economico e organizzativo dalle imprese di produzione coinvolte.
3 Sono segnatamente considerate prestazioni tecniche:
a. il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d’illuminazione e mate- riale di scena; b. la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.
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Art. 65 cpv. 3, frase introduttiva 3 I film parlati o doppiati in una lingua nazionale devono inoltre essere muniti di audiodescrizione in almeno un’altra lingua nazionale:
Art. 65a Accessibilità del patrimonio cinematografico Dopo la loro commercializzazione, i film che sono stati realizzati mediante un aiuto finanziario della Confederazione devono rimanere accessibili al pubblico. A tale scopo l’UFC può stipulare licenze non esclusive.
Art. 68a Spese per la revisione Se un conteggio risulta inesatto o incompleto, le spese per la revisione fatta effettua- re dall’UFC sono a carico del beneficiario dell’aiuto finanziario.
Art. 70 cpv. 1 1 Chi ha beneficiato di un contributo a progetto deve consegnare all’UFC, insieme al conteggio, una copia del film su un comune supporto dati o provare in altro modo che il progetto è stato realizzato secondo i piani.
Art. 70a Dichiarazione di pagamenti e negozi giuridici in presenza di relazioni d’interesse 1 Chi beneficia di un aiuto finanziario quale un contributo a progetto o un contributo strutturale deve dichiarare i pagamenti e i negozi giuridici nei confronti di persone e imprese con le quali sussiste una relazione d’interesse. 2 I pagamenti devono essere menzionati separatamente nei conteggi relativi ai pro- getti che beneficiano di un sostegno o nel conto annuale. I negozi giuridici alla base dei pagamenti devono essere illustrati nel dettaglio e, su richiesta dell’UFC, docu- mentati.
3 Sussiste una relazione d’interesse segnatamente se persone o imprese:
a. fanno parte della direzione dell’impresa sovvenzionata o possono in altro modo, segnatamente in virtù di rapporti di proprietà, esercitare un’influenza determinante sull’attività del beneficiario dell’aiuto finanziario; b. sono contemporaneamente attive per altre persone e imprese legate al bene- ficiario dell’aiuto finanziario sotto il profilo personale, finanziario o struttu- rale; c. possono esercitare in altro modo un’influenza determinante sull’attività del beneficiario dell’aiuto finanziario; o d. hanno un rapporto stretto o sono imparentate con persone di cui alla let- tera a. 4 Su richiesta, l’UFC può esonerare dall’obbligo di dichiarazione le associazioni e le fondazioni di pubblica utilità che garantiscono, segnatamente attraverso provvedi- menti organizzativi o meccanismi di controllo interni, il riconoscimento tempestivo
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di eventuali conflitti di interesse e l’adozione di misure appropriate per evitare di compromettere gli interessi del beneficiario dell’aiuto finanziario.
Art. 73 cpv. 3 e 5 3 Le entrate realizzate in occasione di festival cinematografici in Svizzera sono computabili se il festival registra le entrate mediante un sistema riconosciuto dall’UFC e rende accessibili tutti i documenti contabili rilevanti per le entrate. 5 Se un’impresa di proiezione offre anche la possibilità di acquistare in Internet i film proiettati nelle sale cinematografiche, ogni acquisto vale come un’entrata di riferimento. Per il rimanente si applica l’articolo 73 capoverso 2.
Art. 74 cpv. 3 3 Le entrate secondo l’articolo 73 capoverso 3 sono computabili anche se avvenute prima dell’uscita nei cinema.
Art. 75 cpv. 3 3 Le entrate realizzate in occasione di festival non sono ponderate per regione lingui- stica.
Art. 76 Numero minimo di entrate di riferimento 1 Per poter beneficiare di accrediti della promozione cinematografica legata al suc- cesso, un film deve realizzare almeno il seguente numero di entrate di riferimento ponderate: a. film di fiction: 10 000 entrate; b. documentari: 5 000 entrate.
2 Per raggiungere il numero minimo, i punti di partecipazione a festival di cui
all’articolo 83 sono sommati alle entrate di riferimento, a condizione che il film abbia totalizzato almeno 50 proiezioni cinematografiche pubbliche in Svizzera.
Art. 79 cpv. 2 2 I film senza regia svizzera che sono ammessi nel calcolo degli accrediti secondo l’articolo 52 OPICin4 non sono ammessi come film di riferimento nel calcolo degli accrediti per la distribuzione secondo la presente ordinanza.
Art. 83 cpv. 4 4 L’UFC pubblica ogni anno un elenco che indica a quali delle categorie di cui al capoverso 2 appartengono i festival, le sezioni, le competizioni e i premi in base alla loro importanza internazionale.
4 RS 443.122
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Titolo prima dell’art. 84 Sezione 3: Basi per il calcolo degli accrediti
Art. 84 Annuncio degli aventi diritto 1 Per generare accrediti, gli aventi diritto devono annunciarsi una sola volta all’UFC indicando nome, indirizzo di corrispondenza e, all’occorrenza, indirizzo e-mail. I cittadini svizzeri senza un domicilio in Svizzera devono indicare un recapito postale in Svizzera. Eventuali modifiche devono essere notificate (art. 88a cpv. 1).
2 L’UFC conferma l’avvenuto annuncio.
Art. 8587 Abrogati
Art. 88 Calcolo automatico in base alle entrate notificate e ai punti di partecipazione a festival 1 Per il calcolo delle entrate di riferimento secondo la sezione 1, sono determinanti le entrate dei film notificate a Procinema da imprese di distribuzione e di proiezione in adempimento dell’obbligo legale di notifica di cui all’articolo 24 LCin nonché le entrate notificate a Procinema dai festival cinematografici secondo l’articolo 73 capoverso 3, nella misura in cui sono state verificate dall’Ufficio federale di stati- stica. 2 Per il calcolo dei punti di partecipazione a festival secondo la sezione 2 sono determinanti gli inviti a festival e i premi vinti rilevati e pubblicati dalla fondazione Swiss Films.
