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AS 2020 6129

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)

Modifica del 25 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3 3 Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.

Art. 31 cpv. 2 2 Sono esenti da tale esclusione gli ampliamenti considerevoli di impianti fotovoltai- ci, se sono stati messi in servizio dopo il 31 dicembre 2017 e se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 28 capoverso 4.

Art. 44 Garanzia di principio Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce la rimunerazione unica con una deci- sione di principio.

Art. 46 cpv. 1 1 Se anche dopo la messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l’organo d’esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine l’ammontare della rimunerazione unica.

1 RS 730.03

2020-1272 6129

Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2020

Art. 47 cpv. 1 lett. a

1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure

costruttive: a. la portata massima dell’acqua derivante dalle acque già utilizzate viene au- mentata di almeno il 20 per cento e l’impianto ampliato dispone di un serba- toio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;

II Gli allegati 1.1–1.3 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2020

Allegato 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

N. 1.3

1.3 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione nonché gli impianti presso

canali di derivazione e di restituzione esistenti sono considerati impianti au- tonomi.

Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2020

Allegato 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

N. 4.1 lett. b

4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

N. 5.1 Concerne soltanto il testo francese.

Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2020

Allegato 1.3 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

N. 3.2.3.1 lett. b 3.2.3.1 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il red- dito effettivo. Quest’ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d’esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4: b. se il reddito effettivo è inferiore all’A per cento del reddito di riferimen- to, il pagamento della rimunerazione di base viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l’A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B ct./kWh fino alla fine della durata della rimunerazione.

N. 3.2.8 3.2.8 L’organo d’esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2020

Allegato 2.1 (art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.1

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gen-

naio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di Messa in esercizio potenza

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 dal 1.4.2021

Contributo di 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 1100 770 base (fr.) Contributo <30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 380 420 legato alla <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 330 320 potenza (fr./kW)

N. 2.3

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il

1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di Messa in esercizio potenza

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 ab 1.4.2021

Contributo di 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 700 base (fr.) Contributo < 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 340 380 legato alla <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 300 290 potenza ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 300 290 (fr./kW)

Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2020

N. 3, frase introduttiva e lett. b La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

N. 4.1 lett. b

4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le

indicazioni e i documenti seguenti: b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2020