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AS 2020 6183

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso vista la legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «numero telefonico» è sostituito con «numero».

Art. 1 lett. c Abrogata

Art. 2 lett. e Non fornisce servizi di telecomunicazione chi trasmette informazioni: e. nell’ambito della trasmissione gratuita di informazioni all’interno di gruppi senza organizzazione centralizzata.

Art. 3 Registrazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) i dati necessari alla registrazione e gli comunicano imme- diatamente qualsiasi modifica in merito.

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2 I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati che intendono consentire a fornitori registrati o non ancora registrati di utilizzare risorse di cui all’articolo 4 capoverso 1 LTC devono comunicarlo all’UFCOM.

Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati devono indicare, menzionando il numero unico d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d’identificazione delle imprese, un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particola- re comunicazioni, citazioni e decisioni.

2 L’UFCOM pubblica l’indirizzo postale. Può renderlo accessibile mediante una

procedura di richiamo.

Art. 5 Invio di dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunica- zioni mette gratuitamente a disposizione dell’UFCOM i dati in suo possesso concer- nenti i fornitori di servizi di telecomunicazione che possono essere importanti per l’esecuzione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce necessarie per l’accesso fisico alle reti di telecomunicazione. 2 Su richiesta, devono rendere noti all’UFCOM, ai clienti, ai produttori di impianti di telecomunicazione e di software per l’utilizzazione di servizi di telecomunicazione i tipi di interfaccia che mettono a disposizione per il servizio di accesso a Internet e per i servizi forniti mediante le risorse di cui all’articolo 4 capoverso 1 LTC. Devono comunicare queste informazioni gratuitamente ed entro un termine adeguato. 3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere così dettagliate da permettere la produzione e l’utilizzazione di impianti terminali di telecomunicazione per la fruizione di tutti i servizi proposti tramite l’interfaccia di un determinato fornitore. 4 I fornitori devono comunicare gratuitamente ai loro clienti, su richiesta, le caratte- ristiche d’identificazione e i dati d’accesso necessari all’accesso alle reti di teleco- municazione e alla fruizione di servizi di cui ai capoversi 1 e 2.

5 L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 8 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze L’ordinanza del 18 novembre 20204 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofre- quenze è applicabile a tutti i fornitori che per proporre i propri servizi di telecomuni- cazione utilizzano lo spettro delle radiofrequenze.

3 RS 431.03 4 RS 784.102.1

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Art. 9, rubrica e cpv. 1 Posti di formazione professionale di base 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno una sede o una stabile orga- nizzazione in Svizzera sono tenuti a offrire, al più tardi 18 mesi dopo l’ingresso sul mercato, almeno il tre per cento dei posti di lavoro nel settore delle telecomunica- zioni in Svizzera sotto forma di posti di formazione professionale di base. I posti a tempo parziale sono calcolati secondo il grado di attività.

Art. 10 cpv. 3 3 I capoversi 1–2 non si applicano alle chiamate ai servizi a valore aggiunto, alle chiamate all’estero e all’utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming interna- zionale).

Art. 10a Roaming internazionale: obbligo d’informare 1 Al momento della conclusione del contratto, dell’attivazione o della riattivazione dei servizi di roaming nonché almeno una volta all’anno i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono informare per scritto e in modo chiaro i propri clienti sulle condizioni e sulle modalità del roaming internazionale, e in particolare su: a. come e dove si possano reperire le tariffe praticate attualmente, comprese le opzioni tariffarie più vantaggiose; b. la possibilità di fissare un limite di costo per i servizi di roaming e di bloc- carne l’accesso; c. la possibilità di poter disattivare e riattivare tale informazione in caso di pas- saggio a una rete di telefonia mobile estera; d. l’eventuale assenza di informazione in caso di passaggio a una rete di telefo- nia mobile estera. 2 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, lo informano imme- diatamente, gratuitamente e in forma chiara riguardo ai seguenti costi massimi dei servizi di roaming internazionale: a. chiamate verso la Svizzera; b. chiamate in entrata; c. chiamate locali; d. invio di SMS; e. trasmissione di dati, compreso l’invio di MMS. 3 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, gli garantiscono la possibilità di disattivare e riattivare facilmente e gratuitamente tale informazione. 4 In caso di vendita di un terminale che, per motivi tecnici, non consente di fornire tale informazione quando il cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile segnalano, oltre alle informazioni di

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cui al capoverso 1, abbonamenti e opzioni per ridurre i prezzi per il terminale in questione.

