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AS 2020 6009

Ordinanza concernente l'amministrazione

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 25 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 febbraio 20181 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 69 Indennità Le indennità per l’uso di locali e piazze si fondano sulle aliquote nell’allegato.

II L’allegato è modificato come segue:

Titolo Indennità per l’uso di locali e piazze

1 RS 510.301

2020-1369 6009

Amministrazione dell’esercito. O RU 2020

N. 8

8. Garage e aree di stazionamento

per veicoli a motore (se è necessario mettere i veicoli al riparo)

8.1 Garage (compresi illuminazione,

riscaldamento e consumo d’acqua) – durante le prime 10 notti veicolo e notte 1.50 5.— 7.50 – dall’11a notte veicolo e notte –.75 2.50 3.75

8.2 Area di stazionamento giorno

– fino a 1500 m2 Fr. 50.– – da 1501 m2 Fr. 80.–

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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