Art. 88a Revisione dei dati 1 Se le persone che potrebbero beneficiare di accrediti per un film in una delle fun- zioni di cui all’articolo 72 sono sconosciute o non è possibile recapitare loro delle comunicazioni, l’UFC pubblica il titolo del film sul proprio sito Internet e invita gli aventi diritto ad annunciarsi entro dieci giorni.
2 Non vengono calcolati accrediti per le funzioni per cui non si annuncia nessun
avente diritto e per gli aventi diritto a cui non è possibile recapitare delle comunica- zioni. 3 Se una funzione è rivendicata da diverse persone e non è disponibile una chiave di ripartizione sottoscritta, l’UFC stabilisce un termine per giungere a un’intesa. 4 Se, entro il termine stabilito, non perviene una chiave di ripartizione scritta, non vengono calcolati accrediti per la funzione in questione. 5 Chi fa valere degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per un film può, fino alla fine di gennaio dell’anno successivo, chiedere informazio- ni all’UFC in merito allo stato delle entrate e dei punti di partecipazione a festival dell’anno precedente nonché alle funzioni per cui è annunciato come avente diritto.
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6 Se,entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione, all’UFC non perviene
un’opposizione scritta motivata, l’informazione è considerata approvata.
Art. 89 cpv. 1 lett. c e 2 1 Se il numero minimo di entrate di riferimento di cui all’articolo 76 è raggiunto, agli aventi diritto sono accreditati i seguenti importi per ogni entrata di riferimento e per ogni punto di partecipazione a festival: c. 4.40 franchi per la produzione, al massimo 660 000 franchi per film; 2 Per i cortometraggi, agli aventi diritto è accreditato per ogni punto di partecipazio- ne a festival il 15 per cento degli importi di cui al capoverso 1.
Art. 93 Scadenza
1 La durata di validità degli accrediti è di due anni.
2 Gli accrediti per i quali, allo scadere della durata di validità, non è stata presentata alcuna domanda di reinvestimento scadono.
Art. 95 Utilizzazione degli accrediti 1 Gli aventi diritto sono tenuti a reinvestire gli accrediti della promozione cinemato- grafica legata al successo in un nuovo progetto, segnatamente: a. nello sviluppo di un nuovo progetto cinematografico; b. nella realizzazione, nella distribuzione, nella diffusione o nell’acquisizione di diritti di un nuovo film svizzero o di una nuova coproduzione riconosciu- ta.
2 Gli importi inferiori a 2500 franchi non possono essere reinvestiti.
3 È fatto salvo l’articolo 94 capoverso 2.
Art. 96 Domanda di reinvestimento 1 Chi intende farsi versare degli accrediti deve presentare all’UFC una domanda di reinvestimento. 2 Se l’accredito non può essere versato perché il progetto in cui si intende reinvestire non adempie ancora ai requisiti di cui all’articolo 49 capoverso 1, l’UFC emana una dichiarazione d’intenti di validità limitata (art. 48). 3 La validità della dichiarazione d’intenti può essere superiore ai due anni; tuttavia allo scadere di questo termine il progetto e la destinazione vincolata dell’accredito non possono più essere modificati. 4 La dichiarazione d’intenti può essere prorogata entro un periodo di cinque anni dalla comunicazione dell’accredito. Per il rimanente si applica l’articolo 48 capo- versi 24. 5 Gli accrediti riservati per un progetto in una dichiarazione d’intenti scadono dopo cinque anni dalla comunicazione dell’accredito.
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Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva 1 Fino al 70 per cento dell’importo assegnato è versato all’inizio delle riprese se è dimostrato che:
Art. 102 cpv. 3 Abrogato
Art. 105 cpv. 1 1 L’UFC incarica un servizio apposito di esaminare i conteggi e i documenti giustifi- cativi. Per il rimanente si applica l’articolo 68a.
Titolo dopo l’art. 105 Capitolo 4: Disposizioni procedurali particolari della promozione della pluralità
Art. 105a Procedura per le imprese di distribuzione 1 Le imprese di distribuzione che richiedono un premio alla pluralità secondo l’arti- colo 14a capoverso 1 lettere a e b devono notificare all’UFC il film per il quale è richiesto un sostegno al più tardi il giorno dell’uscita nei cinema. 2 L’UFC verifica se sono soddisfatte le condizioni di ammissione e, all’occorrenza, emana una dichiarazione d’intenti di validità limitata. Per il rimanente si applica l’articolo 48. 3 Il calcolo dell’aiuto finanziario avviene dopo la presentazione del conteggio delle proiezioni e delle entrate effettive per luogo di commercializzazione. Questo con- teggio deve pervenire all’UFC entro il termine di validità della dichiarazione d’intenti, e comunque al più tardi entro 15 mesi dall’uscita nei cinema. L’UFC può chiedere ulteriori indicazioni.
4 Se il conteggio perviene all’UFC dopo la scadenza del termine determinante
(cpv. 3), l’aiuto finanziario decade.
Art. 105b Procedura per le imprese di proiezione 1 Le imprese di proiezione che richiedono un premio alla pluralità secondo l’arti- colo 14a capoverso 1 lettere c e d devono annunciarsi all’UFC dopo la fine dell’anno civile per il quale hanno richiesto un sostegno. L’UFC pubblica il termine di annuncio sul proprio sito Internet. 2 Il premio alla pluralità è calcolato dopo la fine dell’anno civile. L’UFC può chiede- re ulteriori indicazioni.
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Art. 117a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2020 1 Per il calcolo degli accrediti della promozione legata al successo sono prese in considerazione con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2020 le entrate di riferimento di cui all’articolo 73 capoverso 5. 2 Per il calcolo degli accrediti della promozione legata al successo in base alle entra- te e ai punti di partecipazione a festival totalizzati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il numero minimo di entrate di riferimento e il numero minimo di proiezioni di cui all’articolo 76 sono dimezzati; l’importo da accreditare per entrata di riferimento è innalzato come segue: a. per le imprese di distribuzione di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettera d: da
2 a 2.50 franchi;
b. per le imprese di proiezione di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettera e: da
3.50 a 5 franchi.
