AS 2020 6081
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:
Art. 2 lett. a, abis e ater Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. automobile:
1. un’automobile di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza
del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali (OETV),
2. non sono considerate automobili ai sensi della presente ordinanza i vei-
coli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della diret- tiva 2007/46/CE3 o secondo l’allegato I parte A numero 5 del regola- mento (UE) 2018/8584; abis. autofurgone:
1. un autofurgone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV con un
peso complessivo massimo di 3,5 t,
3 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non- ché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1 4 Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal rego- lamento (EU) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
2. i veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo
da 3,5 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla defini- zione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,5 t possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emis- sioni,
3. non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli
autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti con- formemente al regolamento (CE) n. 595/20095, che non presentano va- lori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/20076 e che non di- spongono di una propulsione a zero emissioni, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della diretti- va 2007/46/CE o secondo l’allegato I parte A numero 5 del regolamen- to (UE) 2018/858; ater. trattore a sella leggero:
1. un trattore a sella di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con
un peso complessivo fino a 3,50 t,
2. non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordi-
nanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emis- sioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pe- santi conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE o secondo l’allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858;
Art. 6 cpv. 2bis e 2ter 2bis Il richiedente può far svolgere all’UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l’UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all’organis- mo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame. 2ter Ex. cpv. 2bis
5 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1. 6 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all’ottenimento di informazioni sul- la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 16.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, 1bis e 2 1 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel perio- do 2013–2021 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se: b. rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67, nell’anno in questione le emissioni di gas serra degli impianti sono state:
1. inferiori di oltre il 5 per cento nel periodo 2013–2020,
2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
1bis La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2023. 2 Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera b e le emissioni di gas serra nel corso dell’anno interessato, e ciò per l’ultima volta nel 2021.
Art. 12a cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, 1bis e 4
1 Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi
sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 se: c. rispetto al percorso di riduzione concordato nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, negli ultimi tre anni le emissioni di CO2 degli impianti sono state:
1. inferiori di oltre il 5 per cento in ogni anno del periodo 2013–2020,
2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
1bis La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2023. 4 Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera c e le emissioni di gas serra nel corso dell’anno interessato, e ciò per l’ultima volta nel 2021.
Art. 14 cpv. 1 lett. e 1 Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: e. le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1bis.
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Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1, 2, 2bis e 5 Campo d’applicazione 1 Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero messi in circo- lazione per la prima volta. 2 Sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione in Svizzera e il cui uso specificato nella prima immatri- colazione corrisponde all’uso effettivo da parte dell’utilizzatore finale. 2bis Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.
5 Abrogato
Inserire gli art. 17a e 17b prima del titolo della sezione 2
Art. 17a Anno di riferimento Per anno di riferimento si intende l’anno civile in cui è stato esaminato il raggiungi- mento dell’obiettivo individuale.
Art. 17b Procedure di prova e di correlazione applicabili e obiettivi secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2 1 Per determinare gli obiettivi di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2 si applicano le procedure di prova e di correlazione seguenti: a. la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale se- condo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/11517 (WLTP); b. le procedure di prova e di correlazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/11528;
7 Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra
il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazio- ne e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regola- mento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/49 GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1. 8 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 1.
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c. le procedure di prova e di correlazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/11539. 2 In applicazione della procedura di prova e di correlazione di cui al capoverso 1, gli obiettivi seguenti corrispondono a quelli secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2: a. per le automobili: 118 grammi di CO2/km; b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 186 grammi di CO2/km.
Art. 24 cpv. 1, 1bis, 1ter e 3 1 Ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 sono determinanti i seguenti dati: a. se si tratta di valori stabiliti secondo il regolamento (UE) 2017/115110 (valo- ri WLTP): i dati dell’approvazione del tipo secondo l’OATV11, fatto salvo il capoverso 1ter; b. se non sono disponibili valori WLTP: le emissioni di CO2 stabilite secondo l’articolo 25. 1bis Ai fini della determinazione del peso a vuoto sono determinanti, fatto salvo il capoverso 1ter, i dati dell’approvazione del tipo secondo l’OATV. 1ter I dati dell’approvazione del tipo non sono determinanti, se l’importatore ha trasmesso entro il termine all’USTRA i dati di cui al capoverso 3 o 4. 3 L’importatore può trasmettere all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 i seguenti dati: a. per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri i seguenti dati basati sul certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE12 o l’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/85813 (Certificate of Conformity, COC):
1. il numero di identificazione del veicolo,
2. le emissioni di CO2 (combinate) secondo la posizione 49.4,
3. eventuali innovazioni ecocompatibili riconosciute secondo l’articolo 11
del regolamento (UE) 2019/63114, e
9 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione del 2 giugno 2017 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 9.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17b cpv. 1 lett. a.
