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AS 2020 6205

Ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni

Ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni

del 23 ottobre 2020

La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), visti gli articoli 11a capoverso 4 e 22a capoverso 3 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:

Art. 1 Presentazione di informazioni contabili e finanziarie Il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di ser- vizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura di cui all’articolo 11a LTC sono definiti nell’appendice.

Art. 2 Rilascio di concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione

1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) rilascia concessioni per

l’utilizzazione delle frequenze destinate alla fornitura di servizi di telecomunicazio- ne per le quali secondo l’articolo 22a capoverso 2 LTC non si constata né si prevede una penuria. 2 Per quanto riguarda le altre concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione, l’UFCOM prepara le procedure di pubblica gara ed esamina le domande in base alle istruzioni della ComCom, sottoponendo a quest’ultima proposte di decisione.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre

19972 concernente la legge sulle telecomunicazioni è abrogata.

RS 784.101.112 1 RS 784.10 2 RU 1997 3029, 1999 3588, 2000 2489, 2005 5029, 2007 987, 2009 5829, 2014 1115, 2015 1251

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Legge sulle telecomunicazioni. O della ComCom RU 2020

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

23 ottobre 2020 Commissione federale delle comunicazioni: Stephan Netzle

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L sulle telecomunicazioni. O della ComCom RU 2020

Allegato (art. 1)

Esigenze concernenti il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie presentate dai fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante (2a edizione)3

3 Il testo del presente allegato e delle relative modifiche non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere scaricato all’indirizzo Internet: www.ufcom.admin.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Telecomunicazione, oppure ottenuto presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

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