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AS 2020 599

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del 29 gennaio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1ter e 1quinquies, 11a capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, 24 capoverso 2, secondo periodo, e 33 della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «ospizio» è sostituito con «istituto».

2 In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 15, «reddito determinante» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «reddito computabile».

2019-2248 599

Prestazioni complementari. O RU 2020

Titolo prima dell’art. 1 Capo primo: Prestazioni complementari A. Diritto e basi per il calcolo I. Diritto

Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all’estero senza un valido motivo 1 Se una persona soggiorna all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall’inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all’estero. 2 Se una persona si reca nuovamente all’estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all’estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall’inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera. 3 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera. 4 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero.

Art. 1a Soggiorni all’estero per un valido motivo

1 Se una persona soggiorna all’estero per oltre un anno per un valido motivo, le

prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all’estero.

2 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in

Svizzera. 3 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero.

4 Sono considerati validi motivi:

a. una formazione ai sensi dell’articolo 49bis dell’ordinanza del 31 ottobre

19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la

quale è indispensabile un soggiorno all’estero; b. una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l’articolo 29septies della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) recatosi all’estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera; c. l’impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

4 RS 831.101 5 RS 831.10

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Prestazioni complementari. O RU 2020

5 Se il soggiorno all’estero viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all’estero sono considerati soggior- no all’estero senza un valido motivo.

Art. 1b Interruzione del termine d’attesa Se durante il termine d’attesa una persona soggiorna all’estero per uno dei motivi di cui all’articolo 1a capoverso 4, il termine d’attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all’estero. L’articolo 1a capoverso 5 è applicabi- le per analogia.

Art. 2 Soglia di sostanza

1 Se su un immobile che conformemente all’articolo 9a capoverso 2 LPC non è una

componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considera- ti nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all’articolo 9a capoverso 1 LPC.

2 Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua,

la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.

Art. 3 Ex art. 1

Titolo prima dell’art. 3a II. Somma delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza dei membri della famiglia

Art. 3a Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. Principio Nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 4 Redditi computabili 1 I redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L’importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.

2 Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.

3 Se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, l’articolo 11 capo- verso 2 LPC è applicabile unicamente a questo coniuge.

4 Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:

a. le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli in- fortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;

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Prestazioni complementari. O RU 2020

b. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell’articolo 15b; c. il valore locativo dell’immobile abitato da uno dei coniugi; d. il consumo della sostanza. 5 I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

Art. 5 Ex art. 1c

Art. 6 Ex art. 4

Art. 8 cpv. 2

2 Conformemente all’articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione

complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendi- ta per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e i cui redditi computabili raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo, incluso l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capo- verso 3 lettera d LPC.

Titolo prima dell’art. 11 IIa. Redditi computabili, spese riconosciute e sostanza

Art. 11 cpv. 1 1 Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all’obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell’alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell’articolo 11 OAVS6.

Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione 1 Se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito. 2 Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell’usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l’usufrutto o il diritto di abitazione.

6 RS 831.101

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Art. 16a cpv. 3

3 L’importo annuo del forfait è di 2520 franchi.

Art. 16d Premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Il premio effettivo di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC è il premio che l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 della legge del 26 settembre 20147 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie ha approvato per l’assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi secondo: a. il gruppo di età; b. la franchigia; c. la forma particolare di assicurazione; d. la copertura infortuni del beneficiario.

Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia 1 Sono riconosciute le spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età presso: a. strutture di custodia collettiva diurna; b. strutture di custodia parascolastiche; e c. famiglie diurne. 2 Le spese sono riconosciute soltanto se un genitore che educa da solo i figli o en- trambi i genitori: a. esercitano simultaneamente un’attività lucrativa; o b. non sono in grado, per motivi di salute, di provvedere interamente alla cu- stodia necessaria per la tutela del bene dei figli.

Art. 17 Calcolo della sostanza netta 1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell’immobile. 3 Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell’ordine: a. la franchigia di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPC o all’articolo 11 capoverso 1bis LPC; b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell’immobile.

7 RS 832.12

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Art. 17a Ex art. 17

Art. 17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio Vi è rinuncia alla sostanza se una persona: a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la contropre- stazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC.

Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione L’importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.

Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza 1 L’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare. 2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

3 Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerati:

a. il consumo della sostanza secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC; b. riduzioni della sostanza dovute a:

1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario

ha la proprietà o l’usufrutto,

2. spese per cure dentarie,

3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,

4. spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa,

5. spese per la formazione e la formazione continua professionali,

6. spese per il normale sostentamento dell’assicurato negli anni precedenti

la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito con- seguito era insufficiente; c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario; d. versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solida- rietà secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settem-

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bre 20168 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato 1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l’importo computabile della sostan- za cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annual- mente di 10 000 franchi. 2 L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l’importo

ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.