3 Per la promozione della distribuzione di film usciti nei cinema tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, il numero minimo di spettatori per proiezione secondo gli alle- gati 1 numero 2.1.5.2 e 2 numero 2.1.2.2 nella versione del 21 aprile 2016 è ridotto da dieci a cinque spettatori in media. Inoltre, il numero minimo di proiezioni è ridotto come segue: a. per la promozione della distribuzione secondo l’allegato 2 numero 2.1.5.3 nella versione del 21 aprile 2016:
1. 40 invece di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca,
2. 20 invece di 25 proiezioni in due luoghi della Svizzera francese,
3. 7 invece di 14 proiezioni nella Svizzera italiana;
b. per la promozione della distribuzione secondo l’allegato 2 numero 2.1.2.2 nella versione del 21 aprile 2016, 40 invece di 50 proiezioni. 4 Alle domande di promozione della distribuzione di film usciti nei cinema a partire dal 1° gennaio 2021 si applica il diritto in vigore il 1° gennaio 2021. Per le proiezio- ni nell’anno civile 2021, il numero minimo di spettatori per proiezione secondo l’allegato 3 numeri 2.1.1.2 e 2.1.2.2 nella versione del 18 novembre 2020 è ridotto da dieci spettatori in media a cinque spettatori effettivi. Il numero minimo di proie- zioni secondo l’allegato 3 numeri 2.1.1.2 e 2.1.2.2 nella versione del 18 novembre
2020 è ridotto come segue:
a. 40 invece di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca; b. 20 invece di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese; c. 7 invece di 14 proiezioni nella Svizzera italiana.
Art. 118 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Gli allegati hanno effetto fino al 31 dicembre 2024.
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II
1 Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4 e 5 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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Allegato 1 (art. 7 cpv. 3, 14a cpv. 2, 15 cpv. 4 e 18 cpv. 3)
Regimi di promozione cinematografica della Confederazione 2021–2024
Per il periodo 20212024, la promozione cinematografica della Confederazione persegue i seguenti obiettivi sovraordinati, che determinano l’orientamento di tutti gli strumenti di promozione. La promozione cinematografica della Confederazione: – contribuisce alla diversità culturale e alla coesione sociale in Svizzera; – rafforza la visibilità della creazione cinematografica svizzera e del patrimo- nio cinematografico in Svizzera e all’estero; – in tutti gli ambiti di promozione, tiene conto del principio della diversità nell’accesso al sostegno, in particolare per quanto concerne le pari opportu- nità tra uomini e donne, l’equilibrio tra regioni linguistiche, progetti e orga- nizzazioni; – tiene conto del principio della pluralità dell’offerta e dell’accesso senza bar- riere ai film; – in tutti gli ambiti di promozione tiene conto del principio dell’uso parsimo- nioso delle risorse.
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Allegato 2 (art. 7 cpv. 3, 12 e 13 cpv. 3)
Regime di promozione 2021–2024 per la promozione della creazione cinematografica svizzera
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione
cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito per i diversi strumenti di promozione.
1.1.2 La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2021–2024 sono valutati prioritariamente i seguenti aspetti: a. impatto della promozione cinematografica sulla competitività della Svizzera come sede di produzione; b. evoluzione della pluralità dell’offerta nei diversi canali di commercia- lizzazione; c. proporzione tra uomini e donne nei progetti presentati e sostenuti.
1.2 Obiettivi della promozione durante la fase di sviluppo
e realizzazione 1.2.1 La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di sviluppo (promozione della stesura di sceneggiature e dello sviluppo di pro- getti) persegue i seguenti obiettivi: a. agevolare la stesura di un numero sufficientemente grande di sceneg- giature affinché le migliori possano essere trasposte in lungometraggi realizzati in Svizzera e all’estero e commercializzate su vasta scala; b. consentire lo sviluppo di progetti recepiti in più settori. 1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.1 sono: a. numero di sceneggiature e di attività di sviluppo di progetti che hanno beneficiato di un sostegno; b. numero di progetti ultimati e commercializzati con successo, scaturiti dalle sceneggiature o dalle attività di sviluppo di progetti che hanno be- neficiato di un sostegno; c. numero di progetti con una commercializzazione estesa a più settori. 1.2.3 La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di realizzazione (promozione della realizzazione) persegue i seguenti obiettivi: a. consentire ai cineasti svizzeri di realizzare autonomamente film di ele- vata qualità;
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b. rendere accessibili al pubblico svizzero film svizzeri e coproduzioni in tutte le forme di commercializzazione e contribuire così in misura de- terminante alla qualità e alla pluralità dell’offerta cinematografica sviz- zera; c. creare le premesse affinché film svizzeri e coproduzioni siano selezio- nati a importanti festival nazionali e internazionali e contribuiscano così all’affermazione dell’immagine positiva del cinema svizzero, in parti- colare nei principali Paesi di coproduzione della Svizzera; d. aumentare il numero di coproduzioni girate in Svizzera; e. fare in modo che nella realizzazione di film svizzeri, e in particolare di coproduzioni, siano presi maggiormente in considerazione i cineasti e le industrie tecniche svizzere per consolidare la competitività della Sviz- zera come sede di produzione cinematografica. 1.2.4 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.3 sono: a. numero di film svizzeri e coproduzioni la cui realizzazione ha benefi- ciato di un sostegno; b. numero di entrate e proiezioni nei cinema, così come numero di titoli di film svizzeri e di coproduzioni venduti attraverso altri canali di com- mercializzazione nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera; c. presenza e riconoscimenti di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera a festival importanti; d. numero di coproduzioni con la Svizzera secondo i Paesi di coproduzio- ne, la struttura di finanziamento e la quota di partecipazione artistica e tecnica; e. aumento del numero di giornate di ripresa in Svizzera e aumento del- le uscite per prestazioni tecniche, artistiche e logistiche fornite in Sviz- zera. 1.2.5 La promozione della postproduzione persegue l’obiettivo di rendere possibi- le l’ultimazione e la commercializzazione attraverso vari canali diversi dalla televisione lineare di lungometraggi svizzeri promettenti realizzati senza contributi federali alla realizzazione. 1.2.6 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.5 sono: a. numero di lungometraggi sostenuti durante la postproduzione; b. numero di entrate nelle sale cinematografiche, vendite e fruizioni trami- te servizi di media audiovisivi su richiesta nonché partecipazioni a im- portanti festival cinematografici nazionali e internazionali. 1.2.7 La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiet- tivi: a. gli autori e i registi devono poter scrivere in modo autonomo trattamen- ti e sceneggiature;
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b. i produttori devono poter sviluppare e realizzare in modo autonomo progetti fino alla fase della realizzazione; c. gli accrediti devono poter essere reinvestiti al più presto in nuovi pro- getti. 1.2.8 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.7 sono: a. numero di trattamenti, sceneggiature e scalette sviluppati grazie ai mez- zi della promozione cinematografica legata al successo; b. lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinve- stimento degli stessi secondo il tipo di reinvestimento.
