AS 2020 631
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Modifica del 2 marzo 2020
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 22 dell’ordinanza del 19 marzo 20023 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 3 marzo 2020 alle ore 18.004.
2 marzo 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indi- rizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.209.2 4 Pubblicazione urgente del 3 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2020-0495 631
Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe. O RU 2020
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