11 RS 741.511
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
14 Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuo- ve e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011, GU L 111 del 25.4.2919, pag. 13; modificata da ultimo dal regolamen- to delegato UE 2020/22, GU L 8 del 14.1.2020, pag. 2.
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4. il peso a vuoto, se disponibile secondo la posizione 13.2, altrimenti se-
condo la posizione 13; b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE o secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858:
1. i dati secondo la lettera a numeri 1 e 3, e
2. le emissioni di CO2 e il peso vuoto stabiliti secondo l’allegato III
parte A numero 1.2.2 del regolamento (UE) 2019/631.
Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3 1 Ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto di veicoli esonerati dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV15), sono determinanti le seguenti prove, per quanto le emissioni di CO2 siano espresse in valori WLTP: 2 Se il veicolo è un autofurgone o un trattore a sella leggero con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE16 o secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/85817, ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del valore del peso del veicolo completato sono determi- nanti le prove di cui al capoverso 1 lettere b–d e all’articolo 24 capoverso 3 lettera b. 3 Nel caso dei veicoli per i quali non esistono valori WLTP, determinati secondo le prove di cui al capoverso 1 o 2, le emissioni di CO2 vengono calcolate conforme- mente all’allegato 4. È determinante il peso a vuoto in kg secondo l’articolo 7 OETV. Tale valore del peso a vuoto deve essere provato dall’importatore mediante un bollettino di pesatura, a meno che non possa essere desunto dalla documentazione secondo i capoversi 1 e 2 del COC.
Art. 26 Fattori di riduzione del CO2 nei veicoli
1 Se le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi di un grande importato-
re o di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l’impiego di innovazioni ecologiche, questa riduzione viene considerata fino a un massimo di 7g CO2/km.
2 Le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite con innovazioni ecocompatibili
dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arro- tondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km: a. nell’anno di riferimento 2021: 1,9; b. nell’anno di riferimento 2022: 1,7; c. nell’anno di riferimento 2023: 1,5. 3 Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e bio- gas, dalle emissioni di CO2 viene dedotta la quota biogena secondo l’articolo 12a
15 RS 741.511
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
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capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 201718 sull’efficienza energetica; il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km.
Art. 27 cpv. 3 e 4 3 Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, negli anni di riferimento 2020–2022 i veicoli con emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computati come segue: a. nell’anno di riferimento 2020: due volte; b. nell’anno di riferimento 2021: 1,67 volte; c. nell’anno di riferimento 2022: 1,33 volte. 4 I fattori di computo dei veicoli di cui al capoverso 3 sono applicati soltanto per una riduzione complessiva massima delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di 9,3 g CO2/km secondo il WLTP. Le riduzioni ottenute nel 2020, la cui entità è stata determinata con il metodo di misurazione applicato fino a fine 2020, sono moltiplicate per il fattore 1,24.
Art. 28 cpv. 2 e 2bis 2 Se al costruttore è accordata una deroga dall’obiettivo secondo l’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/63119, per i veicoli delle rispettive marche l’obiettivo indi- viduale viene adattato tenendo conto del regolamento (UE) 2019/631. 2bis Se per un veicolo secondo il capoverso 2 all’inizio dell’anno di riferimento non è pubblicato alcun obiettivo basato sul WLTP, nell’anno di riferimento in questione l’obiettivo di tale veicolo basato sul metodo di misurazione utilizzato fino a fine
2020 è moltiplicato con i seguenti fattori:
a. 1,24 per automobili alle quali è stata concessa una deroga secondo l’arti- colo 10 capoverso 4 del regolamento (UE) 2019/631; b. 1,09 per automobili alle quali è stata concessa una deroga secondo l’arti- colo 10 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/631; c. 1,27 per autofurgoni e trattori a sella leggeri.