1.3 Obiettivi della promozione durante la fase
di commercializzazione
1.3.1 La promozione selettiva della distribuzione e della diffusione persegue
l’obiettivo di aiutare i film svizzeri e le coproduzioni riconosciute con regia svizzera a raggiungere il loro pubblico target. 1.3.2 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.1 sono: a. numero di film la cui commercializzazione nei cinema e al di fuori delle sale ha beneficiato di una promozione selettiva; b. quota di film premiati che hanno beneficiato di una promozione seletti- va nei cinema e al di fuori delle sale; c. numero di programmi speciali rivolti a determinati gruppi target e rela- tive entrate nei cinema; d. numero di film commercializzati attraverso servizi di media audiovisivi su richiesta e numero di richieste a pagamento. 1.3.3 La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiet- tivi: a. rafforzare la creazione cinematografica svizzera permettendo a imprese di distribuzione di acquistare film svizzeri e coproduzioni maggiorita- rie; b. permettere alle imprese di distribuzione svizzere di reinvestire rapida- mente gli accrediti in nuovi progetti di distribuzione; c. rafforzare gli incentivi per le imprese di proiezione a programmare un’offerta attraente di film svizzeri; d. rafforzare la commercializzazione e la visibilità dei film attraverso i ca- nali di commercializzazione al di fuori dei cinema, in particolare attra- verso servizi di media audiovisivi su richiesta. 1.3.4 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.3 sono: a. numero di film nei quali sono stati investiti mezzi della promozione ci- nematografica legata al successo per misure promozionali e acquisti;
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b. lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinve- stimento degli stessi secondo il tipo di reinvestimento; c. numero di proiezioni ed entrate nei cinema di film svizzeri e coprodu- zioni; d. numero di film offerti su altri canali di commercializzazione elettronica diversi dalla televisione lineare.
2 Criteri
2.1 Criteri della promozione cinematografica selettiva
2.1.1. Promozione della stesura di sceneggiature
2.1.1.1 Gli sceneggiatori svizzeri e le imprese di produzione svizzere possono
richiedere un aiuto finanziario per le spese di stesura della sceneggiatura e per i corrispondenti lavori di sviluppo. Vengono privilegiate le domande presentate dalle nuove leve o dagli sceneggiatori e le domande di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui. 2.1.1.2 La promozione della stesura di sceneggiature è prevista per lungometraggi di fiction per il cinema e lungometraggi di animazione. 2.1.1.3 Nella promozione della stesura di sceneggiature sono determinanti in parti- colare i seguenti criteri: a. originalità del tema; b. qualità artistica e drammaturgica del trattamento; c. qualità e coerenza delle modalità di lavoro previste; d. potenziale del soggetto per un film per il cinema; e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.2 Promozione dello sviluppo di progetti
2.1.2.1 Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo (scaletta) di un lungometraggio documentario per il cinema o di un film di animazione, di una serie di animazione o di un pro- getto transmediale. Lo sviluppo di film di animazione, di serie di animazione o di progetti transmediali può essere sostenuto indipendentemente dalla lun- ghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiate le do- mande per film delle nuove leve e film di registe, così come le domande pre- sentate da persone che non possono investire alcun accredito della promo- zione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui. 2.1.2.2 La promozione dello sviluppo di progetti è prevista per progetti cinemato- grafici sviluppati su iniziativa dell’impresa di produzione svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, della strategia artistica e dell’ulteriore sviluppo del pro- getto cinematografico, nonché dei lavori preliminari di produzione in vista
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del finanziamento e della realizzazione. Per i progetti di film di animazione sono computabili le spese per la realizzazione di un film pilota. 2.1.2.3 Nella promozione dello sviluppo di progetti sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. originalità e qualità artistica della sceneggiatura o della scaletta; b. qualità e coerenza della strategia di sviluppo del contenuto; c. potenziale artistico e produttivo per un film per il cinema; d. orientamento delle misure di commercializzazione previste ai gruppi target; e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto. 2.1.2.4 Nella promozione dello sviluppo di progetti transmediali sono inoltre deter- minanti i seguenti criteri: a. grado di innovazione e contributo allo sviluppo della creazione cinema- tografica svizzera; b. qualità della strategia di sviluppo e di commercializzazione; c. cooperazione tra cineasti e altri specialisti dei media; d. accesso ad altre forme di promozione.
2.1.3 Promozione della realizzazione
2.1.3.1 Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un contributo alla
realizzazione di un film di fiction per il cinema e di un film di animazione o documentario, indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commer- cializzazione. Possono essere privilegiate le domande per film delle nuove leve e film di registe o per film che, in fase di pianificazione e realizzazione, tengono conto dell’impatto sull’ambiente e dell’uso parsimonioso delle ri- sorse. 2.1.3.2 La promozione della realizzazione è prevista in primo luogo per film svizze- ri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con regia svizzera e produzione responsabile svizzera. Le coproduzioni con regia este- ra possono essere sostenute per consentire una coproduzione con regia sviz- zera. 2.1.3.3 In linea di principio le coproduzioni sono sostenute solo se la quota di per- sonale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è propor- zionata alla quota del finanziamento svizzero.