Art. 10b Roaming internazionale: utilizzazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono l’utilizzo dei servizi di roaming soltanto dopo che è stato fissato un limite di costi. I clienti devono avere la possibilità di modificare successivamente il limite di costi. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono ai loro clienti di disattivare e di riattivare in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito l’accesso ai servizi di roaming. 3 Disattivano i servizi di roaming in aeromobili, su navi e via satellite per imposta- zione predefinita e a prescindere dall’autorizzazione di cui al capoverso 1. L’attiva- zione e la disattivazione di questi servizi di roaming deve essere possibile indipen- dentemente dalla disattivazione e dalla riattivazione di cui al capoverso 2. 4 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono ostacolare o impedi- re attivamente ai loro clienti l’utilizzazione di servizi di roaming di fornitori terzi.

Art. 10c Roaming internazionale: fatturazione 1 Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per le chiamate in entrata e in uscita in roaming internazionale, si applica quanto segue: a. la fatturazione avviene al secondo, a eccezione dei primi 30 secondi per le chiamate in uscita; b. l’importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi. 2 Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per i servizi di dati in roaming internazionale, si applica quanto segue: a. la fatturazione avviene al kilobyte; b. l’importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

3 Una fatturazione diversa è ammessa soltanto:

a. se i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile esteri non mettono a di- sposizione i dati necessari e se il fornitore prova all’UFCOM la necessità di una modalità di calcolo diversa sulla base dei dati messi a disposizione; o b. per i servizi di messaggistica testuale e multimediale quali SMS o MMS, che di regola sono addebitati ai clienti per unità.

Art. 10d Roaming internazionale: opzioni 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono offrire ai loro clienti delle opzioni che consentono di fruire di servizi di roaming internazionale a tariffe ridotte. In tale ambito si applica quanto segue: a. l’opzione contiene una tariffa ridotta o una determinata quantità di unità in- cluse a un prezzo forfettario;

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b. il cliente deve poter determinare liberamente la data di attivazione dell’op- zione; c. l’opzione vale almeno 12 mesi indipendentemente da un eventuale periodo di fatturazione. 2 Le opzioni devono poter essere attivate gratuitamente in Svizzera e all’estero. L’attivazione di opzioni deve essere possibile tramite Internet indipendentemente dall’apparecchio.

Art. 10e Misurazione della qualità dei servizi di accesso a Internet e informazione al pubblico

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono:

a. misurare autonomamente la qualità dei servizi di accesso a Internet fissi e mobili da loro forniti, per quanto abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione; b. consentire ai loro clienti di misurare la qualità del proprio accesso a Internet fisso o mobile, per quanto questi ultimi abbiano accesso agli apparecchi uti- lizzati per la misurazione; c. consolidare i risultati e informare sia i loro clienti che il pubblico sulla quali- tà dei servizi di accesso a Internet.

2 Per ciascuno dei servizi offerti devono almeno:

a. misurare e pubblicare la velocità effettiva di trasmissione dei dati, la latenza, e per i collegamenti di radiocomunicazione mobile la potenza del segnale; b. misurare e pubblicare la velocità di trasmissione dei dati stipulata per con- tratto, le variazioni nella latenza e la perdita di pacchetti di dati durante la trasmissione. 3 Le informazioni sulla qualità devono consentire confronti tra le offerte dei vari fornitori. Devono essere pubblicate sotto forma di carte geografiche. 4 L’obbligo di misurazione e pubblicazione vale, per gli accessi fissi a Internet, per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti. Per gli accessi mobili a Internet, vale per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti e una concessione di radiocomunicazione mobile. 5 Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l’UFCOM disciplina come i fornitori devono misurare i criteri di qualità e pubblicare i risultati. 6 Le informazioni ai sensi del presente articolo devono essere pubblicate su un sito Internet liberamente accessibile. L’UFCOM può prevedere che le pubblicazioni debbano essere effettuate sullo stesso sito Internet.

