AS 2020 6125
AS 2020 6125
Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici Chi importa, commercializza o cede in Svizzera pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (UE) 2020/7402 deve soddisfare le esigenze definite nell’allegato 4.2.
II
1 L’allegato 1.5 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 4.2 è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 730.02 2 Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009, versione secondo GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1.
2020-1271 6125
Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2020
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
2 L’allegato 1.5 della presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2020
Allegato 1.5 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete
N. 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/20223 nonché degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/20174; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.
4 Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134.
Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2020
Allegato 4.2 (art. 13)
Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui
all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/7405.
1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regola-
mento (UE) 2020/740.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 numero 1 del regolamento
(UE) 2020/740 e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/20096.
2 Indicazioni ed etichettatura
2.1 Chi importa in Svizzera pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere
gli obblighi di cui all’articolo 4 paragrafi 1–4, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2020/7407.
2.2 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adem-
piere gli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/740. 2.3 Chi, per un’automobile nuova, offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/740.
2.4 L’indicazione dei parametri degli pneumatici conformemente all’allegato I
del regolamento (UE) 2020/740 e l’etichettatura, fatta eccezione per il con- trassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (UE) 2020/740. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
3 Procedura di valutazione della conformità
Le informazioni da fornire sui parametri dell’etichettatura degli pneumatici di cui al numero 1 sono determinate conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/7408.
5 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art.13.
6 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543 della Commis- sione del 3 aprile 2019, GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1.