Art. 29 cpv. 1 1 Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell’Unione europea conformemente all’articolo 8 del regola- mento (UE) 2019/63120 nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2.
18 RS 730.02
19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 24 cpv. 3 lett. a n. 3.
20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 24 cpv. 3 lett. a n. 3.
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Art. 40 cpv. 2
2 Un gestore di impianti che vuole avviare un’attività secondo l’allegato 6 deve
notificarlo all’UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell’attività.
Art. 42 cpv. 2 e 2bis 2 Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del mo- mento in cui le soddisferà per la prima volta 2bis Abrogato
Art. 43 cpv. 1 1 Nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 40 capoverso 1 o all’articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.
Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili
1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione an-
nualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8. 2 L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti: a. gestori di impianti che secondo l’articolo 46a capoverso 1 entrano a far parte del SSQE; b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a capo-
verso 2, o
2. la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è
aumentata sulla base dell’articolo 46b.
3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:
a. del 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
1. della deroga all’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 41 o
in seguito a uscite dal SSQE secondo l’articolo 43a,
2. di adeguamenti secondo l’articolo 46b,
3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).
4 Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine: a. ai gestori di cui all’articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un in- tero anno civile;
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b. ai gestori di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente; c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2; d. ai gestori di impianti di cui all’articolo 46a, che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato. 5 Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non posso- no essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singo- li gestori è determinante il momento della messa in esercizio degli impianti. Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.
Art. 46 cpv. 2 2 Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all’articolo 45 capoverso 3 lettera a, l’UFAM riduce proporzionalmente la quan- tità assegnata ai singoli gestori.
Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione 1 Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2. 2 Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un’ulteriore unità de- terminante per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emis- sione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2. 3 L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli artico- li 46 e 46b.
Art. 46b Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito 1 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemen- to di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1. 2 Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al
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capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l’aumento non è necessaria alcuna domanda. 3 Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta. 4 La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l’allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all’allegato 9 numero 5.2.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 9 numero 5.2. 5 Se l’esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.
Art. 46c Abrogato
Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione disponibili
1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annual-
mente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato 15 numeri 1–3.
2 In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l’UFAM può
adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell’UE in materia.
3 L’UFAM trattiene una quota della quantità calcolata secondo il capoverso 1
per metterla a disposizione di operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. L’ammontare della quota è calcolato secondo l’allegato 15 numero 4. 4 La quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 è assegnata alla riserva speciale secondo l’allegato IB dell’accordo SSQE21.
Art. 46f cpv. 1 e 2
1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a
titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’allegato 15 numeri 6 e 7. L’assegnazione avviene soltanto se l’operatore di aeromobili ha presentato un rap- porto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l’ordinanza del 2 giugno 201722 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elabora- zione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.
2 Abrogato
21 RS 0.814.011.268 22 RS 641.714.11
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Art. 48 cpv. 1 lett. a
1 L’UFAM vende all’asta regolarmente:
a. al massimo il dieci per cento della quantità massima di diritti di emissione dell’anno precedente disponibili per impianti secondo l’articolo 45 capover- so 1;
Art. 50 cpv. 1 e 1bis 1 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:
a. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE; b. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a tito- lo gratuito. 1bis Il gestore rileva i dati necessari per l’adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46b.
Art. 51 cpv. 1, 2 e 4 1I gestori di impianti nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM. 2 Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazio- ne all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta di cui all’articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall’UFAM. 4 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera (parteci- panti SSQE) adeguano il piano di monitoraggio se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16. Sottopongono il piano di monitoraggio adeguato all’autorità compe- tente di cui all’allegato 14 per approvazione.
Art. 52 cpv. 1 e 8 1I partecipanti al SSQE presentano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il mo- dello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall’UFAM.