Art. 10f Internet aperto 1 Ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera a LTC, ogni fornitore di accessi a Internet può trasmettere informazioni in modo differenziato se ciò è necessario per

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rispettare una prescrizione legale o la decisione di un’autorità giudiziaria che lo vincola. 2 La richiesta del cliente al fornitore ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera c LTC non può essere oggetto di un’offerta che il cliente accetta sulla base delle condizioni generali di contratto o sulla base di un’offerta standard.

Art. 11 Contenuto minimo di un’iscrizione in un elenco 1 L’iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone almeno di: a. l’elemento d’indirizzo attraverso il quale il cliente del servizio di telecomu- nicazione in questione può essere contattato; b. il cognome e il nome oppure la ragione sociale del cliente; c. l’indirizzo completo del cliente; d. eventualmente il simbolo indicante che il cliente non desidera ricevere mes- saggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrattiene una relazione commerciale e che i propri dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 88 cpv. 1); e. l’indicazione dei prezzi conformemente agli articoli 11abis e 13a dell’ordi- nanza dell’11 dicembre 19785 sull’indicazione dei prezzi (OIP) se si tratta di un elemento d’indirizzo di un servizio a valore aggiunto a pagamento. 2 Un cliente può richiedere più iscrizioni ai sensi del capoverso 1 con lo stesso elemento d’indirizzo, a condizione che tutte le persone interessate dalle iscrizioni abbiano dato il proprio consenso. 3 Se l’iscrizione serve unicamente alla fornitura di un servizio di collegamento, basta indicare i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c. 4 Se un cliente accetta di essere contattato nell’ambito di un servizio di collegamen- to, il suo fornitore di servizi di telecomunicazione deve informarlo espressamente che i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c vengono trasmessi su richiesta a ogni fornitore di tale servizio. 5 L’UFCOM definisce le designazioni dei campi contenenti i dati e altri dati com- plementari necessari per formattare e pubblicare gli elenchi.

Art. 15 cpv. 1 lett. f

1 Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

f. il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con diffi- coltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati elenco dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione di un servizio di commutazione,

24 ore su 24; se il concessionario del servizio universale offre un servizio di

5 RS 942.211

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collegamento, il servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell’elenco ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 11 capoverso 4.

Art. 25 cpv. 1 1 La cifra d’affari determinante per il calcolo della tassa di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato risulta dai servizi di telecomunicazione offerti sul territorio nazionale, dedotti i costi dei servizi di telecomunicazione acquistati sul mercato all’ingrosso a fornitori terzi e i costi dei servizi di telecomunicazione fattu- rati per conto di terzi.

Art. 26a cpv. 6 6 Se i fornitori sono a conoscenza del fatto che un numero trasmesso non è valido o viene impiegato senza possedere un diritto d’utilizzazione o che si tratta di un nume- ro di cui al capoverso 5, devono prendere le misure necessarie e coordinarle per impedire la trasmissione di tali numeri o per bloccare la chiamata.

Art. 27 Accesso ai servizi di chiamata d’emergenza 1 L’accesso ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 6 ottobre 19976 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomu- nicazioni (ORAT) va garantito gratuitamente da ogni collegamento telefonico. Soltanto per l’assistenza telefonica per adulti è possibile riscuotere una tassa forfet- taria di 20 centesimi per chiamata. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite del servizio universa- le ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d’indirizzo devono unicamente garantire l’accesso gratuito al numero d’emergenza europeo.

Art. 28 Istradamento delle chiamate d’emergenza I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’istradamento delle chiamate d’emergenza ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT7.

