AS 2020 6121
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Art. 2, rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. d ed e Obblighi
2 Da questi obblighi sono esclusi i produttori i cui impianti:
d. sono classificati secondo l’ordinanza del 4 luglio 20072 sulla protezione delle informazioni; o e. sono protetti secondo gli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del 2 maggio 19903 concernente la protezione delle opere militari.
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Titolo dopo l’art. 6 Capitolo 3: Guichet unique, interesse nazionale e costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia Sezione 1: Guichet unique
Titolo dopo l’art. 9 Sezione 3: Costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia
Art. 9a 1 Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di
18 mesi senza autorizzazione edilizia.
2 I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.
Titolo prima dell’art. 69 Capitolo 10: Verifica degli effetti, geodati e trattamento dei dati
Art. 69a Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell’elettricità
1 L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE tutti
gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all’UFE.
2 L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le
seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità: a. ubicazione; b. tecnologia; c. categoria dell’impianto; d. potenza; e. data della messa in esercizio. 3 Se un impianto di produzione dell’elettricità viene ampliato, la visione d’insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell’impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell’ampliamento. 4 Per gli impianti fotovoltaici l’UFE pubblica anche informazioni sull’orientamento e sull’inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l’organo d’esecuzione.
Art. 76 Rendiconto L’organo d’esecuzione trasmette all’UFE entro il 6 gennaio dell’anno successivo le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell’Amministrazione federale.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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