2.1.3.4 I cofinanziamenti svizzeri con l’estero possono essere promossi se sono
ammessi in virtù dell’accordo di coproduzione applicabile. Nella promozio- ne dei cofinanziamenti sono determinanti inoltre i seguenti criteri: a. legame tra il progetto cinematografico e la Svizzera; b. ragioni tecniche o artistiche contrarie a una partecipazione di personale artistico e tecnico svizzero; c. reciprocità nell’ambito dei cofinanziamenti con il Paese in questione. 2.1.3.5 Per quanto riguarda i film di fiction, la promozione della realizzazione è limitata ai cortometraggi e ai lungometraggi destinati alla prima diffusione
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nei cinema o ai festival e con un potenziale di commercializzazione attraver- so canali diversi dalla televisione lineare. Nella promozione di progetti di film di fiction sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità artistica della sceneggiatura; b. stato di avanzamento del progetto; c. coerenza del dossier di produzione; d. coerenza artistica e tecnica del progetto; e. potenziale di commercializzazione; f. orientamento ai gruppi target e qualità della strategia di commercializ- zazione, marketing e promozione prevista; g. contributo alla pluralità dell’offerta; h. necessità e proporzionalità del contributo richiesto; i. esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale ri- chiesto supera i 400 000 franchi. 2.1.3.6 I progetti di film di animazione possono essere sostenuti indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i progetti di film di animazione con un potenziale cinematografico. Nella promozione di progetti di film di animazione sono determinanti in particola- re i seguenti criteri: a. qualità artistica e tecnica del progetto; b. stato di avanzamento del progetto; c. coerenza del dossier di produzione; d. coerenza artistica e tecnica del progetto; e. potenziale di commercializzazione; f. orientamento ai gruppi target e qualità della strategia di commercializ- zazione, marketing e promozione prevista; g. contributo alla pluralità dell’offerta; h. necessità e proporzionalità del contributo richiesto; i. esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale ri- chiesto supera i 400 000 franchi. 2.1.3.7 I progetti di documentari possono essere sostenuti indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i pro- getti di documentari con un potenziale cinematografico. Nella promozione di progetti di documentari sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità artistica della scaletta; b. stato di avanzamento del progetto; c. coerenza del dossier di produzione; d. coerenza artistica e tecnica del progetto; e. potenziale di commercializzazione; f. orientamento ai gruppi target e qualità della strategia di commercializ- zazione, marketing e promozione prevista; g. contributo alla pluralità dell’offerta;
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h. necessità e proporzionalità del contributo richiesto; i. esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale ri- chiesto supera i 200 000 franchi. 2.1.3.8 Per preparare la realizzazione di un lungometraggio di fiction (preparazione delle riprese), le imprese di produzione svizzere possono richiedere un anti- cipo non superiore al 15 per cento del contributo alla realizzazione previsto della promozione cinematografica selettiva. Nella decisione relativa al ver- samento devono essere considerati i seguenti criteri: a. dichiarazione d’intenti valida dell’UFC; b. realizzazione del progetto nei sei mesi successivi e finanziamento assi- curato di almeno il 50 per cento del progetto complessivo (senza con- tributi federali); c. plausibilità delle misure pianificate.
2.1.4 Promozione della postproduzione
2.1.4.1 Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure tecniche e artistiche di postproduzione. Sono com- putabili le spese di ultimazione necessarie, segnatamente per il montaggio e il suono, che non possono essere assunte dall’impresa di produzione. 2.1.4.2 Sono sostenuti soltanto lungometraggi svizzeri per il cinema e film ricono- sciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con regia svizzera, realizzati senza i contributi alla realizzazione della promozione cinematografica selet- tiva e della cui commercializzazione è responsabile un’impresa di distribu- zione o diffusione cinematografica svizzera indipendente. Possono essere sostenuti soltanto film le cui spese di realizzazione totali sono inferiori a
1 milione di franchi nel caso dei film di fiction e dei film di animazione o a
200 000 franchi nel caso dei documentari. Possono essere privilegiati i film
delle nuove leve e i film di registe. Sono computabili soltanto le spese per prestazioni fornite e conteggiate in Svizzera.
2.1.4.3 Nella promozione della postproduzione sono determinanti in particolare i
seguenti criteri: a. qualità artistica del premontaggio; b. quota dell’ultimazione tecnica in Svizzera in proporzione alle uscite del progetto nel complesso; c. qualità e coerenza della strategia di commercializzazione, comprese tut- te le possibili forme di commercializzazione (cinema, festival, video ecc.); d. contributo dell’impresa di distribuzione o diffusione; e. esperienza dell’impresa di distribuzione con film di questo genere; f. potenziale di commercializzazione estesa a più regioni linguistiche; g. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
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2.1.5 Promozione della distribuzione e della diffusione per film senza un grande potenziale di commercializzazione 2.1.5.1 Le imprese di distribuzione possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure promozionali e di mediazione rivolte a specifici gruppi target per film e programmi cinematografici che probabilmente realizzeran- no meno di 2000 entrate. Possono essere privilegiati: a. programmi cinematografici per bambini e giovani; b. film che hanno partecipato a sezioni di festival secondo l’articolo 83 capoverso 2 lettera a o sono stati insigniti di un premio secondo l’arti- colo 83 capoverso 2 lettere b o c; c. progetti particolarmente attenti all’uso sostenibile delle risorse.
2.1.5.2 Sono ammessi:
a. i lungometraggi svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizze- re con l’estero con regia svizzera; e b. i programmi cinematografici che durano almeno 40 minuti e compren- dono due o più film svizzeri o coproduzioni riconosciute con regia svizzera.
2.1.5.3 Nella promozione della distribuzione sono determinanti in particolare i
seguenti criteri: a. qualità e originalità della strategia di commercializzazione; b. rilevanza del film per una commercializzazione orientata verso specifici gruppi target; c. professionalità ed esperienza specifica dell’impresa di distribuzione; d. potenziale di commercializzazione nelle diverse regioni linguistiche e nei vari canali di diffusione; e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.6 Misure non pecuniarie
L’UFC può sostenere la produzione cinematografica indipendente anche con misure non pecuniarie, come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
2.1.7 Premio del cinema
L’UFC versa aiuti finanziari per i film in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del DFI del 30 settembre 20045 concernente il Premio del cinema svizzero.