Art. 29 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: in generale 1 Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT8. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all’iscrizione negli elenchi pubblici.

6 RS 784.104 7 RS 784.104 8 RS 784.104

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2 In caso di una chiamata d’emergenza le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l’esplicito consenso dei clienti. Purché la tecnica scelta lo consenta, esse vanno disattivate di nuovo dopo la chiama- ta d’emergenza.

3 Su richiesta, l’UFCOM può designare altri numeri destinati esclusivamente a

servizi di chiamata d’emergenza della polizia, dei pompieri, dei servizi medici e dei servizi di salvataggio, per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Pubblica una lista di questi numeri.

Art. 29a Localizzazione delle chiamate d’emergenza: obblighi per i concessionari di telecomunicazione mobile

1 Per le chiamate d’emergenza verso il numero d’emergenza europeo provenienti da

veicoli specificamente equipaggiati (eCall112), i concessionari di telecomunicazione mobile devono estrarre dal canale vocale la serie minima di dati (Minimum Set of Data, MSD) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate. 2 In caso di chiamate d’emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizza- zione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all’ubicazione (Advanced Mobile Location, AML), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione.

Art. 29b Localizzazione delle chiamate d’emergenza: esercizio di un servizio di localizzazione 1 Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e a favore delle centrali d’allarme. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d’allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale. 2 La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l’utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d’allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui all’articolo 54. 3 I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d’esercizio del servizio di localizzazione. 4 I costi ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati tra i fornitori del servizio telefonico pubblico a livello di mercato all’ingrosso in funzione del numero di chiamate d’emergenza previste annualmente. 5 Le centrali d’allarme assumono unicamente i costi per l’utilizzazione del servizio di localizzazione.

Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d’emergenza 1 Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d’emergenza provenienti dall’ubicazione principale indicata nel contratto d’abbonamento.

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2 I fornitori del servizio telefonico pubblico si assicurano che i clienti siano a cono- scenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d’emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente di istradare e localizzare correttamente le chiamate. 3 Le chiamate d’emergenza non possono essere interrotte da servizi di telecomunica- zione aventi priorità nell’ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).

Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco 1 I fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto secondo l’articolo 21 capoverso 2 LTC tanto l’accesso online ai dati elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l’opzione di aggiornamenti almeno quotidiani. 2 I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 possono modificare questi dati su richiesta del cliente e se comunicano tali modifi- che al fornitore del servizio telefonico pubblico in questione. 3 I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoverso 3 pos- sono trattare questi dati unicamente per fornire un servizio di collegamento. Segna- tamente, non possono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi.

Art. 32 cpv. 1, parte introduttiva e lett. c 1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la capacità di comuni- cazione di questo servizio (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo devono garantire, direttamente o indirettamente, l’interconnessione. Devono in particolare applicare le disposizioni in materia di: c. interfacce (art. 55).

Titolo prima dell’art. 34 Capitolo 4a: Portabilità dei numeri

Art. 34 Applicazione Gli articoli 34a‒34e si applicano alla portabilità dei numeri del piano di numerazio- ne E. 1649, escluso il servizio di radiochiamata.

Art. 34a Portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibili- tà di mantenere i loro numeri, se essi cambiano fornitore all’interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.

9 Raccomandazione dell’UIT-T. Tale raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra.

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2 Sono considerate categorie:

a. il servizio telefonico pubblico della rete fissa; b. il servizio telefonico pubblico della rete mobile; c. i servizi non geografici dello stesso tipo, come i servizi offerti attraverso i numeri gratuiti del tipo 0800. 3 I gruppi di numeri di selezione diretta dei clienti possono essere trasferiti solo nella loro totalità. Adeguamenti come la riduzione o la ripartizione dei gruppi di numeri di selezione diretta trasferiti devono essere concordati tra il fornitore di servizi di telecomunicazione attuale e il fornitore precedente.

