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Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 12b, 28 capoversi 2, 3, 4 e 6, 28a capoverso 4, 59 capoverso 3, 62 e

64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza, con i necessari adeguamenti grammaticali, sono sostituite le seguenti espressioni: a. «parametro di comunicazione» con «elemento d’indirizzo»; b. «numero di chiamata» con «numero»; c. «utenti», «utenti finali», «abbonati» con «clienti», eccettuati l’articolo 12 capoverso 1bis e le definizioni di MMS e SMS in allegato; d. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 1 e 2

1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) elabora i piani di numerazione

ed emana le prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo. 2 Per garantire un numero sufficiente di elementi d’indirizzo o per uniformarsi a norme e raccomandazioni internazionali, l’UFCOM può modificare i piani di nume-

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razione e le prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo. A tal fine, tiene conto delle conseguenze che la modifica avrà per i titolari degli elementi d’indirizzo.

Art. 4 cpv. 5 5 Se un richiedente, al quale è stato revocato un elemento d’indirizzo per mancato pagamento delle tasse amministrative dovute secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera d, presenta una nuova domanda d’attribuzione, prima dell’attribuzione l’UFCOM può chiedere: a. il pagamento delle tasse arretrate; b. il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per l’attribuzione dell’elemento d’indirizzo nonché delle tasse amministrative per la gestione sino alla fine dell’anno in corso.

Art. 9 cpv. 2 Abrogato

Art. 13 Procedura e condizioni di delega 1 Se la gestione degli elementi d’indirizzo è delegata a terzi (delegati) nell’ambito di una pubblica gara o di una procedura mediante invito (art. 28a cpv. 2 LTC), l’UFCOM valuta e pondera le offerte segnatamente sulla base dei seguenti criteri: a. il prezzo, l’adeguatezza e la qualità dei servizi; b. le qualifiche e le caratteristiche del candidato; c. la garanzia della sicurezza pubblica e della lotta contro la cibercriminalità; d. la garanzia della protezione delle infrastrutture critiche; e e. la partecipazione della comunità interessata alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati. 2 I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri documenti presentati da questi ultimi.

3 Le decisioni devono rispettare il segreto d’affari dei candidati.

Art. 13k cpv. 3

3 L’UFCOM può assumere il compito della gestione e dell’attribuzione degli ele-

menti d’indirizzo in questione o incaricare direttamente un altro delegato di assu- merlo.

Art. 17 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

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Art. 18 cpv. 2 Abrogato

Art. 19 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 23 cpv. 1, 2 lett. b e 3 1 Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori registrati secondo l’articolo 4 LTC per la fornitura di un servizio di teleco- municazione.

2 Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti:

b. non attribuiscano numeri ad altri fornitori senza il suo consenso;

3 Abrogato

Art. 23a cpv. 3 Abrogato

Art. 23b Sorveglianza sull’utilizzazione 1 Se il titolare di una serie di numeri per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile attribuisce determinati numeri per i servizi prepagati, deve sorvegliare se tali numeri sono utilizzati. 2 Se durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi numeri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi dodici mesi dopo, metterlo a disposizione per l’attribuzione a un nuovo cliente.

Art. 23c Misure della SECO in caso di violazione della LCSl

1 Se la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha il sospetto fondato che, con

l’ausilio di un numero proveniente da una serie di numeri, siano state commesse ripetute violazioni dell’articolo 3 della legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale, può obbligare il fornitore al quale l’UFCOM ha attribuito la serie di numeri o il fornitore verso il quale è stato trasferito il numero a: a. bloccare immediatamente i collegamenti in entrata verso tale numero; b. comunicare alla SECO i seguenti dati sul titolare del numero:

1. il nome o l’impresa,

2. l’indirizzo o il domicilio legale,

3. un indirizzo postale in Svizzera in caso di sede o domicilio all’estero;

c. revocare in seguito il blocco.

3 RS 241

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2 Se il fornitore comunica immediatamente i dati alla SECO, non blocca il numero.

Art. 24a cpv. 2 Abrogato

Art. 24e cpv. 2 e 2bis Abrogati

Art. 24f Messa in servizio e messa fuori servizio 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente deve annunciare all’UFCOM la data della messa in servizio. Se un numero attribuito individualmente non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere immediatamente riattribuito dall’UFCOM. Su richiesta fondata, l’UFCOM può prorogare tale termine. 2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo fuori servizio un numero attribuito individualmente deve annunciare all’UFCOM la data della messa fuori servizio. Se il numero non è rimesso in servizio entro 30 giorni dalla sua messa fuori servizio, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere riattribuito dall’UFCOM. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all’articolo 11 capoverso 2.