2.2 Criteri per il reinvestimento degli accrediti della promozione
cinematografica legata al successo
2.2.1 Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo devono
essere reinvestiti, entro la scadenza, in un nuovo progetto cinematografico
5 RS 443.116
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dalle persone e dalle società aventi diritto. Nel reinvestimento sono determi- nanti in particolare i seguenti criteri:
2.2.2 Stesura di trattamenti, scalette e sceneggiature
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la stesura di un nuovo trattamento, per ricerche o per la stesura di una scaletta per un progetto di documentario, nonché per la stesura di una nuova sceneggiatura. Possono essere utilizzati per la rielaborazione di una sceneggiatura preesistente se a suo tempo era stata respinta una doman- da di contributo alla realizzazione secondo il numero 2.1.3 per lacune nella sceneggiatura. Le domande possono essere presentate da autori, registi e im- prese di produzione.
2.2.3 Sviluppo di progetti
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per lo sviluppo di progetti di film svizzeri o di film ricono- sciuti come coproduzioni svizzere con l’estero. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione. In caso di coproduzioni, l’impresa di produzione svizzera deve essere responsabile dello sviluppo di progetti e de- tenere i relativi diritti.
2.2.4 Realizzazione e postproduzione
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero. Le domande pos- sono essere presentate dalle imprese di produzione.
2.2.5 Distribuzione e diffusione
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la distribuzione e le misure promozionali a favore di film svizzeri e di coproduzioni. Le domande possono essere presentate dalle im- prese di produzione e di distribuzione. 2.2.6 Nell’ambito dell’acquisizione di diritti (garanzie minime), le imprese di distribuzione possono utilizzare gli accrediti per garanzie minime fino al
75 per cento della somma di garanzia pagata per la stesura della sceneggiatu-
ra da parte di autori svizzeri e per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri o di coproduzioni. 2.2.7 È escluso il reinvestimento nella distribuzione, nella diffusione e nell’acqui- sizione di diritti di film senza regia svizzera e di film la cui distribuzione può essere promossa secondo l’articolo 45 OPICin6 o la cui distribuzione nonché l’acquisizione dei relativi diritti possono essere promosse secondo l’arti- colo 53 OPICin.
6 RS 443.122
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Allegato 3 (art. 14a cpv. 2 e 14b cpv. 2)
Regime di promozione 2021–2024 per la promozione della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione
cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
1.1.2 La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2021–2024 sono valutate prioritariamente l’efficacia delle
misure per la promozione della pluralità dell’offerta e la visibilità della crea- zione cinematografica svizzera a livello nazionale e internazionale.
1.2 Obiettivi nel settore della distribuzione di film per il cinema
1.2.1 Garantire un’offerta cinematografica in Svizzera di elevata qualità e variata.
1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di film commercializzati nei cinema; b. numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film; c. numero di entrate e di proiezioni corrispondenti; d. origine dei film proiettati; e. sesso del regista; f. lingua di commercializzazione.
1.3 Obiettivi nel settore della programmazione e della mediazione
cinematografica nei cinema 1.3.1 Garantire un’offerta cinematografica di elevata qualità e variata in Svizzera.
1.3.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di film commercializzati nei cinema; b. numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film; c. numero di entrate e di proiezioni corrispondenti; d. origine dei film proiettati; e. sesso del regista; f. lingua di commercializzazione.
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1.3.3 Salvaguardare a lungo termine e in maniera sostenibile l’importanza dei
cinema quali luoghi d’incontro culturale.
1.3.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di proiezioni con tavole rotonde e manifestazioni analoghe sul- la creazione cinematografica svizzera; b. numero di programmi rivolto a specifici gruppi target e manifestazioni collaterali destinate a un pubblico giovane; c. numero di altri programmi rivolti a specifici gruppi target e manifesta- zioni collaterali, per anno, cinema e luogo di commercializzazione; d. numero di entrate corrispondenti; e. numero di misure di promozione e comunicazione per il dialogo con il pubblico.
2 Criteri
2.1 Criteri della promozione nel settore della distribuzione
2.1.1 Premi alla pluralità per la distribuzione di film svizzeri e coproduzioni (art. 14a cpv. 1 lett. a) 2.1.1.1 Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono un lungometraggio svizzero o un lungometraggio riconosciuto come coproduzione con regia svizzera possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). Per ogni film, il premio alla pluralità è calcolato sulla base delle proiezioni com- putabili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate realizzate. La commercializzazione estesa a più regioni linguistiche e le proiezioni nelle regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un’aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili. 2.1.1.2 Possono beneficiare di un sostegno i film che fanno registrare almeno 2000 entrate in tutta la Svizzera. È considerata come commercializzazione estesa a più regioni linguistiche una ulteriore commercializzazione di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. Devono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al sostegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate. 2.1.2 Premi alla pluralità per la distribuzione di film stranieri che contribuiscono alla pluralità dell’offerta (art. 14b cpv. 1 lett. b). 2.1.2.1 Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono prevalentemente film di cui all’articolo 14b capoverso 1 lettera b possono richiedere un aiuto fi- nanziario (premio alla pluralità) per la distribuzione di tali film. Per ogni film, il premio alla pluralità è calcolato sulla base delle proiezioni computa- bili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate realizzate. La commercializzazione estesa a più regioni linguistiche e le proiezioni nelle
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regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un’aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili. 2.1.2.2 Possono beneficiare di un sostegno solo i film che fanno registrare almeno
2000 entrate in tutta la Svizzera. È considerata come commercializza-
zione estesa a più regioni linguistiche una ulteriore commercializzazione di
50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due
luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. De- vono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al so- stegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate.