4 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

Art. 34b Costi 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la portabilità dei numeri si assumono i relativi costi. 2 Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sulla for- mazione dei prezzi in funzione dei costi di cui agli articoli 54–54c si applicano per analogia. 3 I fornitori disciplinano nei loro contratti di interconnessione la copertura dei costi legati all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

Art. 34c Cambiamento dell’ubicazione del collegamento I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero in caso di cambiamento dell’ubicazione del collegamen- to.

Art. 34d Garanzia della trasmissione I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire la trasmissione del numero conformemente all’articolo 26a capo- verso 2.

Art. 34e Accesso alle informazioni I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la porta- bilità dei numeri devono consentire agli altri fornitori l’accesso alle informazioni necessarie a garantire un istradamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

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Titolo prima dell’art. 34f Capitolo 4b: Libera scelta dei fornitori per i collegamenti nazionali e internazionali

Art. 34f 1 I fornitori del servizio telefonico pubblico possono offrire ai loro clienti la possibi- lità di utilizzare il servizio di un altro fornitore per i collegamenti nazionali e inter- nazionali. Ciò può avvenire sia in modo prestabilito, sia per ogni chiamata, compo- nendo il numero breve attribuito a questo fine.

2 Chi compone un numero breve non valido deve essere immediatamente avvertito.

3 L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 35 Applicazione 1 Nell’ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto forniti mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 00800 (numeri gratuiti internazionali), 084x (numeri a costi suddivisi) si applicano soltanto gli articoli 39a e 39b capoverso 2. 2 Nell’ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, si applicano soltanto gli articoli 36 capoversi 4 e 5, 37, 38 capoversi 3 e 4,

40 capoversi 3–5 e 41 capoversi 1, 3, 4 lettera c e 5.

Art. 36 cpv. 2 2 I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di nume- razione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti indivi- dualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT10 e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.

Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione I fornitori di servizi a valore aggiunto devono avere una sede o una stabile organiz- zazione in Svizzera.

Art. 39, rubrica e cpv. 1 Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x,

0800 e 00800

1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x, i fornitori di servizi di teleco- municazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata dal tempo, non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è

10 RS 784.104

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fatturata al secondo. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 cente- simi.

Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto 1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT11, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli articoli 11a e 13a OIP12. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi. Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x le tasse determinate dal tempo devono essere fatturate al secondo.

2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 090x e verso i

numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati nel capoverso 1 e nell’articolo 39a.

Art. 40 cpv. 1 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906, singolarmente per ogni tipo.

Art. 41 Tutela dei minorenni 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso ai servizi a valore aggiunto ai clienti o agli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni, a condizione che siano a conoscenza della loro età. 2 L’accesso ai servizi di cui agli articoli 25–34 ORAT13 deve continuare a essere garantito. 3 I fornitori sbloccano l’accesso soltanto previo consenso di una persona autorizzata a esercitare la rappresentanza legale.

4 Non sbloccano l’accesso ai seguenti servizi:

a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906); b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico; c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS. 5 Per determinare la necessità di un blocco dell’accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile:

11 RS 784.104 12 RS 942.211 13 RS 784.104

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a. registrano l’età dell’utente principale, qualora questi non abbia ancora com- piuto i 16 anni, al momento della conclusione del contratto; b. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un passaporto o una carta d’identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.

Art. 48 cpv. 4bis 4bis Può pubblicare statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

Art. 49 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) o il delegato determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito volte a garantire il finanziamento dell’organo di conciliazione.

Art. 51 Aventi diritto Hanno diritto di accedere alle risorse e ai servizi del fornitore che detiene una posi- zione dominante sul mercato tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 54 cpv. 2 lett. c 2 Se non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore effi- cace deve sostenere su basi attuali (forward looking) ed è conforme alle regole seguenti: c. occorre aggiungere i costi congiunti proporzionali rilevanti e un supplemen- to costante per i costi comuni;

Art. 58 cpv. 4 4 In caso di accesso a una parte della rete locale, il fornitore che detiene una posizio- ne dominante sul mercato può riservare nei suoi ripartitori il posto di cui ha bisogno per soddisfare la domanda dei propri clienti, prevista in un prossimo futuro, in materia di servizi forniti mediante tali ripartitori. Su richiesta fornisce le informazio- ni sulla domanda e sulle riserve previste e le relative giustificazioni.

