AS 2020 6009
Ordinanza concernente l'amministrazione
Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 febbraio 20181 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 69 Indennità Le indennità per l’uso di locali e piazze si fondano sulle aliquote nell’allegato.
II L’allegato è modificato come segue:
Titolo Indennità per l’uso di locali e piazze
1 RS 510.301
2020-1369 6009
Amministrazione dell’esercito. O RU 2020
N. 8
8. Garage e aree di stazionamento
per veicoli a motore (se è necessario mettere i veicoli al riparo)
8.1 Garage (compresi illuminazione,
riscaldamento e consumo d’acqua) – durante le prime 10 notti veicolo e notte 1.50 5.— 7.50 – dall’11a notte veicolo e notte –.75 2.50 3.75
8.2 Area di stazionamento giorno
– fino a 1500 m2 Fr. 50.– – da 1501 m2 Fr. 80.–
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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