Art. 19 Spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto Le spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto conformemente all’articolo 8 capoverso 2 vanno rimborsate nella misura in cui superano l’eccedenza dei redditi.

Art. 21 Durata di trattamento 1 La decisione sul diritto alla prestazione complementare annua e sull’importo della medesima deve essere presa per principio entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda. 2 Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPGA, a condizione che la persona richiedente abbia completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmen- te comprovato.

Art. 21a Arrotondamento degli importi versati Gli importi mensili della prestazione complementare annua vanno arrotondati al franco superiore.

Art. 21b Ex art. 21a

Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale Se il beneficiario cede al fornitore di prestazioni l’importo della prestazione com- plementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale conformemente all’articolo 21a capoverso 3 LPC, la prestazione complementare annua è versata nell’ordine seguente:

8 RS 211.223.13

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a. dapprima è versato all’assicuratore-malattie l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC; b. dalla prestazione complementare residua, al beneficiario è versato un impor- to corrispondente al massimo a quello spettantegli per le spese personali di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LPC; c. dopo i versamenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione complementare residua è versato al fornitore di prestazioni un importo corrispondente al massimo alla tassa giornaliera di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC; d. dopo i versamenti di cui alle lettere a–c, l’eventuale importo residuo è versa- to al beneficiario.

Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione

1 La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012

(25 tipi). Essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna. 2 La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».

Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione 1 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) stabilisce in un’ordinanza:

a. le modalità di calcolo per la riduzione o l’aumento degli importi massimi per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1quinquies LPC; b. al più tardi alla fine di ottobre di ogni anno, la riduzione o l’aumento degli importi massimi per i Comuni interessati dall’anno successivo. 2 La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1quinquies LPC va presentata all’Ufficio federale delle assi- curazioni sociali (Ufficio federale).

3 Essa deve indicare in particolare:

a. il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento degli importi massimi per la pigione; b. l’entità della riduzione o dell’aumento degli importi massimi; c. una motivazione.

4 La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente.

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Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente 1 Il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all’articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudica- to della decisione di restituzione. 2 Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

Art. 27a Valutazione dell’eredità 1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l’eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull’imposta canto- nale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del deces- so. 2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore. 3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

Art. 27b–27d Ex art. 27a–27c

Art. 28a cpv. 1

1 L’importo delle spese di malattia e d’invalidità rimborsate per anno civile va

notificato all’Ufficio federale.

Art. 32 cpv. 2 2 Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti. Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all’Ufficio federale.

Art. 36 Le spese di revisione sono considerate spese amministrative ai sensi dell’articolo 24 LPC.

Art. 39 cpv. 4

4 Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione non contribuisce

all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

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Art. 42 Restituzione I sussidi per le prestazioni complementari annue indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19909 sui sussidi (LSu).

Art. 42d Restituzione I sussidi per le spese amministrative indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LSu10.

Titolo prima dell’art. 42e III. Riduzione dei sussidi federali per le spese amministrative

Art. 42e Aliquota massima di riduzione Nei casi di cui all’articolo 24 capoverso 2 LPC i sussidi federali per le spese ammi- nistrative possono essere ridotti al massimo del 30 per cento.

Art. 42f Procedura 1 Se nell’ambito della sua vigilanza (art. 55) constata ripetute violazioni di prescri- zioni da parte di un organo esecutivo, l’Ufficio federale accorda a quest’ultimo un termine adeguato per l’eliminazione del difetto rilevato. 2 Se l’organo esecutivo non elimina il difetto entro questo termine, i sussidi federali per le spese amministrative sono ridotti con effetto dall’anno seguente.

3 La riduzione dei sussidi è applicata fino al momento in cui l’organo esecutivo

dimostra di aver eliminato il difetto.

Art. 54a cpv. 1, 3, 4, frase introduttiva, e 5bis 1 I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni comple- mentari gli importi annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC. 3 Il Dipartimento fissa gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell’anno corrente per l’anno successivo. 4 In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario, la prestazione complementa- re, compreso l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è versata: 5bis Gli assicuratori notificano su richiesta al servizio di cui all’articolo 106b capo- verso 1 OAMal, entro sette giorni civili, i premi effettivi per l’assicurazione obbliga-

9 RS 616.1 10 RS 616.1

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toria delle cure medico-sanitarie dell’anno corrente o di quello successivo per le persone che hanno diritto a una riduzione dei premi.

II L’ordinanza del 3 marzo 199711 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l’articolo 47 capo- verso 1 o 47a LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza.

III La presente ordinanza entra in vigore come segue: a. l’articolo 54a capoverso 5bis, il 1° luglio 2020; b. le altre disposizioni, il 1° gennaio 2021.

IV Disposizione finale della modifica del 29 gennaio 2020 Gli assicuratori sono tenuti a notificare i dati secondo l’articolo 54a capoverso 5bis soltanto dal 1° novembre 2020.

29 gennaio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

11 RS 837.174

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