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AS 2020 6283

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento di rifiuti

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento di rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica dell’11 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sui rifiuti del 4 dicembre 20151 è modificata come segue:

Art. 54 cpv. 3 3 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2026. Fino a tal momento le ceneri dei filtri possono essere depositate, senza recupero dei metalli, in discariche o compar- timenti di tipo C se legate con leganti idraulici, a condizione che siano state utilizza- te tutte le capacità di trattamento disponibili per il recupero.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 814.600

2020-3529 6283

Ordinanza sui rifiuti RU 2020

6284

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