8 Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo
l’articolo 46b sono errati o incompleti, l’UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entra tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l’anno corrispondente.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Titolo prima dell’art. 55 Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione
Art. 55 cpv. 1, 2 e 2bis
1 I gestori di impianti consegnano annualmente all’UFAM i diritti di emissione.
Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati. 2 Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO2 rilevate nel quadro dell’articolo 52 dall’operatore di aeromobili. 2bis Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Sviz- zera sia nel SSQE dell’UE, l’UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima i diritti di emissione consegnati ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dal SSQE europeo.
Art. 55b–55d Abrogati
Art. 56 cpv. 1 e 3
1 Se un partecipante al SSQE non adempie all’obbligo di consegna dei diritti di
emissione entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 21 della legge sul CO2. 3 I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.
Art. 59 cpv. 2bis e 5 2bis Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.
5 I capoversi 3 e 4 non si applicano:
a. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE; b. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispon- gono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.
Art. 60 cpv. 4
4 L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di
attestati e di diritti di emissione.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Art. 75 cpv. 1 lett. c 1 Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente: c. per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio im- pegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013– 2021.
Art. 79 lett. i Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: i. l’organizzazione privata incaricata secondo l’articolo 69 capoverso 2bis.
Art. 89 cpv. 1 lett. e 1 Devono essere compensate le emissioni di CO2 prodotte dall’utilizzazione energe- tica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione. L’aliquota di com- pensazione ammonta: e. per l’anno 2021: al 12 per cento.
Art. 90 Misure di compensazione ammesse
1 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di
attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera. 2 Al richiedente sono rilasciati attestati per riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne23 non danno luogo al rilascio di attestati.
Art. 91 cpv. 2–4
2 Per l’adempimento degli obblighi di compensazione degli anni 2020 e 2021 sono
computate esclusivamente le riduzioni delle emissioni conseguite nel rispettivo anno.
3 Abrogato
23 RS 730.0
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
4 Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnel- lata di CO2 compensata.
Art. 94 cpv. 1 lett. d
1 L’aliquota della tassa è aumentata come segue:
d. a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2020 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.
Art. 95 Prova del versamento della tassa Chi commercia in combustibili di cui all’articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO2 e l’ali- quota applicata per la tassa.
Art. 96a cpv. 2 lett. e 2 Ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se: e. attua le misure entro il 2021;
Art. 97 cpv. 2 lett. b e 3
2 Deve contenere:
b. Abrogata 3 L’AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In parti- colare devono esserle presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.
Art. 98b cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. h–j, nonché 3bis 1 I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’attenzione delle autorità esecutive. La domanda deve contenere in particolare: h. Abrogata i. Abrogata j. la conferma che per l’esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utiliz- zati combustibili assoggettati alla tassa nonché l’aliquota della tassa sul CO2 applicata. 3bis All’AFD devono essere presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Art. 99 cpv. 1bis e 4 1bis L’AFD può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali del richiedente non suscitino dubbi sull’utilizzazione a scopo non energetico e il richie- dente conferma in modo vincolante all’AFD l’utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili. 4 L’AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In parti- colare devono esserle presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.
Art. 132 Indennizzo per le spese d’esecuzione L’indennizzo per le spese d’esecuzione ammonta all’1,45 per cento dei proventi della tassa sul CO2 (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.
Art. 135 lett. dbis Il DATEC adegua: dbis. l’allegato 9 numero 3: se la decisione delegata 2019/708/UE24 è modificata;
Titolo dopo l’art. 146e Sezione 2c: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020
Art. 146f Crediti I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all’articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazio- ne di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.
Art. 146g Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021
1 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del
25 novembre 2020 esercitano un’attività di cui all'allegato 6 devono notificarla all’UFAM entro il 28 febbraio 2021. 2 Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l’articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richie- ste, ai fini dell’attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai
24 Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
gestori di impianti di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all’arti- colo 45 capoverso 5, per l’attribuzione è determinante la data della notifica. 3 I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capo- verso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE. 4 I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021. 5 La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all’arti- colo 42 capoverso 3 lettere b e c. 6 I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all’UFAM il piano di monitoraggio di cui all’articolo 51 capoverso 1. 7 I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l’articolo 41 capover- so 1 o 1bis e desiderano essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO2 1 L’AFD può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai seguenti gestori di impianti: a. gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146g capoverso 4; b. gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2. 2 Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi: a. i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta; b. i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione
Art. 146i Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2
1 L’obiettivodi emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine
del 2021 secondo l’articolo 31 capoverso. 1bis della legge sul CO2, comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021. 2 In caso di una proroga dell’impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l’obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera b nell’anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019. 3 Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l’articolo 67 capo- versi 4 e 5 è dell’1,875 per cento in caso di proroga dell’impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.
