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Ordinanza sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce
Ordinanza sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (OPers-SAT)
del 17 novembre 2020 Approvata dal Consiglio federale il 18 novembre 2020
Il consiglio di amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT), visti gli articoli 9i lettera d e 9m capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre
19571 sulle ferrovie (Lferr),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT).
2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono applicabili le
disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers).
Art. 2 Competenza per le decisioni del datore di lavoro
1 Sempre che la Lferr e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, per le
decisioni del datore di lavoro sono competenti: a. il consiglio di amministrazione nei confronti del direttore e nei confronti di altri membri della direzione per quanto concerne:
1. la costituzione, la modifica e la risoluzione del rapporto di lavoro,
2. le indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui
all’articolo 14,
3. l’obbligo di versamento del reddito ricavato da attività a favore di terzi,
RS 742.101.21
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4. l’assegnazione alle fasce salariali nonché la determinazione e l’ade-
guamento dello stipendio di base,
5. la determinazione della parte variabile relativa alla prestazione del di-
rettore,
6. il versamento di un’indennità di funzione,
7. la concessione di congedi,
8. la partecipazione al riscatto nella cassa pensioni,
9. l’autorizzazione di occupazioni accessorie,
10. il pensionamento anticipato come conseguenza di ristrutturazioni e
riorganizzazioni; b. la direzione nei confronti degli altri impiegati nei casi previsti alla lettera a; c. il direttore nei confronti degli altri membri della direzione nei casi non pre- visti alla lettera a; d. i diretti superiori d’intesa con il direttore nei confronti degli altri impiegati nei casi non previsti alla lettera a. 2 Per l’emanazione di decisioni in caso di controversie concernenti il rapporto di lavoro (art. 34 cpv. 1 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale; LPers) è competente: a. il consiglio di amministrazione nei confronti dei membri della direzione; b. la direzione nei confronti del restante personale.
Art. 3 Calcolo degli anni di servizio o d’impiego Per calcolare il numero degli anni di servizio o d’impiego contano, indipendente- mente dal tasso di occupazione, la durata d’impiego ininterrotta presso il SAT senza contare i congedi non pagati di durata superiore a un mese. I praticantati o i tirocini professionali non sono presi in considerazione nel calcolo della durata d’impiego.
Sezione 2: Stipendio e prestazioni accessorie
Art. 4 Sistema salariale 1 Gli stipendi degli impiegati si calcolano in base a funzione, prestazione, compor- tamento, esperienza e capacità. Sono costituiti da uno stipendio di base e una parte variabile relativa alla prestazione.
2 Non è concessa alcuna indennità di residenza.
3 RS 172.220.1
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Art. 5 Funzioni e fasce salariali 1 Le funzioni sono attribuite a una delle nove fasce salariali in base a formazione, esperienza professionale, competenze metodologiche e sociali, requisiti in materia di comunicazione, grado di autonomia, diversità e complessità dei compiti, responsabi- lità nonché competenza e autonomia decisionale.
2 Le fasce salariali sono riportate nell’allegato (tabella degli stipendi).
3 L’importo massimo delle fasce salariali è adeguato alla compensazione del rincaro decisa dal consiglio di amministrazione e agli eventuali aumenti reali dello stipen- dio. La tabella degli stipendi modificata è comunicata in modo adeguato agli impie- gati.
Art. 6 Stipendio di base 1 Nella definizione iniziale dello stipendio di base individuale all’interno di una fascia salariale si tiene conto adeguatamente in particolare della formazione, dell’esperienza professionale e di vita dell’impiegato nonché della situazione sul mercato del lavoro. 2 Lo stipendio di base è verificato ed eventualmente adeguato in caso di necessità e a ogni cambiamento di funzione. 3 Lo stipendio di base è modificato in modo commisurato a un’eventuale evoluzione dello stipendio.
Art. 7 Parte variabile relativa alla prestazione (evoluzione dello stipendio) 1 La parte variabile relativa alla prestazione è calcolata in base al raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni, comportamento e capacità dell’impiegato.