Art. 59 e 60 Abrogati

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 63a Applicazione Gli articoli 64–68 si applicano soltanto agli accordi in materia d’accesso stipulati con un fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

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Art. 69 Abrogato

Titolo prima dell’art. 75 Capitolo 8: Utilizzazione di fondi di uso comune, altri collegamenti e coutenza

Art. 78a Coutenza di impianti di raccordo all’immobile preesistenti L’obbligo dei proprietari dell’immobile di tollerare altri collegamenti via cavo secondo l’articolo 35a capoverso 1 LTC nonché di concedere l’accesso al punto d’entrata nell’edificio e di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l’articolo 35b capoverso 1 LTC comprende anche: a. se le capacità sono sufficienti: l’obbligo di tollerare la coutenza delle cana- lizzazioni di cavi preesistenti che servono per il raccordo all’immobile; b. se le capacità sono insufficienti: l’obbligo di tollerare la realizzazione di ul- teriori impianti che servono per il raccordo all’immobile.

Art. 78b Coutenza di impianti dell’edificio preesistenti L’obbligo dei proprietari dell’immobile e dei fornitori di servizi di telecomunicazio- ne di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l’articolo 35b capoverso 1 LTC comprende anche l’obbligo di tollerare: a. la coutenza degli allacciamenti elettrici; b. l’installazione di impianti che consentono a un fornitore che li coutilizza di fornire i propri servizi di telecomunicazione.

Art. 78c Regole comuni per la coutenza di impianti di raccordo all’immobile e di impianti dell’edificio preesistenti 1 Se, per fornire i propri servizi di telecomunicazione, un fornitore di servizi di telecomunicazione vuole utilizzare in comune impianti di raccordo all’immobile o impianti dell’edificio preesistenti, è tenuto a informare il proprietario dell’immobile e i fornitori preesistenti. 2 Se un proprietario dell’immobile non dispone delle informazioni necessarie relati- ve a impianti di raccordo all’immobile o a impianti dell’edificio preesistenti, il fornitore che ha realizzato il raccordo all’immobile o l’impianto dell’edificio deve fornire queste informazioni su richiesta. 3 I fornitori che hanno finanziato una canalizzazione di cavi o un impianto domesti- co possono chiedere al fornitore che li coutilizza un’indennità proporzionale unica per unità aziendale o per unità abitativa utilizzata, in funzione dei loro costi di acqui- sto medi, per la messa a disposizione a lungo termine.

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4 I fornitori che ottengono l’accesso a canalizzazioni di cavi o a impianti domestici sopportano le spese per i lavori di ripristino dovuti alla costruzione delle nuove installazioni. 5 Se un proprietario d’immobile o un fornitore di servizi di telecomunicazione deve assumere costi supplementari comprovati a causa dell’accesso o della coutenza, può chiedere un indennizzo commisurato al fornitore che coutilizza la canalizzazione o l’impianto. 6 La procedura per la composizione di controversie sull’accesso al punto d’entrata nell’edificio e la coutenza di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.

Art. 79 Coutenza di impianti secondo l’articolo 36 capoverso 2 LTC È considerato un rimborso adeguato per la coutenza di impianti di altri fornitori secondo l’articolo 36 capoverso 2 LTC la parte corrispondente dei costi totali.

Titolo prima dell’art. 80 Capitolo 9: Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei bambini e dei giovani

Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati relativi al traffico dei clienti senza il loro consenso, se e fino a quando sia necessario per: a. fornire servizi di telecomunicazione; b. ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni; c. adempiere obblighi legali; d. scopi propri, non in relazione a persone. 2 Per altri scopi possono trattare i dati relativi al traffico soltanto in forma anonima e previo consenso dei clienti in questione.