2.2 Criteri della promozione nel settore delle sale cinematografiche
2.2.1 Premi alla pluralità per la programmazione nelle sale cinematografiche
(art. 14a cpv.1 lett. c)
2.2.1.1 Le imprese di proiezione registrate che mediante una programmazione
variata contribuiscono in modo determinante alla pluralità dell’offerta pos- sono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). I premi alla plu- ralità sono calcolati e versati annualmente, nei limiti dei crediti stanziati, sul- la base dei titoli di film proiettati, delle entrate realizzate e delle proiezioni per sala durante l’anno precedente. Per le grandi città i requisiti in materia di pluralità dell’offerta sono più severi rispetto a quelli per le città di medie di- mensioni e le regioni rurali. 2.2.1.2 Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri: a. numero di film, entrate e proiezioni per sala secondo il Paese di origine e l’età dei film; b. quota di tali film sull’intero programma della sala cinematografica; c. ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni, regione rurale).
2.2.2. Premi alla pluralità per cinema con programmi speciali
2.2.2.1 Le imprese di proiezione registrate che contribuiscono in modo determinante all’importanza dei cinema quali luoghi d’incontro culturale, segnatamente organizzando tavole rotonde o attuando altre misure rivolte a specifici grup- pi target, possono richiedere un aiuto finanziario. Tale aiuto è calcolato, nei limiti dei crediti stanziati, sulla base del numero delle misure attuate durante l’anno precedente, delle relative entrate e del genere dei film. Per le grandi città i requisiti in materia di pluralità dell’offerta sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali. 2.2.2.2 Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri: a. numero totale di misure rivolte a specifici gruppi target e programmi speciali;
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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2020
b. quote di questi programmi speciali sull’intero programma della sala ci- nematografica; c. quote dei programmi speciali rivolti a un pubblico giovane e dei film con regia svizzera; d. genere di film e numero di entrate nel quadro di programmi speciali; e. ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni, regione rurale).
2.3 Misure non pecuniarie
Per sostenere la qualità e la pluralità dell’offerta cinematografica, l’UFC può adottare anche misure non pecuniarie come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2020
Allegato 4 (art. 15 cpv. 4, 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3)
Regime di promozione 2021–2024 per la promozione della cultura cinematografica e della formazione continua
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione
cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
1.1.2 La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2021–2024 è valutata prioritariamente l’efficacia delle misure per la promozione della creazione cinematografica svizzera a livello nazio- nale e internazionale.
1.2 Obiettivi nel settore della cultura cinematografica
1.2.1 Rafforzare le organizzazioni di cultura cinematografica che operano a livello professionale in tutta la Svizzera nei settori dei festival, della mediazione ci- nematografica e della promozione cinematografica.
1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. qualifiche e condizioni salariali, in particolare del personale che ricopre posizioni chiave quali direzione, programmazione e redazione, comuni- cazione e tecnica; b. livello di autofinanziamento; c. sinergie grazie a cooperazioni con organizzazioni terze in Svizzera e all’estero. 1.2.3 Consentire a tutta la popolazione di confrontarsi con la creazione cinemato- grafica attuale nazionale e internazionale.
1.2.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di attività (festival, pubblicazioni, manifestazioni, proiezioni); b. entrate, tiratura o intensità di fruizione secondo la lingua o la prove- nienza regionale del pubblico; c. numero di attività di mediazione in diverse lingue; d. numero di attività secondo il genere e il gruppo target.
1.2.5 Permettere alla popolazione di accedere a un’offerta cinematografica di
elevata qualità e variata, segnatamente nell’ambito di festival.
1.2.6 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. origine dei film proiettati; b. sesso del regista;
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c. numero di nuovi film e di retrospettive; d. criteri di selezione della programmazione; e. numero di spettatori in totale e per film e festival.
1.3 Obiettivi nel settore della formazione continua
1.3.1 Le nuove leve devono essere seguite e assistite in modo professionale nel quadro di praticantati per garantire la continuità e la capacità di sviluppo del- la creazione cinematografica svizzera, specialmente anche per quanto con- cerne le nuove forme di commercializzazione.
1.3.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. numero di praticantati nella produzione cinematografica; b. sesso dei praticanti; c. integrazione professionale al termine dei praticantati. 1.3.3 I professionisti attivi nella realizzazione, commercializzazione e mediazione cinematografica devono potersi formare e perfezionare in modo continuativo e adeguato alle esigenze, affinché la creazione cinematografica svizzera resti competitiva a livello internazionale. 1.3.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono il numero e il tipo di corsi di formazione continua nonché il numero di partecipanti e il lo- ro grado di soddisfazione.
2 Criteri
2.1 Criteri della promozione della cultura cinematografica
2.1.1 Promozione delle organizzazioni di cultura cinematografica
2.1.1.1 La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di esercizio di organizzazioni come festival, pubblicazioni e istituzioni di cultura cinemato- grafica che, grazie alle loro attività, contribuiscono significativamente e in modo permanente o periodico a diffondere la cultura cinematografica e a in- centivare la creazione cinematografica svizzera. Per migliorare la percezione nelle diverse regioni linguistiche, le attività sostenute dalla Confederazione con un contributo superiore a un terzo delle spese devono utilizzare almeno due lingue nazionali nella comunicazione con il pubblico e garantire un ac- cesso senza barriere ai contenuti e alle offerte. 2.1.1.2 Sono segnatamente sostenuti gli sforzi nell’ambito della cultura cinemato- grafica che contribuiscono in misura sostanziale a far sì che: a. i dati rilevanti e le informazioni oggettive sulla creazione cinematogra- fica svizzera siano a disposizione del pubblico; b. l’attuale creazione cinematografica svizzera venga analizzata in modo approfondito e critico e l’informazione su di essa sia diffusa nel modo più capillare possibile;
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c. la sensibilizzazione della popolazione svizzera nei confronti del cinema sia promossa e si favorisca così una riflessione critica, in particolare nei bambini e nei giovani; d. l’accesso ai film svizzeri e ai film stranieri di qualità risulti agevolato; e. la costituzione di una rete di contatti tra cineasti svizzeri e la coopera- zione internazionale siano migliorate. 2.1.1.3 Di norma gli aiuti finanziari sono concessi in virtù di un contratto di presta- zioni concluso tra l’organizzazione e l’UFC (art. 52). Se più organizzazioni possono essere prese in considerazione per un contratto di prestazioni, la scelta avviene in base a un bando di concorso. Nella valutazione delle do- mande possono essere coinvolti esperti. I contratti di prestazioni sono stipu- lati dall’UFC di volta in volta per un periodo pluriennale. 2.1.1.4 Nella scelta delle organizzazioni sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. originalità e qualità dei programmi, dei rapporti o delle informazioni of- ferti al pubblico; b. indipendenza dell’organizzazione, continuità e professionalità nello svolgimento dei compiti; c. risonanza e diffusione nazionale o internazionale; d. coerenza e sostenibilità della strategia di perfezionamento anche nella prospettiva della digitalizzazione ed efficienza dei mezzi impiegati; e. cooperazione con altri attori nel settore di attività; f. contributo alle misure promozionali della creazione cinematografica svizzera e alla costituzione di una rete di contatti fra cineasti svizzeri; g. necessità e proporzionalità del contributo richiesto; h. attenzione alla diversità e all’uso sostenibile delle risorse.