4 L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato
secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2 fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottan- do provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125
Art. 146j Attestati e adeguamento dell’obiettivi di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti nel 2020
1 I gestori di impianti che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui
all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all’articolo 12 per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungi- mento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra. 2 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2020 soltanto se le emissioni di gas sera sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.
II 1 Gli allegati 2, 3, 3a, 4a, 6, 9, 11, 15, 16 e 17 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 4 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III L’allegato 4.1 dell’ordinanza del 1° novembre 201725 sull’efficienza energetica è modificato secondo la versione qui annessa.
25 RS 730.02
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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 lett. b)
Riduzione delle emissioni all’estero non computabili
N. 1 lett. f
1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:
f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite a partire dal 1° gen- naio 2021.
6099
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Allegato 3 (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati certificati
Lett. d Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante: d. l’impiego di biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano i requisiti per i biocarburanti di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 199626 sull’imposizione degli oli minerali e delle relative di- sposizioni attuative;
26 RS 641.61
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Allegato 3a (art. 6 cpv. 2bis)
Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza
N. 4.1 n. 1 e 2
4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con giustificativi
delle forniture di calore 1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utiliz- zatori di calore con l’indicazione della quantità di calore in MWh fornita nell’intervallo di monitoraggio; la quantità di calore in MWh è suddivisa per anno civile. La misurazione deve essere effettuata secondo il numero 4.2. 2. Le iscrizioni nell’elenco degli utilizzatori di calore devono essere effettuate in modo tale da consentirne l’identificazione inequivocabile degli utilizzatori di calore.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Allegato 4 (art. 24 cpv. 3bis e 25 cpv. 3)
Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 24 capoverso 3bis o 25 capoverso 3
1 Calcolo delle emissioni di CO2 per le automobili
1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,045 m + 0,345 p + 59,490
1.2 Motore a benzina e cambio automatico:
CO2 = 0,069 m + 0,234 p + 36,506
1.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:
CO2 = 0,046 m + 0,324 p + 38,999
1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,100 m + 0,048 p – 16,230
1.5 Motore diesel e cambio automatico:
CO2 = 0,083 m + 0,045 p + 15,290
1.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:
CO2 = 0,085 m + 6,157
1.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:
CO2 = 0,027m + 3,730
1.8. Le emissioni di CO2 di automobili con motore a combustione che non sono
alimentate a diesel o benzina sono calcolate a seconda del motore con le cor- rispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina. 1.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimen- tate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO2 di 0 g/km. CO2: emissioni di CO2 (combinate) in g/km m: peso a vuoto del veicolo in kg p: potenza massima del motore in kW
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
2 Calcolo delle emissioni di CO2 per gli autofurgoni e i trattori
a sella leggeri
2.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,101 m + 0,505 p – 39.981
2.2 Motore diesel e cambio automatico:
CO2 = 0,108 m – 11,462 CO2: emissioni di CO2 (combinate) in g/km m: peso a vuoto del veicolo in kg p: potenza massima del motore in kW 2.3 Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri, ai quali non si applicano i numeri 2.1 o 2.2, sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 1.
3 Arrotondamento delle emissioni di CO2
Le emissioni di CO2 sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue: a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arro- tondato per difetto; b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è ar- rotondato per eccesso.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
N. 1.2 l’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:
obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km; z: obiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 10 capover- so 4 della legge sul CO2 e articolo 17b della presente ordinanza; automobili: 118 g CO2/km autofurgoni e trattori a sella leggeri: 186 g CO2/km a: coefficiente angolare della retta del valore limite: automobili: 0,0333 autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096 m: peso a vuoto dell’automobile oppure dell’autofurgone o del trattore a sella leggero in kg (art. 24 e 25) Mi,t: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali Mt-2: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Allegato 6 (art. 40 cpv. 1)
Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE
N. 6, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24 e 26 Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipa- re al SSQE: 6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, me- diante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; per trasformazione di metalli ferrosi si intende in particolare la la- vorazione in laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie come pure impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbrica-
zione di leghe, l’affinazione e la formatura in fonderia mediante unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, inclusi i combustibili utilizzati come agenti riducenti; 10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produ- zione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produ- zione superiore a 50 t al giorno; 11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di pro- duzione superiore a 75 t al giorno;
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore
a 20 t al giorno;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, refor-
ming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di pro- duzione superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi mediante reforming o ossida-
zione parziale con una capacità di produzione superiore a 25 t al giorno;
26. produzione di niacina.