Art. 81, rubrica e cpv. 2 Comunicazione dei dati impiegati per l’allestimento della fattura 2 I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate all’assistenza telefonica per bambini e giovani ai sensi dell’articolo 28 lettera f ORAT14.

14 RS 784.104

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Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità sleale

1 Se un cliente rende verosimile, per scritto, che è stato chiamato abusivamente

oppure che ha ricevuto pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere o, u o v della legge federale del 19 dicembre 198615 contro la concorrenza sleale (LCSl), il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicargli i dati seguenti, purché siano in suo possesso: a. data, ora e durata delle comunicazioni, oppure data e ora dei messaggi; b. gli elementi d’indirizzo nonché i nomi e gli indirizzi dei titolari dei collega- menti dai quali sono pervenute le chiamate abusive oppure la pubblicità sleale. 2 Se i dati non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chiamate abusive o la pubblicità sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di tele- comunicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmetterli ai clienti. 3 Se le chiamate abusive o la pubblicità sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornire le informazioni necessarie al fornitore tenuto a comunicare i dati secondo il capoverso 1.

Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale 1 Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o, u o v LCSl16. 2 A questo scopo, gestiscono e mettono a disposizione dei clienti un mezzo appro- priato. Al momento della conclusione del contratto e una volta l’anno informano i clienti in merito ai vantaggi e agli svantaggi di tale mezzo. I clienti devono poter disattivare e riattivare gratuitamente e in qualsiasi momento tale mezzo.

3 I fornitori possono sopprimere la pubblicità sleale.

4 Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare immediatamente l’invio di questi messaggi e impedire l’allestimento dei relativi collegamenti. Può disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pub- blicità sleale. 5 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazio- ne, o che vi circola. 6 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale possono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti al mezzo di cui al capoverso 2. Su richiesta deve informare sui motivi del blocco o dell’attuazione di questo mezzo. Per

15 RS 241 16 RS 241

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poter adempiere il suo obbligo d’informazione, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornirgli le informazioni necessarie.

7 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i

clienti dalla pubblicità sleale. 8 In caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 lettere o e v LCSl o di disposi- zioni estere simili, l’autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d’intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.

Art. 84 cpv. 3

3 In ogni caso, essi devono garantire l’indicazione del numero chiamante per le

chiamate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 29 capoverso 1 e 90 capoverso 5, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi confor- memente all’articolo 15 capoverso 1 lettera e. Eccezion fatta per il proprio servizio guasti, i fornitori non devono consentire a nessun altro cliente di conoscere il nume- ro chiamante dei clienti che hanno scelto il servizio di soppressione dell’indicazione.

Art. 88 cpv. 1 1 I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrat- tengono una relazione commerciale, e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.

Inserire prima del titolo del capitolo 10

Art. 89a Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani I fornitori di servizi d’accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet. Offrono ai propri clienti un sostegno individuale nell’applicazione di misure concrete di protezione.

Art. 89b Pornografia vietata 1 I fornitori di servizi d’accesso a Internet fanno in modo di poter ottenere le segna- lazioni dell’Ufficio federale di polizia di cui all’articolo 46a capoverso 3 primo periodo LTC. Applicano immediatamente nei propri sistemi le misure necessarie a seguito delle segnalazioni. 2 Provvedono affinché terzi possano segnalare loro per scritto dei casi conforme- mente all’articolo 46a capoverso 3 secondo periodo LTC. Segnalano immediata- mente all’Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.

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Titolo prima dell’art. 90 Capitolo 10: Interessi nazionali importanti Sezione 1: Comunicazione a garanzia della sicurezza

Art. 90 Prestazioni 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a mettere a disposizione i seguenti servizi di telecomunicazione a sostegno degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC: a. servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili; b. servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull’evento. 2 Devono poter fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via priori- taria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. L’integrità dei dati, la larghezza di banda e la disponibilità dei servizi devono essere garantite nella misura necessaria. 3 Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi alle norme standardizzate a livello internazionale e per i quali esiste una regolamentazio- ne armonizzata dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione. 4 I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi in vista di e in caso di situazioni particolari e straordinarie. 5 Su richiesta degli organi autorizzati, l’UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 29b.