2.2.2 Promozione di singoli progetti
2.2.2.1 La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di progetti relativi ad attività nel settore della cultura cinematografica che contribuisco- no a preservare, sviluppare o diffondere la cultura cinematografica e favori- scono la collaborazione a livello nazionale e internazionale. Sono privilegiati i progetti particolarmente innovativi. Lo stesso progetto può essere finanzia- to per al massimo tre anni. 2.2.2.2 Per il sostegno di progetti di cultura cinematografica sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. rilevanza e originalità del progetto; b. complementarietà con attività già sostenute; c. professionalità; d. risonanza nazionale o sovraregionale; e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto; f. impatto sulla sostenibilità; g. attenzione all’uso sostenibile delle risorse.
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2.2.3 Misure non pecuniarie
Per sostenere gli sforzi nell’ambito della cultura cinematografica e in parti- colare per sensibilizzare la popolazione alla cultura cinematografica e alla cinematografia svizzere, l’UFC può adottare anche misure non pecuniarie come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
2.2.4 Premio del cinema
L’UFC promuove la premiazione dei film di diploma e versa aiuti finanziari ai cineasti il cui film di diploma è in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del DFI del 30 settem- bre 20047 concernente il Premio del cinema svizzero.
2.3 Criteri della promozione della formazione continua
2.3.1 La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione di forma- zione continua «FOCAL» per la progettazione, l’organizzazione e l’offerta di corsi di formazione continua destinati alle persone occupate nella cinema- tografia. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre garantire che i ci- neasti di tutte le regioni del Paese abbiano accesso all’offerta di formazione continua e che l’accesso sia il più possibile privo di barriere.
2.3.2 Occorre inoltre considerare le seguenti priorità:
a. professionalità e qualità dell’offerta formativa assicurate da misure di valutazione e garanzia della qualità; b. varietà e continuità dell’offerta formativa, tenuto conto di tutte le pro- fessioni cinematografiche artistiche e tecniche; c. considerazione degli aspetti di genere nella progettazione dei corsi di formazione continua, al fine di rafforzare la presenza femminile nella creazione cinematografica svizzera; d. orientamento dell’offerta formativa all’attività pratica e alle esigenze del settore cinematografico; e. selezione dei partecipanti in base alla loro idoneità, esperienza e forma- zione preliminare; f. considerazione di sviluppi tecnici e produttivi; g. costituzione di una rete di contatti e coordinamento con altre istituzioni, in particolare all’estero; h. attenzione all’uso sostenibile delle risorse.
7 RS 443.116
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Allegato 5 (art. 18 cpv. 2)
Regime di promozione 2021–2024 per la gestione del patrimonio audiovisivo svizzero
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
1.1.1 L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione
cinematografica, in particolare sul raggiungimento dell’obiettivo enunciato qui di seguito.
1.1.2 La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3 Per gli anni 2021–2024 è valutato prioritariamente il settore del patrimonio audiovisivo svizzero, con un accento particolare sull’accesso al patrimonio audiovisivo.
1.2 Obiettivi nel settore del patrimonio cinematografico
1.2.1 La creazione cinematografica svizzera attuale e il patrimonio audiovisivo della Svizzera devono essere collezionati, archiviati, inventariati, restaurati e conservati in buone condizioni per le generazioni future nonché catalogati e resi accessibili al pubblico.
1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a. grado di inventariazione della collezione; b. grado di realizzazione dell’archiviazione; c. numero di film resi accessibili al pubblico per tipo di commercializza- zione (cinema, festival, online ecc.); d. numero di film restaurati.
2 Criteri relativi agli aiuti finanziari per collezionare,
conservare e restaurare il patrimonio cinematografico
2.1 La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione «Cineteca
svizzera» per collezionare, archiviare, inventariare, restaurare, catalogare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera. Al momento di stipulare il relativo contratto di prestazioni, occorre prestare attenzione al ri- spetto delle seguenti priorità: 2.1.1 Occorre acquisire e collezionare in particolare i film che hanno un legame con la Svizzera (Helvetica). Hanno la priorità i film svizzeri e i film ricono- sciuti come coproduzioni svizzere con l’estero, segnatamente quelli sostenuti dalla Confederazione e per tale motivo depositati presso la Fondazione «Ci- neteca svizzera».
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2.1.2 Nei restauri, la collezione Helvetica va trattata prioritariamente. Gli altri fondi devono essere restaurati in base alla loro singolarità e all’urgenza. 2.1.3 Occorre elaborare una strategia di archiviazione a lungo termine che illustri le prospettive per la conservazione a lungo termine del patrimonio cinema- tografico svizzero e definisca le relative misure di attuazione. 2.1.4 Nell’attuazione dei suoi compiti, la «Cineteca svizzera» tiene in considera- zione il principio dell’uso sostenibile delle risorse.
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