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Allegato 8 (art. 45 cpv. 1)
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE
La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue: Capi = [∑ Øei + ∑ Øemissioni] * [0.826 – (i-2010) * 0.022]
Capi quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l’anno i ∑ Øei: somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che han- no continuato a esserlo dal 2013 ∑ Øemissioni: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–
2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra conside-
rati nel SSQE dal 2013
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Allegato 9 (art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)
Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE
N. 1.2–1.4 e 1.7
1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la
quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è cal- colata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo: 62,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misu- rabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all’assegnazione, purché questo calore non sia generato da energia elettrica e: a. all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende par- te al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia mec- canica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esporta- zioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato. 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel seguente modo: 56,1 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati
1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai nume-
ri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a ti- tolo gratuito è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97.
1.7 Se il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con un
parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è genera- to da energia elettrica, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore è ridotta di questa quantità di ca- lore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 62,3 di- ritti di emissione per TJ.
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N. 2
2 Calcolo generale della quantità di diritti di emissione
da assegnare a titolo gratuito
2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da
assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 4 e 5, conformemente alla seguente formula: Assegnazionei = PR * QA * FAi * FCIi
Assegnazionei assegnazione nell’anno i PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) FAi fattore di adeguamento nell’anno i conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
2.2 Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegna-
zione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei nu- meri 1.1–1.4. 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla media arit- metica dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazio- ne 2026–2030. 2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021, l’assegnazione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attivi- tà effettiva di questo periodo.
N. 3.1, 3.3 e 3.4
3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della decisione
2019/708/UE27, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplica- te per i seguenti fattori di adeguamento:
3.1.1 per il 2021: 0,3
3.1.2 per il 2022: 0,3
27 Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
3.1.3 per il 2023: 0,3
3.1.4 per il 2024: 0,3
3.1.5 per il 2025: 0,3
3.1.6 per il 2026: 0,3
3.1.7 per il 2027: 0,225
3.1.8 per il 2028: 0,15
3.1.9 per il 2029: 0,075
3.1.10 per il 2030: 0
3.3 Il fattore di adeguamento per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se è distri- buito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il ri- scaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica. 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo prin- cipale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all’articolo 3 lettera c OPSR28, il fattore di adeguamento è pari a 1.
N. 4.1
4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono
assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di rife- rimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al con- sumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO2 per MWh. In questi casi, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:
Assegnazionei = (Edirette / (Edirette + Eindirette)) * PR * QA * FAi * FCIi
Assegnazionei assegnazione nell’anno i Edirette emissioni dirette all’interno del rispettivo elemento di assegna- zione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel perio- do di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emissioni del calore consumato all’interno dell’elemento di as- segnazione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE, calcolate in [...] t CO2 per TJ Eindirette emissioni indirette dell’energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all’interno del rispettivo ele- mento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto. PR parametro di riferimento
28 RS 814.600
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) FAi fattore di adeguamento nell’anno conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
N. 5
5 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare
a titolo gratuito
5.1 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare
a titolo gratuito secondo l’articolo 46b capoverso 1 5.1.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:
ass(Xi) = ass(mQAi – sQA) / sQA
ass(Xi) = valore assoluto dello scarto relativo nell’anno i mQAi = media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti i-1 e i-2; sQA = quota di attività storica 5.1.2 Per l’adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante: a. la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti; o b. la quota di attività già determinante per l’anno precedente, se nell’anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l’intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).
