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Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)
Modifica del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 8a cpv. 1 lett. a, frase introduttiva e n. 2 e 3, nonché cpv. 1bis, 2 lett. c e 2bis 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misu- razione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi: a. un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l’impianto di produzione o l’impianto di stoccaggio che:
2. Concerne soltanto il testo francese
3. dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione
bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un’altra che con- senta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misura- zione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e 1bis Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell’interfaccia del suo contatore. 2 L’interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:
c. far sì che i consumatori finali, i produttori o i gestori di impianti di stoccag- gio possano consultare i propri dati dei profili di carico con periodi di misu-
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razione di 15 minuti, rilevati negli ultimi cinque anni, in una forma com- prensibile e scaricarli in un formato di dati usuale a livello internazionale; 2bis I costi del capitale e d’esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.
Art. 31j Abrogato
Titolo dopo l’art. 31k Sezione 4c: Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2020
Art. 31l 1 Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell’energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, se: a. sono stati installati prima del 1° gennaio 2018; o b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019. 2 Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisi- ti previsti dagli articoli 8a e 8b, il gestore di rete può utilizzare, se necessario, siste- mi di misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità. 3 I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili. 4 Per l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31e sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. 5 Per l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti negli impianti di produzione e negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31f. 6 I sistemi di misurazione intelligenti che non consentono ai consumatori finali, ai
produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio di consultare e scaricare i propri dati di misurazione nel modo prescritto dall’articolo 8a capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 2 lettera c devono essere riequipaggiati quanto prima, al più tardi entro il 30 giugno 2021. Sono fatte salve le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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