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AS 2020 6343

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Modifica del 30 novembre 2020

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superio- re di Costanza è modificata come segue:

Art. 2c, rubrica, nonché cpv. 3, 4 e 5 Pesca professionale: patente di allievo pescatore e patente di aggiornamento

3 La patente di allievo pescatore è rilasciata per la durata della formazione.

4 La patente di aggiornamento autorizza il titolare a esercitare la pesca sul Lago di Costanza conformemente a una patente di pesca d’alto lago. Il titolare non può essere sostituito.

5 La patente di aggiornameneto può essere concessa per la durata dell’aggiorna-

mento: a. agli itticoltori con un’esperienza professionale di almento due anni iscritti al corso di aggiornamento per diventare esperti dell’industria peschereccia; b. a coloro che soddisfano i requisiti di ammissione all’esame di esperto dell’industria peschereccia e che sono iscritti al relativo corso di aggiorna- mento.

Art. 10 cpv. 3 e 6 3 L’impiego di complessi di reti flottanti libere è autorizzato dalle ore 12.00 del 30 aprile alle ore 12.00 del 15 ottobre. 6 Dal 30 aprile al 31 maggio e dal 1° al 15 ottobre le reti possono essere posate non prima delle ore 15.00, e dal 1° giugno al 30 settembre non prima delle ore 16.00.

1 RS 923.31

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Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2020

Art. 11 cpv. 3 e 7 3 I complessi di reti flottanti ancorate possono essere posati dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 30 aprile. 7 In deroga all’articolo 11 capoverso 1 lettera a in un complesso di reti si possono impiegare due reti con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una maglia- tura di almeno 40 mm dal 10 gennaio al 31 marzo e cinque reti con una magliatura di almeno 38 mm dal 1° aprile al 30 aprile.

Art. 14 cpv. 1 lett. a n. 3 e lett. d, 2 lett. a e c, 4 lett. a e b, 4bis, 7 e 7bis 1 Per le reti alzate sul fondo (reti di fondo) valgono le seguenti misure massime e minime: a. magliatura:

3. per la cattura dei lucci e luccioperca e altri pesci grandi (reti per pesci

grandi): almeno 50 mm; d. altezza della rete: 2 m al massimo; per le reti per pesci grandi: 4 m al mas- simo.

2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

a. reti per il pesce persi- dal 10 febbraio alle ore 12.00 al 20 aprile alle co: ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 14 novembre alle ore 12.00; dal 10 maggio alle ore 12.00 al 30 settembre alle ore 12.00 le reti per il pesce persico possono essere posate fino a una profondità di al massimo 20 m; c. reti per pesci grandi: dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 14 novembre alle ore 12.00.

4 Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo:

a. sei reti per il pesce persico e sei reti per i coregoni; b. otto reti per pesci grandi. 4bis In deroga al capoverso 2 lettera c, dal 1° aprile alle ore 12.00 al 31 maggio alle ore 12.00 le otto reti per pesci grandi possono essere posate solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti e dal 15 novembre alle ore

12.00 al 10 gennaio alle ore 12.00 solo in alto lago.

7 Abrogato

7bis Abrogato

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Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

30 novembre 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

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