Art. 91 Abrogato

Art. 92 cpv. 1 e 2 1 In linea di principio, gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC ordinano le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione di loro scelta, sulla base di un contratto. 2 Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all’UFCOM di obbligare un fornitore a mettere a disposizione i servizi necessari.

Art. 93 Indennità 1 L’indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro presta- zioni è stipulata in un contratto con gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC. Per l’indennità vanno considerati in linea di principio i prezzi di mercato correnti delle prestazioni richieste.

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2 Se le prestazioni richieste devono essere fornite appositamente per i bisogni degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC, l’indennità si calcola in funzione dei prezzi di costo. I costi congiunti, legati alla fornitura di servizi commerciali vanno ripartiti in modo non discriminatorio ai sensi dell’articolo 52 e aggiunti solo propor- zionalmente ai prezzi di costo. 3 I contributi accordati provenienti da fondi pubblici vanno dedotti, in funzione della loro destinazione, dai costi per le prestazioni erogate dai fornitori. 4 Se, conformemente all’articolo 92 capoverso 2 un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l’UFCOM stabilisce la relativa indennità sulla base dei capoversi 1–3.

Art. 94 Provvedimenti 1 Purché la tecnica impiegata lo consenta, il DATEC può ordinare che, in situazioni straordinarie, si effettuino restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC. 2 L’ordine di effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC può essere disposto dalla Centra- le nazionale d’allarme per 36 ore al massimo. Ne informa senza indugio l’UFCOM. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC per 36 ore al massimo, se constatano un sovraccarico della propria rete. Ne informano senza indugio l’UFCOM.

Art. 95 Provvedimenti preparatori 1 In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza prende i provvedimen- ti di cui all’articolo 94 capoversi 1 e 2. 2 Nella misura in cui le restrizioni di cui all’articolo 94 non comportino vantaggi commerciali per i fornitori, la Confederazione assume i costi dei provvedimenti preparatori.

Titolo prima dell’art. 96 Sezione 3: Sicurezza

Art. 96 cpv. 2

2 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicurezza e

può dichiarare applicabili norme tecniche armonizzate a livello internazionale con- cernenti la sicurezza.

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Art. 104 cpv. 2 2 Il segretario dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) può ricono- scere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione dell’UIT agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell’UIT.

Art. 108 Abrogato

Inserire prima del titolo della Sezione 4

Art. 108b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 novembre 2020 I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all’entrata in vigore della presente ordi- nanza, non hanno né sede né stabile organizzazione in Svizzera devono indicare entro sei mesi una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III 1 Fatti salvi i capoversi 2–5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2 Gli articoli 10a–10d, 26a capoverso 6, 35 capoverso 2, 40 capoverso 1, 41, 82 e 83 entrano in vigore il 1° luglio 2021. 3 L’articolo 10e capoverso 2 lettera a entra in vigore il 1° settembre 2021, ma le informazioni di cui all’articolo 10e capoverso 2 lettera a devono essere pubblicate soltanto dal 1° gennaio 2022.

4 Gli articoli 29a e 29b capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

5 L’articolo 10e capoverso 2 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2024, ma le

informazioni di cui all’articolo 10e capoverso 2 lettera b devono essere pubblicate soltanto dal 1° aprile 2024.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 novembre 201817 sui giochi in denaro

Sostituzione di un’espressione Nel capitolo 7 (articoli 92–95) «fornitori di servizi di telecomunicazione» è sostitui- to con «fornitori di servizi d’accesso a Internet».

2. Ordinanza dell’11 dicembre 197818 sull’indicazione dei prezzi

Ingresso visti gli articoli 16, 16a, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 198619 contro la concorrenza sleale; visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/200820 nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno

199921 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

(Accordo sul trasporto aereo),

17 RS 935.511 18 RS 942.211 19 RS 241

20 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 set. 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione). 21 RS 0.748.127.192.68

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