2 Essa è stabilita ogni anno in funzione della valutazione del personale.
3 Lo stipendio può essere aumentato non oltre il 4 per cento dell’importo massimo della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro fino al raggiungimento di quest’ultimo. 4 Se la valutazione del personale è «insufficiente», lo stipendio può essere ridotto non oltre il 4 per cento dell’importo massimo della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro.
Art. 8 Indennità di funzione 1 Indennità di funzione di durata determinata possono essere versate a impiegati che adempiono provvisoriamente compiti particolarmente esigenti. 2 L’ammontare dipende dal tipo, dall’entità e dalla durata dei compiti supplementari. L’indennità non può superare un terzo della differenza fra gli importi massimi della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro e della fascia salariale prevista per il compito supplementare superiore.
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Sezione 3: Tempo di lavoro, compensazione del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario e congedi
Art. 9 Tempo di lavoro 1 La durata del lavoro settimanale a tempo pieno è di norma 41,5 ore. Per gli impie- gati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. 2 La direzione fissa nelle sue istruzioni una scelta di modelli di tempo di lavoro. A tale fine tiene conto delle esigenze del SAT e degli impiegati. 3 Disciplina nelle sue istruzioni le prestazioni di lavoro da fornire al di fuori del tempo di lavoro normale o oltre il tempo di lavoro concordato nel contratto.
Art. 10 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario 1 Gli impiegati prestano lavoro oltre il tempo di lavoro concordato nel contratto (lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario) se è necessario e se lo si può ragionevol- mente pretendere da loro secondo le norme della buona fede. 2 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario sono compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se non una compensazione completa non è possibile, il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario non compensati sono retribuiti con lo stipendio di base senza supplemento.
Art. 11 Orario di lavoro basato sulla fiducia
1 Gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia sono
dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario. 2 L’orario di lavoro basato sulla fiducia può essere concordato con gli impiegati nelle fasce salariali 39. 3 In luogo della compensazione per il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 6 per cento dello stipendio annuo. Il SAT può proporre possibilità di compensazione equivalenti.
Sezione 4: Altre prestazioni del SAT
Art. 12 Rimborso delle spese 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese sostenute nell’esercizio della loro attività.
2 Il consiglio di amministrazione disciplina i dettagli in un’istruzione.
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Art. 13 Premio di fedeltà
1 Gli impiegati del SAT ricevono un premio di fedeltà nella seguente misura:
a. al compimento di 10 e 15 anni di servizio, 1/24 dello stipendio annuale; b. dopo ulteriori 5 anni di servizio, 1/12 dello stipendio annuale.
2 È considerato stipendio annuale lo stipendio medio degli ultimi 12 mesi.
3 Se negli ultimi cinque anni di servizio il grado di occupazione minimo dell’im- piegato è risultato temporaneamente inferiore al 100 per cento, il premio di fedeltà è calcolato in base al grado di occupazione medio durante tale periodo. 4 Su richiesta, il SAT può accordare il premio di fedeltà integralmente o parzialmen- te sotto forma di congedo pagato. 5 I giorni di congedo secondo il capoverso 4 di cui non si è usufruito entro cinque anni dall’insorgere del diritto decadono senza indennità. 6 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non sussiste alcun diritto a un premio di fedeltà proporzionale.
Art. 14 Versamento di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro 1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers4 le persone interessate che: a. sono state impiegate almeno 15 anni presso il SAT; oppure b. hanno compiuto il 50º anno di età. 2 L’indennità può essere versata in casi motivati anche se il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa, sempre che nessuna colpa sia imputabile all’impiegato e sia soddisfatto un requisito di cui al capoverso 1.