5.2 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare
a titolo gratuito secondo l’articolo 46b capoverso 4 5.2.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata annualmente se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica dei valori di un parametro considerato nel calcolo dell’assegna- zione dei due anni precedenti e il valore storico dello stesso parametro supe- ra il 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue: ass(Zi) = ass(mZPi – sZP) / sZP
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
ass(Zi) = valore assoluto dello scarto nell’anno i mZPi = media aritmetica dei valori di un parametro secondo il numero 5.2.3 dei due anni precedenti i-1 e i-2; sZP = valore storico del parametro nel periodo di riferimento di cui al nume- ro 2. 5.2.2 Per l’adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per l’anno i, mZPi è il valore determinante del parametro. 5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell’assegnazione sono in partico- lare:
1. il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con para-
metro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;
2. il rapporto tra le emissioni dirette e la somma delle emissioni dirette e
indirette secondo il numero 4.1.
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Ordinanza sul CO2 RU 2020
Allegato 11 (art. 94 cpv. 2)
Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili:
96 franchi per tonnellata di CO2
La voce della tariffa doganale 2711.1190 è sostituita con la versione qui appresso:
Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale tassa in fr.
ogni 1000 kg
2711. Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
– liquefatti: – – gas naturale:
1190 – – – altri 255.40
ogni 1000 l a 15 °C – – propano: ...
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Allegato 15 (art. 46e e 46f)
Calcolo della quantità massima disponibile di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatorio di aeromobili
N. 3–7 3. La quantità massima annua di diritti di emissione disponibili dal 2021 per gli aeromobili è calcolata moltiplicando il limite massimo delle emissioni per il
2020 per il fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento rispetto al 2020 se-
condo la seguente formula:
Cap202x = Cap2020 – x * 0,022 * Cap2020
Cap202x limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.
4. La quantità di diritti di emissione massima disponibile è utilizzata come
segue: a. l’82 per cento è a disposizione per l’assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili; b. il 15 per cento è trattenuto per l’asta; c. il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili che partecipano per la prima volta o che si trovano in forte crescita. 5. Nel 2020 la quantità di diritti di emissione trattenuta secondo l’articolo 46e capoverso 3 lettera c per l’anno 2020 è eliminata. 6. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito a ciascun opera- tore di aeromobili per il 2020 è calcolata secondo la seguente formula: Assegnazione = ∑tkmgestore * PR
∑tkmgestore Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero PR parametro di riferimento 7. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito a ciascun opera- tore di aeromobili dal 2021 è calcolata secondo la seguente formula: Assegnazione202x = Assegnazione2020 – x * 0,022 * assegnazione2020 Assegnazione202x Assegnazione per l’anno 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.
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Allegato 16 (art. 51)
Requisiti relativi al piano di monitoraggio
N. 1 Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che: a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia; b. le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile; c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti; d. i dati necessari a verificare un adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito secondo l’articolo 46b siano rilevati in modo completo, coeren- te e accurato e siano comprensibili.
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Allegato 17 (art. 52)
Requisiti posti al rapporto di monitoraggio
N. 1.1
1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
a. informazioni sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia non- ché sul loro andamento; b. informazioni sui dati necessari per verificare un adeguamento dell’asse- gnazione a titolo gratuito secondo l’articolo 46b; c. un inventario dei vettori energetici; d. informazioni su qualsiasi modifica della capacità di produzione; e. quantità (dati primari) e parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra e il consumo di energia; f. orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su manca- te misurazioni e loro considerazione nonché risultati ricostruibili delle misurazioni.
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Allegato della modifica dell’ordinanza sull’efficienza energetica (cifra III)
Allegato 4.1 (art. 10, 11 e 12a)
Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
N. 4.7.4 lett. i
4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare le seguenti indicazioni:
i. l’obiettivo delle emissioni di CO2 secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 201229 sul CO2;
N. 7.1, secondo periodo 7.1 ... Per le automobili devono inoltre essere indicati la categoria di efficienza energetica, l’obiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sul CO2 e le emissioni di CO2 medie del parco veicoli nuovi (art. 12 cpv. 1 lett. b della legge sul CO2.
N. 10
10 Esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia
29 RS 641.711
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