Art. 28 Servizi d’emergenza

1 Diversi numeri brevi sono a disposizione dei seguenti servizi d’emergenza:

a numero d’emergenza europeo; b polizia, chiamata d’emergenza; c. pompieri, chiamata d’emergenza; d. servizio sanitario, chiamata d’emergenza; e. assistenza telefonica per adulti; f. assistenza telefonica per bambini e giovani. g. avvelenamento, chiamata d’emergenza. 2 I servizi d’emergenza devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.

Art. 29 Servizi di soccorso aereo L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pub- blica utilità nell’ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l’intervento immediato di specialisti sul posto.

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Art. 31a cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 32 Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie L’accesso all’elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sui servizi di telecomunicazione deve essere garantito tramite numeri brevi.

Art. 33 Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali Su domanda, l’UFCOM può attribuire a un fornitore di servizi di telecomunicazione numeri brevi per la libera scelta dei fornitori per i collegamenti nazionali e interna- zionali.

Art. 34 cpv. 1 1 I titolari di numeri brevi devono comunicare all’UFCOM, per la fine di ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute. Sono esclusi i titolari di numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori secondo l’articolo 33.

Titolo prima dell’art. 37 Capitolo 4: Altri elementi d’indirizzo

Art. 38 cpv. 1

1 L’UFCOM attribuisce al richiedente il nome PRMD richiesto, a condizione che

questo nome non sia ancora stato attribuito in Svizzera.

Art. 39 cpv. 1 e 4 lett. b (Concerne soltanto il testo tedesco)

1 L’UFCOM attribuisce al richiedente il nome RDN richiesto, a condizione che

questo nome non sia ancora stato attribuito in Svizzera.

Art. 47 cpv. 2bis 2bis Esso può attribuire un MNC a un organo di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della comunicazione di sicurezza; se per questi compiti sono allestite più reti parziali, il MNC va utilizzato in comune per tutte queste reti.

4 RS 784.101.1

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Art. 47a Abrogato

Art. 47d Attribuzione di un indicativo di chiamata e di identificativi per le radiocomunicazioni d’alto mare e renane Su domanda, l’UFCOM attribuisce un indicativo di chiamata e identificativi per l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20205 sull’utilizzazione dello spettro delle radio- frequenze (OUS) a bordo di imbarcazioni d’alto mare e renane.

Art. 47e Attribuzione di un indicativo di chiamata per le radiocomunicazioni aeronautiche Su domanda, l’UFCOM attribuisce un indicativo di chiamata per l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione secondo l’articolo 36 capoverso 3 OUS6 per le ra- diocomunicazioni aeronautiche.

Art. 47f Attribuzione di un indicativo di chiamata per le radiocomunicazioni amatoriali 1 Su domanda, l’UFCOM attribuisce a persone fisiche e ad associazioni di radioama- tori un indicativo di chiamata secondo l’articolo 19 e l’appendice 42 del Regolamen- to delle radiocomunicazioni del 17 novembre 19957 e secondo l’articolo 44 OUS8 per la partecipazione alla radiocomunicazione amatoriale.

2 Le persone fisiche che richiedono all’UFCOM un indicativo di chiamata per la

radiocomunicazione amatoriale devono essere titolari di uno dei seguenti certificati di capacità: a. certificato di capacità per le radiocomunicazioni amatoriali; b. certificato di radiotelegrafista; c. certificato di radiotelefonista per le radiocomunicazioni amatoriali; d. certificato di radioamatore principiante. 3 Su domanda, l’UFCOM può attribuire ad associazioni di radioamatori un indicati- vo di chiamata speciale per al massimo un anno.

Art. 53 Abrogato

5 RS 784.102.1 6 RS 784.102.1 7 RS 0.784.403.1 8 RS 784.102.1

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Art. 54 cpv. 2 2 I fornitori di servizi di soccorso stradale titolari del numero 140 devono cessare l’utilizzazione di questo numero entro il 31 dicembre 2025. Informano le persone che chiamano della sua imminente messa fuori servizio, ma non hanno il diritto di indicare loro un numero di sostituzione.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 1)

Termini e abbreviazioni

La seguente voce è abrogata: codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del sistema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell’UIT-T della serie Q.700

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