3 Non ricevono alcuna indennità gli impiegati:
a. che in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con il SAT sono assunti presso un altro datore di lavoro a condizioni comparabili; b. il cui rapporto di lavoro è sciolto per loro colpa; c. che percepiscono prestazioni in caso di pensionamento anticipato di cui all’articolo105b OPers5; d. il cui rapporto di lavoro è stato risolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale e che percepiscono le prestazioni di cui all’articolo
106 OPers.
4 L’ammontare dell’indennità è compreso tra l’importo di uno stipendio mensile e
quello di uno stipendio annuale. È stabilito tenendo conto dell’età, della situazione professionale e personale, dell’età di servizio e del termine di disdetta della persona interessata. La direzione disciplina i dettagli in un’istruzione.
4 RS 172.220.1 5 RS 172.220.111.3
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5 Gli ex impiegati che entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il SAT sono assunti presso un altro datore di lavoro a condizioni comparabili restitui- scono l’indennità pro rata temporis. Devono comunicare immediatamente al SAT la conclusione del nuovo contratto di lavoro.
Sezione 5: Previdenza professionale
Art. 15 Piani previdenziali Gli impiegati nelle fasce salariali 16 sono assicurati secondo il piano standard della cassa di previdenza della Confederazione, gli impiegati nelle fasce salariali 79 secondo il piano per i quadri.
Art. 16 Stipendio assicurabile Sono assicurate presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, le seguenti prestazioni del SAT: a. lo stipendio di base (art. 6); b. la parte variabile relativa alla prestazione (art. 7); c. l’indennità di funzione (art. 8); d. la compensazione del rincaro (art. 44 OPers); e. i premi di prestazione (art. 49 OPers); f. le indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers).
Sezione 6: Trattamento dei dati personali
Art. 17 1 Il SAT può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare prote- zione e profili della personalità, di candidati, impiegati ed ex impiegati ai fini della gestione del personale.
2 Il servizio del personale è responsabile del trattamento dei dati.
3 Il servizio del personale e i superiori possono trattare i dati nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti.
4 Per il trattamento dei dati si applica l’ordinanza del 22 novembre 20176 sulla
protezione dei dati personali del personale federale, ad eccezione degli articoli 12– 18, 23 capoverso l secondo e terzo periodo e 24–58, nonché degli allegati 36. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
6 RS 172.220.111.4
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Sezione 7: Ristrutturazioni e riorganizzazioni
Art. 18 Piano sociale In caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno un terzo degli impiegati, il SAT stabilisce e finanzia un piano sociale.
Art. 19 Finanziamento In caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni il SAT finanzia: a. le misure e le prestazioni che sono previste in questo contesto; b. la parte della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria che al momento del pensionamento anticipato non è finanziata sotto il profilo attuariale.
Sezione 8: Collaborazione con le parti sociali
Art. 20
1 Il SAT informa tempestivamente ed esaustivamente gli impiegati e le organizza-
zioni degli impiegati in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale e li consulta prima che la presente ordinanza sia modificata. 2 Il SAT si incontra almeno una volta all’anno con i rappresentanti delle organizza- zioni degli impiegati per uno scambio di informazioni.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 21 Disposizioni transitorie Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro è stato trasferito al SAT secondo il capo- verso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 20187 della Lferr si applica quanto segue: a. i saldi attivi di tempo accumulati secondo il diritto previgente sono trasferiti; b. gli anni di servizio acquisiti secondo le disposizioni previgenti sono compu- tati per i termini di disdetta secondo l’articolo 30a capoverso 2 OPers8 e per i premi di fedeltà secondo l’articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.
7 RU 2020 1889 n. I 3
8 RS 172.220.111.3
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Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2021.
17 novembre 2020 In nome del consiglio di amministrazione: Il presidente, Urs Hany Il vicepresidente, Alexander Stüssi
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Allegato (art. 5 cpv. 2)
Tabella degli stipendi del Servizio di assegnazione delle tracce Fascia salariale Importo massimo in franchi (stato 2020)
1 102 600 2 110 000 3 120 600 4 131 000 5 141 500 6 148 000 7 156 800 8 172 600 9 197 600
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